depaoli

 

1 Comunicati Stampa Renato De Paoli Candidato

Page history last edited by renato 10 mos ago

Profilo Facebook di Renato de Paoli

 

TRACE LETERE ARTE

 

ISOLE SPAMPINE' REPVBLICA VENEXA DA MAR

 

SETE AVE MARI A DRENTO I LIDI DEL BOSCO SACRO ISOLE VENEXIA PALO AVI (ENDOLAGUNA)

Civilta' acua aleata - Insubria - PATRIARCATO DE AQUILEIA -- Isole Sparse - Spampine' - Risaia santa casa pietà a Sparè - Fond. Museo Biblioteca Scrittrice Rosa Lanza Ferrarini Bertelè ved De Paoli Museo Biblioteca Paolo Bertin Via Bruso S. Gregorio (Cucà) Veronella Tel fax 0444 323071 http://depaoli.pbwiki.com www.artedepaolironchin.org

www.vicenzafoto.it e.mail depaolirenato@gmail.com casella postale 189 , 36100 Vicenza Centrale Italia C.F. 95035170240 PIVA 013186340240 - CCIIAA VICENZA EDAR 26 09 1996 IRAEA 228975 15 o6 1994 codice PROT 0700040595 12/18 ISTITUTO REGIONALE ISOLE SPARSE PALEOALVEI TION TARTARO MENAGO ARGINE ALPON GUA' EDRON "CIVILTA' ACUA" RICERCA SCIENTIFICA STORICA ARCHEOLOGICA DEMOETNOANTROPOLOGICA - in convenzione con Associazioni, Comuni, Regione, Stati.

c/o Asso. A.R. - Direttore Responsabile Renato De Paoli

© Re nato da sparè to Vicenza poeta scritor zercador Veneto spaerso isole paleoalvei Timavo Isonzo Stella Livenza Piave Brenta Bacchiglion Retron, Dugal, Tregnon, Menago, Sanoa, Piganzo, Lavegno , Tion , Tron, Molinella, Tre ven zo, Core zo, Mincio CESE, OIO, ADA, Secia, Panaro, RENO, Po Tartaro Adige Alpon Guà Frassine Bisato Naviglio


SOMMARIO Show all pages

SCHIZA SU STO STRAMBORO PAR CATAR ALTRE PAGINE

http://depaoli.pbwiki.com/AllPages


 

Scriveme: depaolirenato@gmail.com

 

CLICCA SOTTO SU "Show all pages" in fondo alla pagina, PER VEDERE LE PAGINE SUCCESSIVE DEL SITO

 

TRACE LETERE ARTE

 

ISOLE SPAMPINE' REPVBLICA VENEXA DA MAR

 

SETE AVE MARI A DRENTO I LIDI DEL BOSCO SACRO ISOLE VENEXIA PALO AVI (ENDOLAGUNA)

 

 

VVVVVVVV

COMUNICATO STAMPA N 1.18.11.08.12.11 emesso da

 

ISOLE SPARSE NEL FORUM DEI VENETI

 

LE ISOLE SPARSE SCOMPARSE DEL VERONESE RINASCONO NEL FORUM DEI VENETI

 

GRISIGNANO DI ZOCCO ALL'HOTEL VENICE

Il Direttivo FORUM ha ratificato il giorno 17 novembre 2008, all'unanimità la proposta per riconoscere tutti i comuni cancellati dal 1796 1797 ad oggi nella giurisdizione della Repubblica Veneta. Avviata la procedura per il riconoscimento ufficiale. Tra essi c'è il Comune Asparetto, famoso per aver dato vita all'economia del mobile d'arte ;il Comune di Corezzo. Poi si è anche approvata la riunificazione amministrativa autonoma di Villafontana e Venera.

In primis si ripristineranno le anagrafi dei due comuni e si ristabilirà la giurisdizione di Asparetto che fu soppresso nel 1810.

Queste storiche Isole Sparse sul Menago rinascono nel FORUM DEI VENETI che si è posto l'obbiettivo di ripristinare tutte le altre istituzioni Venete che hanno seguito la stessa sorte.

Un apposito gruppo di studio è anche al lavoro, sotto la direzione di Renato De Paoli per censire tutte la statualità.

 

VVVVVVV

5 febbraio 2009

comunicato stampa

 

Una lista INDIPENDENZA VENETA alle prossime elezioni europee; un NO al Patto di Lisbona.

 

Il Parlamento Veneto (istituzione libera) è impegnato attraverso i suoi rappresentanti in una serie di contatti politici in Italia e in Europa per rendere possibile alle prossime elezioni europee una lista per la circoscrizione Nord-Est: INDIPENDENZA VENETA.

 

Albert Gardin, Presidente del Parlamento Veneto ha dichiarato in merito: “La partecipazione alle elezioni non è la strada che privilegiamo ma non la scartiamo se essa può tornare utile alla nostra strategia che mira al ripristino dell’indipendenza veneta.

