DOCUMENTI FALSI PRODOTTI DAI FRANCESI RIPVBLICATI DA BIBLIOTECA CIVICA DI VERONA MAL DIRETTA.
vedi IL MANOSCRITTO DI IGNAZIO MENIN, AMPUTATO DAL CURATORE (2)
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1) Francesco Mario Agnoli,Napoleone e la fine di Venezia Maggio 2006 Gli Archi Il Cerchio iniziative editoriali- Graphicolor s.r.l. Città di castello (PG) 2) Ignazio Menin "Breve storico compendio della Guerra d'Italia dell'anno 1796 - 1787, opera realizzata con il contributo della banca di credito Cooperativo Di Rovereto di Guà, dei comuni di Minerbe, Bevilacqua, Angiari e Legnago. Manoscritto 2615 della Biblioteca Civica Bertoliana di Verona. Finito di stampare nel mese di Dicembre 1997 nella Tipografia Editrice L.G. Ambrosini & C. Via Marconi, 1 tel 0442 85081 Cologna Veneta VR, che porta a pagina 35 (senza note dalla sua mano e da quella del direttore della Biblioteca Civica di Verona Ennio Sandal).
Presentato a San Zenon dalla storica Artista Anna Maria Ronchin.
In biblioteca la Vigna in Vicenza si è svolta una coferenza di presentazione di un libro di Mario Agnoli curati da Nicola Cavedini.
C'era il Prof.Bagnara presidente del Centro di Cultura e Civiltà contadina Biblioteca "La Vigna".
Presentando l'iniziativa l'oratore ha rinovellato quanto scritto nell'invito : "....al fine di chiudere l'annosa polemica sollevata ..." presentiamo quest'ultimo libro.
Ed è così che poi ha fatto gli onori di casa e ha portato i saluti, ma ha dovuto scappare subito in consiglio Comunale.
L'autore del Libro "Napoleone e la fine di Venezia" Francesco Mario Agnoli della "Legazione Pontificia" o "Gallia Cispadana" ci è venuto a spiegare poco e male quello che aveva scritto.
C'era la stampa Vicentina? (ateucim) c'era l'ex senatore Zoso (5 volte eletto al Senato della Repubblica Italiana) c'erano avvocati tra cui Bevilacqua, già collega di Gallo Giurista che passò alla Corte Costituzionale. Gallo è anche famoso in Vicenza per aver vissuto e lavorato nella casa palazzo ora Biblioteca "La Vigna".
Bagnara ha detto: "La Vigna accoglie questo autore e questo libro anche se Vicenza non è al centro per ora del dibattito. C'entrerà senz'altro quando verrà dissepolto qualche inedito presente in questa biblioteca in mezzo ad una catalogazione impenetrata."
Altro Relatore si è appellato allo Svevo Heghel aspettando l'Avvocato Paolo Doria che poi è arrivato, in ritardo e si è sottratto prima della fine della conferenza sponsorizzzata anche dalla biblioteca Bertoliana, sotto gli auspici del dott. Lova.
Il dott. Gilberto Moretti responsabile area Veneto Identità Europea alla ricerca dell'identità europea. "L'autore del libro ha raccontato il processo visto da un Legato Pontificio,immemore dellla Lega di Cambraj, Patriarcato di Aquileia soppresso nel 1752, del Trattato di Tolentino, del Trattato di Lioben, Campoformio, Congresso di Vienna.
Conclusione del libro: "Concentriamo ogni nostra attività sulla Marina e distruggiamo l'Inghilterra, messo in bocca a M.PONIATOWSKI, op.cit.p.199 ( non esite l'opera citata) .
Si avvertono i naviganti che già c'è stata la battaglia di Matapan .. CHE FA RIMA CON matapin E matapaN.
MENTRE E' CADUTA L'OPERA CITATA, RESTA IN PIEDI L'INEGUAGLIATO IGNAZIO MENIN CHE NARRA GIORNO PER GIORNO GLI AVVENIMENTI DEL 1796 E DEL 1797.
MENIN , ISOLANO SAN ZENATE E' RIDOTTO A UNA RIGA DI CITAZIONE COME CRONISTA DELL'EPOCA.
E INTANTO VA A CIAPAR ORDINI A AMBURGO FRANCO FRANCHI.