Le prossime elezioni europee possono costituire un valido palcoscenico per chiarire all’Italia, all’Europa ma anche ai Veneti stessi, che la Questione Veneta – aperta con la caduta della Serenissima – rimane una questione in attesa di una giusta soluzione internazionale. Non sarà facile presentare la lista ma stiamo facendo il possibile e l’impossibile perché questo accada. I nostri contatti e le nostre alleanze privilegiate rimangono per ora riservati. Nelle prossime elezioni vogliamo essere il naturale punto di riferimento del movimento degli “euroscettici”, cioè di coloro che si battono per un’Europa demoratica e federalista contro l’Europa centralistica e burocratica del Patto di Lisbona. Se riusciremo in questa impresa, avremo quadrato il cerchio !”

 

Venezia 5 febbraio 2009

 

Segreteria Parlamento Veneto (libera istituzione)

 

Per contatti: euvenezia@libero.it – tel. (+49) 338 81267955

 

VVVVVVVVVVVV

 

COMUNICATO STAMPA N 1.16.09.08.9.35 emesso da

 

FORUM DEI VENETI

 

 

 

SCADE IL 20 settembre 2008

 

E mail depaolirenato@gmail.com

 

 

Cell: 340 229 69 69

 

Tel: 0444 323071

 

fax: 0444 323071

 

c.p.274 36100 Vicenza

 

http://depaoli.pbwiki.com/FORUM+DEI+VENETI+LETTERE?SearchFor=forum+dei+veneti&sp=1

 

http://www.forumdeiveneti.org/tiki-view_articles.php

 

 

 

 

Evento storico, i movimenti e i partiti veneti convergono nel FORUM DEI VENETI.

 

Liga Veneta Repubblica, Partito Nord Est , Tera Veneta, Tribunale del Popolo Veneto, Isole Sparse , Comitato Promotore hanno sottoscritto il patto di alleanza e nominato portavoce Antonio Zanchin.

 

 

 

 

A Villabona , San Bonifacio sabato 15 settembre i plenipotenziari di Liga Veneta Repubblica, Partito Nord Est , Tera Veneta, Tribunale del Popolo Veneto, Isole Sparse , Comitato Promotore, hanno sottoscritto il patto di alleanza che segna un evento storico mai realizzato prima.

 

 

 

Liga Veneta Repubblica, Partito Nord Est , Tera Veneta, Tribunale del Popolo Veneto, Isole Sparse , Comitato Promotore ,movimenti e partiti che vogliono l'autonomia e la sovranità del popolo Veneto hanno deciso di muoversi insieme per l'avvenire del Veneto.

 

L'accordo sancisce la condivisione di percorsi comuni, e il documento ufficializza il " FORUM DEI VENETI" come parlamento di tutti i Veneti.

 

 

 

Al Forum hanno aderito rappresentanti istituzionali e sociali di rilievo, consiglieri regionali, provinciali, comunali Sindaci. Il Forum , raggruppa il maggior numero di rappresentanti istituzionali autonomisti ed indipendentisti Veneti.

 

 

 

Affiancano Il Forum dei Veneti gruppi che svolgono attività politiche ma anche culturali e sindacali che costituiscono il Parlamento Veneto.

 

 

 

 

 

 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

 

COMUNICATO STAMPA N 2.16.09.08.9.35 emesso da

 

FORUM DEI VENETI

 

scade il 20.09.2008

 

E mail depaolirenato@gmail.com

 

Cell: 3393644630

 

Tel: 0444 323071

 

fax: 0444 323071

 

c.p.274 36100 Vicenza

 

http://depaoli.pbwiki.com/FORUM+DEI+VENETI+LETTERE?SearchFor=forum+dei+veneti&sp=1

 

http://www.forumdeiveneti.org/tiki-view_articles.php

 

 

 

A Villabona , San Bonifacio sabato 15 settembre i plenipotenziari di Liga Veneta Repubblica, Partito Nord Est , Tera Veneta, Tribunale del Popolo Veneto, Isole Sparse , Comitato Promotore, riuniti nel Forum dei Veneti hanno nominato portavoce del Forum portavoce Antonio Zanchin.

Antonio Zanchin, proveniente da Tera Veneta, ha al su attivo molta esperienza "Questo è solo l'inizio di una cosa che porta , con la buona volontà di tutti, alla rappresentanza della gente veneta e degli interessi del Veneto " ha dichiarato il portavoce che resterà in carica sei mesi per permettere la turnazione delle rappresentanze.

 

 

 

 

 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N 3.16.09.08.9.35 emesso da FORUM DEI VENETI

 

 

 

SCADE IL 20 settembre 2008

 

 

scade il 20.09.2008

 

E mail depaolirenato@gmail.com

 

Cell: 3393644630

 

Tel: 0444 323071

 

fax: 0444 323071

 

c.p.274 36100 Vicenza

 

 

 

http://depaoli.pbwiki.com/FORUM+DEI+VENETI+LETTERE?SearchFor=forum+dei+veneti&sp=1

 

http://www.forumdeiveneti.org/tiki-view_articles.php

 

 

 

Congresso per il federalismo del 22 settembre Università di Padova

 

FORUM DEI VENETI sarà presente ufficialmente, quale invitato , al congresso per il federalismo del 22 settembre dell' Università di Padova ai lavori con il delegato del Forum dei Veneti : Sindaco di S.Bonifacio (VR) Silvano Polo.