Dopo le propulsioni dal pubblico Renato De' Paoli Poeta, Studioso storico artista, Candidato preseidente Parlamentare e Sindaco ha messo in chiaro cosa manca a tutt'oggi alla conta, infiammando la polemica: Manca na republica, le so istituzion millenarie, el bosco sacro, na flota; navigazione interna; n'arsenal; l'A<,VA; le gabele de oceano e de mar; le isole Sparse Sparè; l'isole Core zo; l'sola Venere (spogliata da Verona, Pigorini, Gughenaim del suo tesoro del III secolo d.C. Plenitudo potestatis, Lorgna, Capelli, Grimani, Michiel Carminati, e altri (neo latifondisti ampiamente documentati nelle pubblicazioni) sotto accusa come imputati illuminati al soldo di Vinbona con, Ludovico Manin Capitano nel periodo a Vicenza con la Grimani 1752 1757 periodo, a Verona deputato sopra li "beni inculti" con la Grimani 1757 1764 , ai tempi dell'INVASIONE FRANCESE , "Anzichè rinforzare la difese (che era L'AQCUA, pensavano a "SVGAR" e spartirse campi" (vedi Rugoloto Giuseppe Merlin etc.) già denunciati dal Poeta Sabadino nel secolo XVI ha ricarato la dose Andrea TRON plenipotenziario della Repubblica Veneta nel 1763/64 da Ostilia, Isola, Mantova, Verona. Andrea Tron descrisse , la difesa del confine sud Ovest Veneto come affare scabroso.
LA REPVBLICA VENEXA L'E' NA REPUBLICA FAXA DA ISOLE, LE'FATA DAI SETE MARI INTERNI DA CREAMA AL XIMAVO.
CI VOL RESXAURAR LA REPVBLICA SULA TERA SBAGLIA PAR PRINZIPIO. I VENETI I'E POPOLI DE MAR.
RESPONSABILE RE NAXO ISOLE SPARSE MENAGO SETE BOSC'AVE MARIE, ELETRIDI EDRON
Indirizzo di posta elettronica assoannette@libero.it
VARDA I SITI: http://depaoli.pbwiki.com
www.artedepaolironchin.org
e www.vicenzafoto.it
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VADEMECUM E SCADENZE PER LE EMITTENTI LOCALI
2008: inizio della campagna elettorale
venerdì e sabato marzo ore 12,oo 2008:
scadenza presentazione liste elettorali.
11 aprile 2008 (ore 24): fine della campagna elettorale
PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE POLITICA
Durante tutta la campagna elettorale le emittenti tv e radio possono trasmettere programmi di comunicazione politica in cui ci sia parità di condizioni tra le diverse forze politiche in competizione.
Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche via fax, al Corecom che ne informa l’Autorità.
Dal 12 febbraio al venerdì 11 aprile ore 12,oo le forze politiche corrispondono ai gruppi presenti in Consiglio Regionale, nel parlamento europeo o in uno dei due rami del parlamento italiano. Dal venerdì 11 aprile ore 12,oo al .......... le forze politiche corrispondono alle liste regionali collegate a un candidato presidente e alle liste di candidati per il consiglio regionale che coprano almeno un quarto dell’elettorato regionale.
INFORMAZIONI PER LE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI INTERESSATE A TRASMETTERE MAG IN VENETO
Entro il 12 febbraio le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere MAG devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente le indicazioni previste dall’art. 11 delle Delibere n. 10/05/CSP e 11/05/CSP. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER per le elezioni regionali e MAG/1/EPC per le elezioni comunali. La richiesta di adesione delle emittenti deve essere inviata, anche a mezzo telefax, al Corecom del Veneto (Fax o ) che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER per le elezioni regionali e MAG/2/EPC per le elezioni comunali.
I MAG possono durare da 1 a 3 minuti per le tv, da 30 a 90 secondi per le radio.
I MAG sono trasmessi in contenitori autonomi (massimo 6 contenitori al giorno) di almeno 3 messaggi in queste fasce orarie: 18,00 - 19,59; 12,00 - 14,59; 21,00 - 23,59; 7,00 - 8,59; 15,00 - 17,59; 9,00 - 11,59.
Nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente.
Ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.
La collocazione dei MAG all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio nella sede del Corecom. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.
MAP (MESSAGGI AUTOGESTITI A PAGAMENTO)
La trasmissione dei MAP durante la campagna elettorale è stata liberalizzata dal Codice di autoregolamentazione, nel senso che non è più legata obbligatoriamente alla trasmissione dei MAG. Le emittenti sono tenute ad assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
Per ogni approfondimento si vedano gli articoli 14 della delibera 10/05/CSP e 11/05/CSP.
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE
Durante tutta la campagna elettorale nei programmi di informazione le emittenti locali devono garantire il pluralismo, fatta salva la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
Le emittenti sono tenute a conservare le registrazioni dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni di legge.
INFORMAZIONI PER I SOGGETTI POLITICI INTERESSATI A TRASMETTERE MAG IN VENETO
Dal 13 febbraio al venerdì 11 aprile ore 12,oo i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e al Corecom del Veneto (Fax ), che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti nonchè la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER per le elezioni regionali e MAG/3/EPC per le elezioni comunali.
E' possibile consultare l'elenco delle emittenti locali (radio e tv) che, in Veneto, si sono rese disponibili alla trasmissione dei MAG:
Elenco radio locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni regionali
Elenco Tv locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni regionali
Elenco radio locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni amministrative
Elenco Tv locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni amministrative
Si è tenuto il 10 marzo 2007 presso la sede del Corecom il sorteggio recante l’ordine di trasmissione del Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG) che risulta essere il seguente:
sorteggio MAG elezioni regionali
sorteggio MAG elezioni comunali
Il Corecom della Veneto autorizza l’avvio della trasmissione dei Mag dal 2008 e fino alle ore 24 del 11 aprile 2008 , termine della campagna elettorale.
I Mag dovranno essere trasmessi secondo l’ordine del sorteggio effettuato presso il Corecom il .......2008. Nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente. Complessivamente i soggetti politici richiedenti i Mag devono avere lo stesso numero di messaggi trasmessi.
L’autorizzazione all’avvio della trasmissione dei messaggi da parte delle emittenti sarà comunicata appena saremo a conoscenza dello stanziamento ministeriale.
Si informa che per decisione del Corecom, anche in questa competizione elettorale, qualora i soggetti politici richiedano gli spazi per i messaggi ma poi non provvedano a far pervenire in tempo utile le cassette, saranno considerati validi, ai fini del rimborso dei MAG, anche i cartelli apposti in video per almeno 15 secondi recanti la dizione “spazio riservato alla lista/coalizione che ne aveva fatto richiesta”. Per le radio sarà sufficiente la ripetizione dello stesso messaggio per almeno tre volte.
Si suggerisce alle emittenti di chiedere ai soggetti politici la liberatoria utilizzando apposito modello.
Le emittenti che hanno diffuso i MAG devono inviare al Corecom della Veneto entro il .... 2008 i moduli per la richiesta di rimborso relativa alle elezioni regionali MAG/ER e a quelle comunali MAG/EPC
MODULISTICA
ELEZIONI REGIONALI (/ER) DEL 2008
Dichiarazione relativa all’utilizzo degli spazi radiofonici e televisivi concernenti i messaggi autogestiti gratuiti di cui all’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e legge di modifica edintegrazioni del 6 novembre 2003, n. 313. (il moduolo dovrà essere inviato al Corecom unitamente alla richiesta di rimborso dei MAG)
Moduli per la richiesta di rimborso MAG/ER
Modello MAG/1/ER (Richiesta adesione delle emittenti)
Modello MAG/2/ER (Richiesta di variazione trasmissione)
Modello MAG/3/ER (Richiesta dei soggetti politici)
ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI POLITICHE (EPC) DEL 2008
Dichiarazione relativa all’utilizzo degli spazi radiofonici e televisivi concernenti i messaggi autogestiti gratuiti di cui all’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e legge di modifica edintegrazioni del 6 novembre 2003, n. 313. (il moduolo dovrà essere inviato al Corecom unitamente alla richiesta di rimborso dei MAG)
Moduli per la richiesta di rimborso MAG/EPC
Modello MAG/1/EPC (Richiesta adesione delle emittenti)
Modello MAG/2/EPC (Richiesta di variazione trasmissione)
Modello MAG/3/EPC (Richiesta dei soggetti politici)
RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della
concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e
provinciali POLITICHE , fissate per i giorni......2008
Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 10/05/CSP. Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni .............. 2008.
Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 11/05/CSP. Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni .......2008.
Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali
Legge 22 febbraio 2000 N. 28 (testo coordinato). “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata dalla L. 313/2003 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”
Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
LEGISLAZIONE ELETTORALE E "PRIMARIE" IN VENETO
Decreto del Presidente del 12 febbraio 2007, n.18: Indizione delle elezioni per il Consiglio Regionale e per il Presidente della Giunta regionale della Veneto.
Decreto del Presidente del 30 dicembre 2004, n.385: Indizione elezioni primarie
DPGR 24 dicembre 2004, n. 75/R: Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70
Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74: Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Veneto, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25
Testo coordinato della Legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70: Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Legge regionale 13 maggio 2004, n. 25: Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Nuovo Statuto della Regione Veneto
Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2008
Comitato Regionale per le Comunicazioni - Piazza S.Lorenzo, 2 - 50123 Firenze -
Tel 055/2387880 - Fax 055/2387871 - e-mail: corecom@consiglio.regione.Veneto.it
L'Autorità
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio 2007;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 25 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;
VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l’elezione diretta del presidente della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni";
RILEVATO che sono previste per i giorni 3 e 4 aprile 2007 le elezioni dei presidenti della Regione e dei consigli regionali dell’Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, della Emilia Romagna, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Piemonte, della Puglia, dell’Umbria e del Veneto;
RILEVATO che, in data 17 febbraio 2007, a seguito dei provvedimenti di indizione, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle elezioni regionali di cui sopra;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione durantela campagna per l’elezione del consiglio e del presidente della giunta delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, Umbria e Veneto, fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2007, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.