 

Il Forum dei Veneti, partecipa a tutti gli eventi che riguardano il Veneto.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

 

federalismo padova convegno 22 settembre 2008

 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

 

E' NATO EL FORUM DEI VENETI

 


 

Free trial: PBwiki Small Business Edition.

 

La zà scomizià la so propaganda eletoral l'e

Renato De Paoli zà candidà Sindaco a ISOLE SPAMPINE' TION TARTARO TREGNON MENAGO ADIGE FRATA GUA' EDRON che ne le pase' setimane l'a distribuio la so propaganda par Vicenza PAR ESAR CONSIGLIER COMUNAL A VICENZA E SENATOR PAR LA REPUBBLICA VENETA. ADESO EL PREPARA LE ELEZION DEL 2009, PAR LA PROVINCIA DE VERONA, PADOA, VENEZIA.

 

http://depaoli.pbwiki.com/VENETI+GABELLATI+

 

TRACE LETARE E ARTE

 

- Civilta' Fluviale - Isole Sparse - Risaia santa casa pietà a Sparè - Fond. Museo Biblioteca Scrittrice Rosa Lanza Ferrarini Bertelè ved De Paoli Museo Biblioteca Paolo Bertin Via Bruso S. Gregorio (Cucà) Veronella Tel fax 0444 323071 http://depaoli.pbwiki.com www.artedepaolironchin.org www.cadoro.pt

www.vicenzafoto.it e.mail assoannette@libero.it casella postale 274 , 36100 Vicenza Centrale Italia C.F. 95035170240 PIVA 013186340240 - CCIIAA VICENZA EDAR 26 09 1996 IRAEA 228975 15 o6 1994 codice PROT 0700040595 12/18 ISTITUTO REGIONALE ISOLE SPARSE PALEOALVEI TION TARTARO MENAGO ARGINE ALPON GUA' EDRON "CIVILTA'FLUVIALE"

c/o Asso. A.R. - Direttore Responsabile Renato De Paoli

in collaborazione con il Corriere della sera

 

 

IN BIBLIOTECA A CEREA A VERONA a VICENZA SI TROVA IL LIBRO:

Comitato

CIRCOLO DELLA LIBERTA' VICENZA

MICHELA VITTORIA BRAMBILLA FOR Renato De'Paoli CONSIGLER A VICENZA O SENATOR PAR EL VENETO.

 

ASSO A.R.

Civiltà Fluviale

www.artedepaolironchin.org

http://depaoli.pbwiki.com

rdepaoli@comune.vicenza.it

www.vicenzafoto.it

e-mail assoannette@libero.it

c.p.274 36100 Vicenza Italy

tel. 0444 221 499

Tel/Fax 0444.323071

CF 95035170240

PIVA 03186340240

CCP 27003300

Info:tel. fax 0444 323071 FOR Renato De' Paoli

Cel.347 1915535

www.comune.vicenza.it

 

VNIVERSIXA' Isole Sparse Paleoalvei Tevere, Arno, Reno, Secia, Panaro, Po, Tion, Tartaro, Tregnon, Menago, Sanoa , Lavegno, Canosa, Boldiera, Brusà, Edron, Plava, Timavo.

 

RENATO DE PAOLI Candidato ELEZIONI 13 aprile 2008 SENATO DELA REPUBLICA PAR EL VENETO E PAR EL CONSILIO COMUNAL VICENZA

Isole Sparse PALO AVI Tion Tartaro Tregnon Sanoa Menago Lavegno Piganzo Adese Alpon Torazo Frata Gua' Retrone Bacchiglione Astico Astichello Brenta Edron Plava Piave Sile Taiamento Livenza

5 Vicenza 2008

 

 

Il popolo Isolano delle Isole Sparse ( vedi Esperidi) (solo sinistra Adige) è di 128.000 abitanti . A questo popolo l'invasione Francese - Austriaca - Sabauda ha cancellato l'identità. Questo popolo rivendica il governo e le chiavi dell'acqua (sacra) e la sua gestione. L'acqua va restituita agli isolani:" i principi delle isole rivogliono il governo dell'acqua e del bosco". L'umanizzazione ha trasfomato ciò che era acqua in terra sconvolgendo storia, geografia, natura, conformazione orografica , l'economia, gli usi e costumi. Per questo i tavoli di concertazione devono essere pubblici e in ogni isola il confronto deve essere permanente con chi usa la politica dell'acqua per trasfomare gli antichi lidi in liti. Il Veneto è oggi esteso a 18.390 km 2 , la modifica / bonifica si è estesa in Veneto per 10.000 km2 , La "Bonifica integrale" è diretta dall'autorità centrale Ministeriale con sede a Roma senza che le popolazioni possano interferire nelle scelte politiche strategiche. Un milione e settecentomila mc all'anno buttati a mare dai consorzi di bonifica ( acqua bene sacro e prezioso, puro, trasparente, dolce). Il "ciclo dell'acqua" per il resto è gestito da vari enti di acquedotti, fognature, province, autorità idrauliche di bacino, regionali , statali , idrauliche, enel, consorzi - agrari - etc.