TITOLO II - RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I - Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali in campagna elettorale
Articolo 2
Soggetti politici e riparto degli spazi per la comunicazione politica
1. 1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
I. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
A. in caso di programmi riferiti ad ambito regionale: a) per il 90 per cento, ai soggetti politici che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare, tenendo conto della rispettiva consistenza; b) per il restante 10 per cento, in modo paritario, ai soggetti politici, diversi dai precedenti, che siano rappresentati nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; resta inteso che lo spazio dato a ciascuno di questi ultimi soggetti politici non può comunque essere superiore a quello attribuito al soggetto politico di minore consistenza di cui alla precedente lettera a);
B. in caso di programmi riferiti ad ambito nazionale: con gli stessi criteri di cui al punto A), tra i soggetti politici la cui rappresentanza nei consigli regionali da rinnovare trovi una proiezione nell’assemblea parlamentare nazionale o europea e quelli, diversi dai precedenti, che siano comunque rappresentati nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale.
II. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
A. in caso di programmi riferiti alla competizione in una singola regione: a) per metà, in modo paritario, alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegati all’elezione alla carica di presidente della Regione o della Giunta regionale; b) per l’altra metà, in modo paritario, alle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell’elettorato regionale, fatta salva l’eventuale presenza di forze politiche rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.
B. in caso di programmi riferiti ad ambito nazionale: con gli stessi criteri di cui al punto A), tra le liste regionali, ovvero i gruppi di liste o le coalizioni di liste collegati all’elezione alla carica di presidente della Regione o della Giunta regionale e tra le forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del consiglio regionale, presenti in regioni che rappresentino almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alla consultazione.
Articolo 3
Modalità di trasmissione della comunicazione politica
1. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
2. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
Articolo 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a. il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, punto II) lettera B); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b. i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c. i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 9,00 - 10,59;
d. i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e. ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f. nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g. ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.
Articolo 6
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente,concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ER, reso disponibile nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.
b. inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ER, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.
Articolo 8
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
a. la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all’esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all’attualità della cronaca;
b. quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
c. fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.
2. La presenza delle persone di cui al comma 1, lettera a), è vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione di cui al comma 1.
3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.
Capo II - Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali in campagna elettorale
Articolo 9
Soggetti politici e programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:
I. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare; b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
II. ) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegati all’elezione alla carica di presidente della Regione o della Giunta regionale; b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell’elettorato regionale, fatta salva l’eventuale presenza di forze politiche rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.
3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
Articolo 10
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a. il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 2, punto II); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b. i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c. i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 7,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;
d. i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e. nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f. ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.
Articolo 11
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER resi disponibili nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b. inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 12
Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2007.
Articolo 13
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.
Articolo 14
Messaggi politici autogestiti a pagamento
1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a. le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b. le modalità di prenotazione degli spazi;
c. le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Articolo 15
Trasmissioni in contemporanea
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregola-mentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
Articolo 16
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità.
2. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
Capo III - Disposizioni particolari
Articolo 17
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo II del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo I del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Articolo 18
Imprese radiofoniche di partiti politici
1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I, II e III del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
Articolo 19
Conservazione delle registrazioni
1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza deiservizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.
TITOLO III - STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 20
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a. le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possonoessere prenotati;
b. le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
Articolo 21
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l’indicazione del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 22
Organi ufficiali di stampa dei partiti
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
TITOLO IV - SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 23
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesitirivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a. il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b. il committente e l’acquirente del sondaggio;
c. i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";
d. il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e. il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
f. il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g. la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h. la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 24
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
a. di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b. di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.
Articolo 25
Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l’Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.
7. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 9.
8. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1,provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
9. Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità medesima.
10. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 7 segnala tempestivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
11. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
12. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell’articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n.313.
13. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.
Articolo 26
Ambito territoriale di applicazione e altre consultazioni elettorali o referendarie
1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio di Regioni non interessate dalle consultazioni elettorali di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna per le elezioni regionali con altre consultazioni elettorali provinciali e comunali o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.
Roma, 3 febbraio 2007
IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Sangiorgi Enzo Cheli
per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari
Delibera n. 11/05/CSP
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2007
Pubblicata su questo sito in data 17/02/05
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 39 del 17 febbraio 2007
L'Autorità
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio 2007;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 2venerdì 28 aprile ore 12,oo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale", e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 1 febbraio 2007, n. 8, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2007";
RILEVATO che sono previste per i giorni 3 e 4 aprile 2007, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 17 e 18 aprile 2007, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale delle province di cui all’elenco che sarà reso disponibile sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
RILEVATO che, in data 17 febbraio 2007, a seguito dei provvedimenti di indizione dei comizi elettorali, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle elezioni comunali e provinciali di cui sopra;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
delibera
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
2. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2007, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.
3. L’elenco dei comuni e delle province interessati dalla consultazione elettorale sarà reso disponibile sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
TITOLO II - RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I - Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali in campagna elettorale
Articolo 2
Soggetti politici
2. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
I. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a. le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali o provinciali da rinnovare;
b. le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
II. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
a. le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia;
b. le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l’elezione del consiglio comunale o del consiglio provinciale.
Articolo 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
3. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata intende dedicare alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono ripartiti:
a. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
b. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto II), lettere a), e per l’altra metà, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto II), lettera b).
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
Articolo 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a. il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b. i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c. i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 9,00 - 10,59;
d. i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e. ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f. nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g. ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.
Articolo 6
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
3. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EPC, reso disponibile nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
b. inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EPC, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
4. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EPC, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
3. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
4. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.
Articolo 8
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazional
4. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
a. la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all’esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all’attualità della cronaca;
b. quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
c. fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.
5. La presenza delle persone di cui al comma 1, lettera a), è vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione di cui al comma 1.
6. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.
Capo II - Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali in campagna elettorale
Articolo 9
Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali
5. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
6. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto I), lettera a) e punto II, lettere a) e b).
7. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
8. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
Articolo 10
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
3. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
4. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a. il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b. i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c. i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 7,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;
d. i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e. nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f. ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.
Articolo 11
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
3. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EPC resi disponibili nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b. inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EPC resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
4. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EPC resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 12
Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2004.
Articolo 13
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
3. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
4. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.
Articolo 14
Messaggi politici autogestiti a pagamento
13. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
14. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
15. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
16. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a. le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b. le modalità di prenotazione degli spazi;
c. le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
17. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
18. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
19. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
20. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
21. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.
22. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
23. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
24. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Articolo 15
Trasmissioni in contemporanea
2. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregola-mentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
Articolo 16
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
4. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità.
5. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
6. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
Capo III - Disposizioni particolari
Articolo 17
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
5. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
6. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
7. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
8. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Articolo 18
Imprese radiofoniche di partiti politici
3. In conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I, II e III del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
4. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
Articolo 19
Conservazione delle registrazioni
2. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.
TITOLO III - STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 20
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
7. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
8. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a. le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b. le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
9. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
10. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
11. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
12. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
Articolo 21
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
3. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l’indicazione del soggetto politico committente.
4. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 22
Organi ufficiali di stampa dei partiti
4. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
5. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
6. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
TITOLO IV - SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 23
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
7. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
8. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a. il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b. il committente e l’acquirente del sondaggio;
c. i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";
d. il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e. il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
f. il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g. la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h. la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
9. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
10. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.
11. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
12. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 24
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
2. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
a. di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b. di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.
Articolo 25
Procedimenti sanzionatori
14. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
15. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l’Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.
16. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
17. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
18. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
19. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.
20. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 9.
21. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
22. Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità medesima.
23. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 7 segnala tempestivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
24. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
25. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell’articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n.313.
26. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.
TITOLO VI - TURNO DI BALLOTTAGGIO
Articolo 26
Turno elettorale di ballottaggio
3. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco del Comune o a presidente delle Provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell’eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.
Articolo 27
Periodo di applicazione e ambito territoriale
1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino al 4 aprile 2007, salva una eventuale estensione sino al 19 aprile 2007 in relazione a votazioni di ballottaggio.
2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, della presente delibera.
3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne per le elezioni comunali e provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, con altre consultazioni elettorali regionali o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
4. Le disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili, si applicano a consultazioni elettorali provinciali e comunali ulteriori rispetto a quelle dei comuni e delle province riportati nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, che per fatti sopravvenuti si svolgeranno nei mesi di aprile, maggio e giugno 2007.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.