La densità di popolazione in Veneto è di 249,9 ab/km2 ; in italia 192 ab/km2. Le tasse sui consorzi per esempio le paghiamo tutti noi in Veneto , il sistema della bonifica veneta costa 300 milioni di euro all'anno di cui 80 vengono sborsati dalle casse regionali venete. Per esempio, solo nel rodigiono 200.000 ettari sono sotto il livello del mare (Polder ex Endolaguna Planiziale ). La "solidarietà nazionale ha un costo" dice Sergio Romano, ma lo pagano al 50% le risorse dei lombardi e dei veneti. Il Veneto e non ha nemmeno un ministro nel governo. Tre suicidi all'anno a Cerea, disagio diffuso, economia del legno e dell'arte al tracollo ( disastro ambientale - emigrazione incontrollata violenze, rifiuti discariche, ). Siamo di fronte a un fenomeno di pulizia etnica? Ecco perchè ho accettato l'invito a candidarmi Sindaco alcuni dei dati di partenza sono qui.

 

Renato De Paoli Candidà al Consigli comunal de Vicenza e al Senato de la Republica (Veneto)

 

VNIVERSIXA' ISOLE SPARSE MENAGO

 

rIORDINO RACCOLTA Rifiuti, discariche consorzi (CISI ? CAM VO ? Bassa veronese?.) Consigli di amministrazione deresponsabilizzati

premesso che io sono stato chiamato a ritornare da varie parti con lettere e suppliche

tiriamo fuori l'artista che è in ogni uno di noi

le ciave de l'acqua

la centralità della questione DEL popolo isolan dele isole spampine'

revisione delle giurisdizioni isolane ( vedi Venera Core-zo A-Sparè vilafontana,) ogni isola un principe

Il Legno

RACCOLTE DI SUPERFICIE , LIBARE. SALVAR LA MEMORIA DEI NOSTRI AVI SCANCELA'.

UN MUSEO OGNI CASA.

8 acqua aria piena di polveri pesanti e fini

Tre suici all'anno a Cerea. senza pesare gli altri fenomeni mai ascesi a tale livello in pasato. ( alcolismo droga disagio psichico )

transpolesa collegata meglio alla autostrada e alla tangenziali e ai porti

TORETTA E AL MENAGO a casa nostra

I santi e le fraglie nautiche (SAN NICOLO' PATRONO DEI ZATIERI)

i riti isolani le dee bosco planiziale

la fonderia antica dall'eta' del bronzo

la nautica torbiere giochi d'acqua isole dei pali la dea pali - pa LUDO

le guerre isolane - le linee difensive - la comparazione con le civiltà isolane - straniere - INCENTIVI AIUTI, SEDI A associazioni e volontari - archeologia sperimentale - raccolta diffusa di materiali destinati alla distruzione sistematica con l'aiuto del ministero VENETO, della regione VENETA delle provincie VENETE E MANTOVANE del comune e

ritorno della flora e della fauna isolana - bollettini con classificazione e divulgazione diffusa tramite le scuole reti scuole volontari associazioni istituzioni università.

la questione della fluvialità e e della necessità areonautica

il teatro fatto e ricaduto sui locali

PARLAR VENETO ISOLAN ( PARLà DA 250 MILA PERSONE

minoranza etnica tutela' dale legi de l'onu recepie da Bruxelles e da Roma.

VENETO STATO .

le istituzioni di assistenza decentrate nelle isole

Equità di trattamento tra regioni a statuto speciale a quello a statuto ordinario

Snellimento della burocrazia con priorità all'anzianità e agli antichi principi isolani

ricadute dei denari sulle comunità che li raccolgono

Ridare l'onore e memoria al popolo Isolano Sparso cantato anche da Virgilio e Dante

Ridar l'acqua , il bosco gli avi isolani

anagrafi e stati civile in ogni isola

delega di firma in ogni isola

valorizzazione del più grande sito palafitticolo VENETO E MONDIAL paleoalvei menago e ( sette mari ) Hostilia Hostilia Hostilia

ogni isola ltutti gli uffici comunali con internet postale bancario biblioteca cafè

Ripristinare la mobilità fluviale e incentivare quella di aria = Movimento merci isolani

mobile d'arte

la cultuara isolana onore a Sparè

aiuti e integrazioni economiche alle comunità

restituzioni opere artistiche - musei diffusi in molte isole sparse : catalogazione e conservazione memorie

servi . locali idonei . iserimento nel turismo itinerari dell'acqua e della mitologia egle espertusa aretusa il giardino delle esperidi

apertura scuole biblioteche centri istituzionali in ogni isola con il sindaco in ogni isola con pari dignità

15 anni di oligarchia sono troppi

un tetto per tutti

lotta al disagio con l'arte e il benessere

messa in sicurezza della transpolesana con innesti in sicurezza costituzione di una società di gestione per trasformazione in autostrada

tutela beni storici artistici comprese le case e i fabbricati minori

fine delle coscrizioni

fine dei conflitti d'interessi.

settore abitativo

in ogni isola un edificio pubblico

riduzione dell'impatto ambientale della viabilità in progettatat

inserimento del menago nel progetto europeo intermodale " Mantova Norimberga"

Sviluppo del canottaggio e di tutti gli sport d'acqua

accoglienza e aiuto dalle banche al volontariato

contributi puntuali

valorizzazione degli artisti locali e esuli emigrati

rivisitazione critica della storia locale ( plenitude potestatis, la Bonifica / modifica, la scomparsa del Bosco e dell'acqua la terraferma

le partecipazioni del comune ( Rifiti - etc.)