Roma, 3 febbraio 2007
IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Sangiorgi Enzo Cheli
per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari
Delibera n. 43/04/CSP -
Attuazione dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo al Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali
Allegato A
Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003 n. 313
Articolo 1 (Finalità)
Articolo 2 (Definizioni)
Articolo 3 (Programmi di comunicazione politica)
Articolo 4 (Programmi di informazione)
Articolo 5 (Messaggi politici autogestiti)
Articolo 6 (Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario)
Articolo 7 (Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o non referendario)
Articolo 8 (Trasmissioni in contemporanea)
Articolo 9 (Sanzioni)
L’AUTORITÀ
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 marzo 2004;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";
ESAMINATO, ai sensi dell’articolo 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel testo introdotto dall’articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313, lo schema di codice di autoregolamentazione presentato dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali e pervenuto, unitamente ai pareri di seguito indicati, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 1venerdì 28 aprile ore 12,oo 2004;
VISTO il parere reso in data 13 gennaio 2004 dall’Ordine nazionale dei giornalisti;
VISTO il parere reso in data 6 febbraio 2004 dalla Federazione nazionale della stampa italiana;
VISTO il parere reso in data 9 marzo 2004 dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica;
VISTO il parere reso in data 10 marzo 2004 dalla competente commissione della Camera dei deputati;
RILEVATO che il Ministro delle comunicazioni, nel trasmettere lo schema di codice di autoregolamentazione e i pareri acquisiti, ha comunicato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non ha espresso il proprio parere;
RITENUTO necessario introdurre alcune modifiche di carattere formale ed alcune integrazioni allo schema di regolamento presentato, al fine di tenere conto dei pareri espressi e di meglio coordinare il testo alle previsioni delle norme della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
RITENUTO, quindi, di:
- richiamare esplicitamente, all’articolo 1 dello schema proposto, concernente le finalità del codice di autoregolamentazione, i principi enunciati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
- sostituire, all’articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema proposto, la nozione di "propaganda", non contemplata nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, con quella di "messaggio politico autogestito a pagamento" espressamente richiamata dall’articolo 11-quater, comma 3, introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
- fornire, all’articolo 2 dello schema presentato, una puntuale definizione del "periodo elettorale o referendario", che coincide, come previsto dalla legislazione vigente, ed in particolare dall’articolo 11-quater, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, con l’arco temporale che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali, o di indizione del referendum, alla data di chiusura della campagna elettorale, o referendaria, in tal modo recependo il parere espresso dalla competente commissione della Camera dei deputati;
- inserire, dopo l’articolo 2 dello schema proposto, un articolo dedicato alla disciplina dei programmi di comunicazione politica, in ossequio alle innovazioni introdotte dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, la quale prevede che il "codice di autoregolamentazione" contenga una disciplina di siffatti programmi, rinviando ai regolamenti dell’Autorità la relativa disciplina attuativa, in particolare, per ciò che riguarda la collocazione dei predetti programmi nelle diverse fasce orarie,
- ampliare l’ambito soggettivo e specificare ulteriormente la disposizione, contenuta nell’articolo 3 dello schema proposto, in tema di divieto di fornire indicazioni di voto nelle trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti, accogliendo così le indicazioni contenute nei pareri formulati dalle competenti Commissioni parlamentari, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dall’Ordine nazionale dei giornalisti;
- prevedere, rispetto a quanto stabilito nell’articolo 5 dello schema proposto, che le emittenti, le quali intendano diffondere i messaggi autogestiti a pagamento, trasmettano ripetutamente il relativo avviso e che, ai sensi della legge 10 dicembre 1993, n. 515, non sia consentito alle emittenti di stipulare contratti per spazi a pagamento in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali, conformemente alle osservazioni formulate dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica e dall’Ordine nazionale dei giornalisti;
RITENUTO quindi di adottare il codice di autoregolamentazione con le modifiche e le integrazioni sopraindicate;
UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 11-quater, della legge 22 febbraio 2000, n.28, il codice di autoregolamentazione di cui all’allegato A alla presente delibera, e ne dispone la trasmissione al Ministero delle comunicazioni.
Articolo 2
1. L'Autorità emana le disposizioni regolamentari ed attuative del Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione.
2. L'Autorità vigila sul rispetto di quanto previsto dal Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dal codice di autoregolamentazione e dalle relative disposizioni regolamentari e attuative.
3. Per le attività preparatorie e istruttorie, l’Autorità si avvale dei competenti Comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano stati ancora costituiti, dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
Roma, 30 marzo 2004
IL COMMISSARIO RELATORE
IL PRESIDENTE
Giuseppe Sangiorgi
Enzo Cheli
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria M. Callari
Allegato "A"
(alla delibera n. 43/04/CSP del 30 marzo 2004)
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2003 N. 313
Articolo 1
(Finalità)
1. Il presente codice di autoregolamentazione reca disposizioni in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, in attuazione dei principi di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
Articolo 2
(Definizioni)
Ai fini del presente codice di autoregolamentazione si intende
a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca;
c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;
d) per "messaggio politico autogestito a pagamento", ogni messaggio recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;
e) per "periodo elettorale o referendario", il periodo dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum alla data di chiusura della campagna elettorale o referendaria.
Articolo 3
(Programmi di comunicazione politica)
1. Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e alle coalizioni e alle liste in competizione; ai due candidati ammessi, in caso di ballottaggio, e ai favorevoli e ai contrari a ciascun quesito, in caso di referendum.
3. I programmi di comunicazione politica sono collocati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in contenitori con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie, secondo quanto stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle disposizioni regolamentari e attuative.
Articolo 4
(Programmi di informazione)
1. Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità.
2. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. In periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
Articolo 5
(Messaggi politici autogestiti)
1. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come disciplinati dal successivo articolo 6.
2. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono, altresì, trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, come disciplinati dalla vigente normativa e, in particolare, dall’articolo 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. Al di fuori del periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.
Articolo 6
(Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario)
1. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi di cui al presente comma devono essere praticate condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
3. Nell’avviso le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
4. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
5. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
6. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
7. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
8. La messa in onda dell’avviso di cui ai commi 2 e 3 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario; in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, la diffusione dei messaggi stessi può avere comunque inizio dal secondo giorno successivo a quello di messa in onda dell’avviso.
9. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale/referendario a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
10. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale/referendario a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Articolo 7
(Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o non referendario)
1. In periodo non elettorale o non referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 5, 6 e 7.
2. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio politico a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
3. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio politico a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
Articolo 8
(Trasmissioni in contemporanea)
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal presente codice di autoregolamentazione esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
Articolo 9
(Sanzioni)
1. Per le violazioni del presente codice di autoregolamentazione si applicano le disposizioni dell’articolo 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI DEL 28 e 29 APRILE 2007 IN VENETO-
QUOTIDIANI E PERIODICI
Gli editori che vogliono diffondere messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici devono attenersi a quanto previsto agli art. 20 e 21 delle delibere 10/05/CSP e 11/05/CSP dell'Autorità.
In particolare, entro il 22 febbraio 2007 gli editori interessati devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata. Nel comunicato devono essere indicate le condizioni generali nonché le modalità per l'accesso agli spazi.
Gli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti non sono sottoposti ad alcun vincolo (art. 22 delle Delibere già citate).
PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE POLITICA
Durante tutta la campagna elettorale le emittenti tv e radio possono trasmettere programmi di comunicazione politica in cui ci sia parità di condizioni tra le diverse forze politiche in competizione.
Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche via fax, al Corecom che ne informa l’Autorità.
Dal 17 febbraio al venerdì 28 aprile ore 12,oo le forze politiche corrispondono ai gruppi presenti in Consiglio Regionale, nel parlamento europeo o in uno dei due rami del parlamento italiano. Dal venerdì 28 aprile ore 12,oo al 1 aprile le forze politiche corrispondono alle liste regionali collegate a un candidato presidente e alle liste di candidati per il consiglio regionale che coprano almeno un quarto dell’elettorato regionale.
INFORMAZIONI PER LE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI INTERESSATE A TRASMETTERE MAG IN VENETO
Entro il 22 febbraio le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere MAG devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente le indicazioni previste dall’art. 11 delle Delibere n. 10/05/CSP e 11/05/CSP. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER per le elezioni regionali e MAG/1/EPC per le elezioni comunali. La richiesta di adesione delle emittenti deve essere inviata, anche a mezzo telefax, al Corecom della Veneto (Fax 055/2387871 o 2387874) che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER per le elezioni regionali e MAG/2/EPC per le elezioni comunali.
I MAG possono durare da 1 a 3 minuti per le tv, da 30 a 90 secondi per le radio.
I MAG sono trasmessi in contenitori autonomi (massimo 6 contenitori al giorno) di almeno 3 messaggi in queste fasce orarie: 18,00 - 19,59; 12,00 - 14,59; 21,00 - 23,59; 7,00 - 8,59; 15,00 - 17,59; 9,00 - 11,59.
Nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente.
Ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.
La collocazione dei MAG all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio nella sede del Corecom. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.
MAP (MESSAGGI AUTOGESTITI A PAGAMENTO)
La trasmissione dei MAP durante la campagna elettorale è stata liberalizzata dal Codice di autoregolamentazione, nel senso che non è più legata obbligatoriamente alla trasmissione dei MAG. Le emittenti sono tenute ad assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
Per ogni approfondimento si vedano gli articoli 14 della delibera 10/05/CSP e 11/05/CSP.
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE
Durante tutta la campagna elettorale nei programmi di informazione le emittenti locali devono garantire il pluralismo, fatta salva la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
Le emittenti sono tenute a conservare le registrazioni dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni di legge.
INFORMAZIONI PER I SOGGETTI POLITICI INTERESSATI A TRASMETTERE MAG IN VENETO
Dal 23 febbraio al venerdì 28 aprile ore 12,oo i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e al Corecom della Veneto (Fax 055/2387871 o 2387874), che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti nonchè la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER per le elezioni regionali e MAG/3/EPC per le elezioni comunali.