Ricomporre le liti e riportare i lidi

I porchi in porti

i diritti e i doveri dell'ospite

la stampa e la propaganda locale

cassonetti diffusi come quelli davanti le poste a cerea

contrasto al disagio

convenzioni finanziarie

intermodalità torretta - santa teresa - borghesana - porte - brusà - san zen sparè - ponte dellla contesa - san pierin

barche

servizio buoni pasti in convenzione

servizi di rammento stiro lavanderia ritiro consegna capi

convenzioni antiusura

calmierazione prezzi settore abitativo con costruzione alloggi ater

 

politiche di riassorbimento e inserimento flussi migratori extraeuropei.

 

 

 

 

Mentre destra e sinistra studiano strategie e candidali, a Vicenza nascono i circoli.

CIRCOLI DELLA LIBERTA' VICENZA

MICHELA VITTORIA BRAMBILLA FOR Renato De'Paoli SINDACO PARLAMENTARE

Poche le prospettive per le liste civiche. È infatti recentissimo l'annuncio dei Comitati Isolani:

VNIVERSIXA' Isole Sparse Paleoalvei Tregnon, Menago, Sanoa, Lavegno, Canosa, Boldiera, Brusà, Adige, <,VA' EDRON": appoggeremo !CIRCOLO DELLA LIBERTA' VICENZA

MICHELA VITTORIA BRAMBILLA FOR Renato De'Paoli SINDACO PARLAMENTARE

.

 

VVVVVVVVVVVVVVVVV

 

G o o g l e: memorizzazione accessibile tramite la cache dell'indirizzo http://www.repubblica.it/speciale/2007/elezioni/comunali/cerea.html recuperato il 4 ago 2007 15:50:48 GMT.

La copia cache di G o o g l e è l'istantanea della pagina Web archiviata durante la scansione del Web.

È possibile che il contenuto della pagina sia stato modificato. Fare clic qui per aprire la pagina corrente senza evidenziazioni.

La pagina memorizzata nella cache potrebbe riferirsi a immagini non più disponibili. Fate clic qui per visualizzare solo il testo nella cache.

Per inserire un segnalibro o un collegamento alla pagina, utilizzare il seguente URL:http://www.google.com/search?q=cache:7qHv5lvQavEJ:www.repubblica.it/speciale/2007/elezioni/comunali/cerea.html+renato+de+paoli+cerea&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it

 

 

Google non è collegato agli autori di questa pagina e non è responsabile del suo contenuto.

Sono state evidenziate le seguenti parole chiave: renato paoli cerea

 

 


http://www.remax.it/intranet/rassegna_stampa/2007/2007_26%20maggio%202007_Il%20Verona.pdf


 

la Repubblica.itKatawebElezioni comunali Elezioni provinciali

Elezioni Sicilia - I ballottaggi

9 Aprile 2006: Politiche2006: Amministrative15 Maggio 2005: Comunali8 Maggio 2005: Comunali8 Maggio 2005: ProvincialiAprile 2005: ComunaliAprile 2005: ProvincialiAprile 2005: Regionali2004: Europee

e amministrative2003: Amministrative2002: Amministrative2001: Politiche2000: RegionaliArchivio sondaggi

Elezioni comunali 27-28 maggio 2007

VENETO - CEREA

Abitanti / Elettori 15.254 / 12.953 Affluenza:

(alla chiusura) 77,5% Affluenza nelle precedenti amministrative:

(alla chiusura) 78,4% SINDACO USCENTE:

Claudio Tambalo (lista civica) eletto il 26 maggio 2002 con il 58,53% Nel 2002 il comune aveva meno di 15 mila abitanti

 

Aggiorna Grafico animato I comuni superiori del Veneto Belluno Cerea Chioggia Cittadella Conegliano Feltre Iesolo Mira Montebelluna San Giovanni Lupatoto Thiene Verona Vigonza Villorba Comuni inferiori ai 15.000 abitanti 14 sezioni su 14 - Ultimo aggiornamento 29 maggio 2007 ore 13:10 Quando il risultato è ufficiale, la riga del candidato eletto sindaco si colora di rosso

Candidati Voti % Partiti Voti % Seggi

Paolo Marconcini

5.927 60,4 Forza Italia-Udc

Alleanza Nazionale

Lega Nord

 

2.210

2.199

945

 

25,4

25,3

10,9

 

6

5

2

 

 

Claudio Tambalo

3.668 37,4 Lista Civica La Coccinella

Lista Civica Cerea Citta'

 

2.209

946

 

25,4

10,9

 

4

2

 

 

Patrizia In Khadhraoui Pasini

180 1,8 Lista Civica Un'altra Cerea

162

1,9

-

 

Renato De Paoli

37 0,4 Lista Civica Renato De Paoli

34

0,4

-

 

 

 

VVVVVVVVVVVVVVV

"DENUNCIO IL SECONDO PESANTE ATTACCO AL MIO BLOG"! COSI' RENATO DE PAOLI DENUNCIA IL 12 FEBBRAIO 2008 ALL'INDOMANI DELLA SUA DISCESA IN CAMPO PER I CIRCOLI DELLA LIBERTA' DI MICHELA BRAMBILLA.CENTINAIA DI NOTIZIE, RECENSIONI , CANCELLATI DA UNA MANO ANONIMA.