E' possibile consultare l'elenco delle emittenti locali (radio e tv) che, in Veneto, si sono rese disponibili alla trasmissione dei MAG:
Elenco radio locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni regionali
Elenco Tv locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni regionali
Elenco radio locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni amministrative
Elenco Tv locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni amministrative
Si è tenuto il 10 marzo 2007 presso la sede del Corecom il sorteggio recante l’ordine di trasmissione del Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG) che risulta essere il seguente:
sorteggio MAG elezioni regionali
sorteggio MAG elezioni comunali
Il Corecom della Veneto autorizza l’avvio della trasmissione dei Mag dal 24 marzo 2007 e fino alle ore 24 del 25 maggio 2007 , termine della campagna elettorale.
I Mag dovranno essere trasmessi secondo l’ordine del sorteggio effettuato presso il Corecom il 10 marzo 2007. Nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente. Complessivamente i soggetti politici richiedenti i Mag devono avere lo stesso numero di messaggi trasmessi.
L’autorizzazione all’avvio della trasmissione dei messaggi da parte delle emittenti sarà comunicata appena saremo a conoscenza dello stanziamento ministeriale.
Si informa che per decisione del Corecom, anche in questa competizione elettorale, qualora i soggetti politici richiedano gli spazi per i messaggi ma poi non provvedano a far pervenire in tempo utile le cassette, saranno considerati validi, ai fini del rimborso dei MAG, anche i cartelli apposti in video per almeno 15 secondi recanti la dizione “spazio riservato alla lista/coalizione che ne aveva fatto richiesta”. Per le radio sarà sufficiente la ripetizione dello stesso messaggio per almeno tre volte.
Si suggerisce alle emittenti di chiedere ai soggetti politici la liberatoria utilizzando apposito modello.
Le emittenti che hanno diffuso i MAG devono inviare al Corecom della Veneto entro il 16 maggio 2007 i moduli per la richiesta di rimborso relativa alle elezioni regionali MAG/ER e a quelle comunali MAG/EPC
MODULISTICA
ELEZIONI REGIONALI (/ER) DEL 3 E 4 APRILE 2007
Dichiarazione relativa all’utilizzo degli spazi radiofonici e televisivi concernenti i messaggi autogestiti gratuiti di cui all’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e legge di modifica edintegrazioni del 6 novembre 2003, n. 313. (il moduolo dovrà essere inviato al Corecom unitamente alla richiesta di rimborso dei MAG)
Moduli per la richiesta di rimborso MAG/ER
Modello MAG/1/ER (Richiesta adesione delle emittenti)
Modello MAG/2/ER (Richiesta di variazione trasmissione)
Modello MAG/3/ER (Richiesta dei soggetti politici)
ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI (EPC) DEL 3 E 4 APRILE 2007
Dichiarazione relativa all’utilizzo degli spazi radiofonici e televisivi concernenti i messaggi autogestiti gratuiti di cui all’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e legge di modifica edintegrazioni del 6 novembre 2003, n. 313. (il moduolo dovrà essere inviato al Corecom unitamente alla richiesta di rimborso dei MAG)
Moduli per la richiesta di rimborso MAG/EPC
Modello MAG/1/EPC (Richiesta adesione delle emittenti)
Modello MAG/2/EPC (Richiesta di variazione trasmissione)
Modello MAG/3/EPC (Richiesta dei soggetti politici)
RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della
concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e
provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2007
Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 10/05/CSP. Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2007.
Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 11/05/CSP. Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2007.
Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali
Legge 22 febbraio 2000 N. 28 (testo coordinato). “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata dalla L. 313/2003 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”
Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
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Nike è la personificazione della Vittoria e viene raffigurata con ali aperte, mentre vola con impeto. In Esiodo viene detta figlia del Titano Pallante e di Stige; appartiene perciò alla prima stirpe divina, anteriore agli Olimpici. Per l'omonimia in greco dei due "Pallas", il titano Pallante e la dea Pallade Atena, Nike, ad Atene, non è altro che uno degli epiteti di Atena.
"La Nike di Samotracia" ritrovata nel 1863 a Samotracia senza testa né braccia (soltanto una mano fu ritrovata nel 1950), viene datata intorno al 190 a.C., epoca in cui i Rodiensi , in guerra contro Antioco III, riportarono una serie di vittorie. La Nike - polena ante litteram - doveva essere collocata sulla prua della nave che ella conduce al successo: il vento la colpisce in pieno, agitando le vesti e incollandole al corpo. Il drappeggio appare quasi barocco, il che giustifica la data piuttosto tardiva attribuita all'opera, ed il vento spinge indietro con forza le ali. Alta m. 2,75, in marmo di Paros, è senza dubbio una delle opere più importanti e sensazionali di tutta la produzione plastica ellenistica.
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