 

CANCELLATO L'APPELO AL PAPA, IL SUO DISCORSO CHE VOLEVA FARE ALLA SAPIENZA, CANCELLATA LA BREVE BIOGRAFIA DI OLGA VISENTINI - CUGOLA, CANCELLATA LA DISPERATA PROTESTA DI DI UN GIOVANE CHE CON UNA CAVA DI INERTI.

 

 

 

DENUNCIO I PRIMI ATTACCHI AL MIO BLOG!

1 dicembre 2007

A TUTTI I NAVIGANTI : "METTETE IN SALVO I VOSTRI BLOG" I CENSORI SONO IN AZIONE.

Attenti ai topi con le chiavi.

VVVVVVVVVVVVVVVV

 

 

 

"Al voto un milione d' Isolani Sparsi tra Vicenza Padova Rovigo Verona del Veneto Ovest"

"Se Meocci apriva su Cerea a Renato De Paoli, lui poteva dare un sostegno per Verona." " Capuzzo non è stato il mediatore"

"Siamo un gruppo di studiosi e appassionati delle nostre isole, uniti dalla storia dell'Acqua Sacra, nessuno di voi può vantare una precedente esperienza politica o amministrativa, come quella che per dieci anni ha visto (Renato De Paoli,1975 amministrazione Rossato 1980 amministrazione Capuzzo 1985) eletto in consiglio comunale dall'età dei 18 anni fino a ventotto quando, non si è più ricandidato per contrasti con il gruppo dirigente comunista.

«Oggi, dopo tanti guasti mi hanno scritto ( gli Isolani Sparsi) chiedendomi di tornare. Così ho cominciato ha far avanzare nel panorama dei paleoalvei dell' VNIVERSIXA' Isole Sparse Vicenza Edron, Menago, Sanoa , Lavegno, Boldiera, il problema di un polo omogeneo gli " SPARTI " : Isolani che come me pensano sia opportuno riprendere l'impegno in prima persona per ridare voce e nome a nostri AVI e a Noi stessi alla nostra antica civiltà di Argonauti palafitticoli commercianti, esploratori, navigatori».

A chi fa notare che, su tali presupposti, la definizione data dal vicesindaco del paleoaveo dell'argine e all'attuale compagine che guida il Comune («Stop ai dilettanti allo sbaraglio», aveva detto) può benissimo essere rivolta anche al nuovo costituendo gruppo, Renato De' Paoli , Giulietti, Lanza Rosa, Ferrarini, Bertelè, Beccatello, Asso A.Ronchin, con varie associazioni e comitati d'appoggio, non ultimo l'I.R.V.I., i Musei, le Fondazioni, Biblioteche, Scuole, Isolane i più importanti imprenditori, gli Allievi Botteghe scuole Maestri del Mobile d'arte della ditta caposcuola Giuseppe Merlin 1881 1964 (dito Bepo Marco) e gli artisti - artigiani, Industriali, commercianti, agricoltori, agli insegnanti, ai giovani, agli anziani, replica: «Andava accolta la richiesta di molti che hanno deciso di dar vita a un soggetto nuovo, piuttosto che appoggiarsi a partiti politici esisterti.

Chi sarebbero, poi, i professionisti della politica cui dare fiducia? Quelli che restano abbarbicati a una carica che,giustificano una maggioranza di governo, salvo dichiararsene sdegnosamente lontani a soli quattro mesi dalle elezioni? O chi cinque anni fa, sulla stampa locale, si dava da fare per l'approvazione della famosa variante al piano regolatore e che si sta ora affannando ad approvare il doppio di metri cubi edificabili nell'imminenza della tornata elettorale? In questo senso siamo fieri di essere definiti dilettanti.

 

E le prossime mosse? « Per l' 8 marzo tutti i comitati Brambilla Vicenza For Renato De Paoli Sindaco Parlamentarelani sono invitati a far "El Buriolo, dei simboli dei vecchi partiti che hanno distrutto le nostre tradizioni, dai paleoalvei del Bacchiglione Timavo fino al Reno. Ogni Vicentino Isolano ricorderà , grazie ad Ignazio Menin, Medico, Scrittore,San Zenate, Zorzi e a Nicola Cavedini e memorie storiche ineguagliate, preparano le ricorrenze dell Pasque Veronesi Isolane, rinovellando i tradimenti dell'Erizzo, Battaja, Rocco Sanfermo. per il'17, 18, 19, 20, 21, 221, 23, 24, 25, aprile le battaglie che gli invasori Franco Asburgici nel 1797, ingaggiavano anche nelle nostre isole: dalle Isole Vicenza, Verona, Bassano, Bevilaqua, a Minerbe, da Angiari, a Casalon a Sustinenza a Ca del Lago, da Roncoferrato a Villimpenta, con la coabitazione della Fortezza Legnago Porto.

 

La battaglia elettorale è partita l'agenda la teniamo noi dei circoli della libertà di Vittoria Brambilla . La parola d'ordine è partita da una settimana da Sparè sotto l'Olmo, questo per ridare la memoria ad un Popolo la cui identità e stata sottratta: gli Isolani Spampinè.

Continuano le specifiche iniziative. Già fin d'ora, però, chi è interessato può contattarci

All'indirizzo di posta elettronica assoannette@libero.it

Il sito è http://depaoli.pbwiki.com

John Smith

 

Grouped by articles that are either in-works or have been completed

 

COMUNICATO STAMPA del 12/01/2008

Scade il 14 marzo 2008

 

Info:tel. fax 0444 323071 Renato De' Paoli

Cel.347 1915535

http://depaoli.pbwiki.com -- www.artedepaolironchin.org -- www.vicenzafoto.it -- www.comune.vicenza.it

 

 

Renato ha consegnato come attestato di stima e di riconoscenza, il Libro Anna Maria Ronchin Nel tempo della Dea "Breve storia della civiltà fluviale Veneta" e

UN COCCIO simbolico del primo secoo - primo millenio a.C. raccolto dallo stesso Renato De Paoli nel Lago Fondo Paviani nel 2005, "....simbolo e memoria per i nostri AVI ... e del biritualismo...." "..cenere eri cenere ritornerai..."

e un crocifisso per "...onorarlLo nel terzo millenio nel nome del Padre, Cristo, lo Spirito Santo e Maria...."

 

 

Il dott. Bronzato Alberto Presidente della casa per anziani De Battisti, si è adoperato per l'eccellenza per dare degna ospitalità, negli ultimi giorni nove di vita a Paolino... "...era un buon amico Paolino,...." " ...ricordo l'orazione funebre fatta dal figlio il giorno 15 mattina .. con poesie di Berto Barbarani..."

 

 

12.00

Al Cimitero a Sparetto, fu fatto lo stesso dono e lo stesso rito davanti alla Sua Tomba posta nell'ingresso monumentale, riconoscibile per la grande meridiana dipinta dal famoso ARTISTA Pittore Isolano Dicati.

SULLA SUA TOMBA A SPARE' RENATO INCONTo' I DISCENDENTI DEL POPOLO ISOLANO.

 

 

13.00

NELL'ISOLA OLMO SPARE' SALUTo', NEL MVSEO ARCHIVIO BOTEGA SCOLA FONDAZION: LANZA DE PAOLI FERRARINI GIULIETTI BERTELE' BECCALETTO (CENTRO STUDI CAV.GIUSEPPE MERLIN 1881 1964),LA CONSORTE VEDOVA 87enne SCRITTRICE ROSA LANZA VEDOVA DE PAOLI, che il 23 gennaio ha compiuti 88 anni.

 

 

Il giorno Lunedì 15 Gennaio 2007

Renato De Paoli

Ha consegnerà in segno di riconoscenza e stima alle ore 11.45 in Palazzo Trissino, corso Palladio Vicenza ... al Presidente Del Consiglio Comunale in Vicenza dott. Sante Sarraco.

E con essi al Vice Segretario Comunale Vicenza

alla Dirigente del Settore Personale e Risorse Umane

al Presidente Gianfranco Ledda della AMCPS

lo stesso ricordo.

Si ringrazio fin d'ora tutti quelli che con il proprio contributo sono stati vicini e contribuirono a questa commemorazione.

 

 

 

RE NAXO ISOLE SPARSE PALO AVI BACHION ASTICHEL ASTICO EDRON XARXARO TREGNON MENA<,O ECRON SETE BOS<'AVE MARIE ELETRIZHE candidato Sindaco Presidente Parlamentare rdepaoli@comune.vicenza.it

 

 

Indirizzo di posta elettronica assoannette@libero.it

Il sito è http://depaoli.pbwiki.com

 

Articles I'm Working On

  • Renato De'Paoli Canditato sindaco isole spampinè arcipelago Veneto

 

 

 

Alla ricerca dell'acqua sacra.

L'acqua rimane pubblica.

L'acqua è gestita molto spesso in maniera privata.

 

 

Come intervenire? La riforma della pubblica amministrazone.

Servizi di maggiore qualità.

110 anni di patrimonio.

Opportunità industriale e di crescita.

Progetti.

Sfide della modernità.

Temi:

1) L'Acua e le siole ai principi Isolani

2) Reazioni

3) Controllo strategico delle attività

4) disobbedienza civile : catar su ogni roba (res nullius)

 

Lavoro precario al 46,3%.

Ex Ministro Amato " a dato la gogna agli isolani , insieme con Rutelli e Prodi." nonostante la supplica del Popolo delle Isole Spampine" "logica con punto di vista dell'Isolano "che tien da conto tuto."

Il compromesso:

1) Semplificazioni si.

2) Tradizioni corporative artistiche agli isolani

3) servizi pubblici locali in mano agli isolani

Il nuovo governo ridarà le chiavi e il potere alle isole.

 

 

1) Confindustria Isolana - e concorrenza,distinguere e focalizzare i temi privatizzazione principio di ragion sufficiente.

Grado di investimento dei servizi proposti.

Risorse regolative e risorse gestionale.

Estendere le regolazioni isolane ma il mercato tende a non essere regolato.

L'Isolano e il cittadino consumatore deve alzare la sua voce.

Diffondere nell'opinione pubblica la tradizione monopolistica corporativa Isolana .

Suonare tutte le corde delle parole d'ordine.

Le prospettive dei giovani.

Incoraggiare gli investimenti.

Clausole sociali attuabili. Semplificazione.

Piccolo commercio giovani sotto i 35 anni non si deve più sottostare alle tabelle.

Nuova legge sull'energia Ordini professionali

Fasi amministrative...

Da gennaio 2007 son prtite le assicurazioni.

Occhio all'opinione pubblica...

Servizi pubblici locali

Due temi

mettere in moto i meccanismi di gestione.Es. i rifiuti.Meccanismi

 


IV a.C.

Plinio il Vecchio: inde ostia plena: Carbonaria ac Fossiones Philistinae,fossa abundatione nascentia; accedentibus Athesi ex Tridentinis alpibus et Togisono ex Patavinorum agris.Par corum at proximum portum fecit Brundulum sicut Edronem Medoaci duo.ac Fossa Clodia 1

 

 

1: Plinio citato da Bruno Avesani in L'Adige malefico:le rotte.


DIRETTA VNITE STATI ISOLE

 

VNIVERSITA' DIOSCURI

 

INCRODOCUMENTI FALSI PRODOTTI DAI FRANCESI RIPVBLICATI DA BIBLIOTECA CIVICA DI VERONA MAL DIRETTA.

vedi IL MANOSCRITTO DI IGNAZIO MENIN, AMPUTATO DAL CURATORE (2)

Navigazione Menago Edron

 

 

1) Francesco Mario Agnoli,Napoleone e la fine di Venezia Maggio 2006 Gli Archi Il Cerchio iniziative editoriali- Graphicolor s.r.l. Città di castello (PG) 2) Ignazio Menin "Breve storico compendio della Guerra d'Italia dell'anno 1796 - 1787, opera realizzata con il contributo della banca di credito Cooperativo Di Rovereto di Guà, dei comuni di Minerbe, Bevilacqua, Angiari e Legnago. Manoscritto 2615 della Biblioteca Civica Bertoliana di Verona. Finito di stampare nel mese di Dicembre 1997 nella Tipografia Editrice L.G. Ambrosini & C. Via Marconi, 1 tel 0442 85081 Cologna Veneta VR, che porta a pagina 35 (senza note dalla sua mano e da quella del direttore della Biblioteca Civica di Verona Ennio Sandal).

Presentato a San Zenon dalla storica Artista Anna Maria Ronchin.

 

 

In biblioteca la Vigna in Vicenza si è svolta una coferenza di presentazione di un libro di Mario Agnoli curati da Nicola Cavedini.

C'era il Prof.Bagnara presidente del Centro di Cultura e Civiltà contadina Biblioteca "La Vigna".

Presentando l'iniziativa l'oratore ha rinovellato quanto scritto nell'invito : "....al fine di chiudere l'annosa polemica sollevata ..." presentiamo quest'ultimo libro.

Ed è così che poi ha fatto gli onori di casa e ha portato i saluti, ma ha dovuto scappare subito in consiglio Comunale.

L'autore del Libro "Napoleone e la fine di Venezia" Francesco Mario Agnoli della "Legazione Pontificia" o "Gallia Cispadana" ci è venuto a spiegare poco e male quello che aveva scritto.

C'era la stampa Vicentina? (ateucim) c'era l'ex senatore Zoso (5 volte eletto al Senato della Repubblica Italiana) c'erano avvocati tra cui Bevilacqua, già collega di Gallo Giurista che passò alla Corte Costituzionale. Gallo è anche famoso in Vicenza per aver vissuto e lavorato nella casa palazzo ora Biblioteca "La Vigna".

Bagnara ha detto: "La Vigna accoglie questo autore e questo libro anche se Vicenza non è al centro per ora del dibattito. C'entrerà senz'altro quando verrà dissepolto qualche inedito presente in questa biblioteca in mezzo ad una catalogazione impenetrata."

Altro Relatore si è appellato allo Svevo Heghel aspettando l'Avvocato Paolo Doria che poi è arrivato, in ritardo e si è sottratto prima della fine della conferenza sponsorizzzata anche dalla biblioteca Bertoliana, sotto gli auspici del dott. Lova.

Il dott. Gilberto Moretti responsabile area Veneto Identità Europea alla ricerca dell'identità europea. "L'autore del libro ha raccontato il processo visto da un Legato Pontificio,immemore dellla Lega di Cambraj, Patriarcato di Aquileia soppresso nel 1752, del Trattato di Tolentino, del Trattato di Lioben, Campoformio, Congresso di Vienna.

Conclusione del libro: "Concentriamo ogni nostra attività sulla Marina e distruggiamo l'Inghilterra, messo in bocca a M.PONIATOWSKI, op.cit.p.199 ( non esite l'opera citata) .

 

Si avvertono i naviganti che già c'è stata la battaglia di Matapan .. CHE FA RIMA CON matapin E matapaN.

MENTRE E' CADUTA L'OPERA CITATA, RESTA IN PIEDI L'INEGUAGLIATO IGNAZIO MENIN CHE NARRA GIORNO PER GIORNO GLI AVVENIMENTI DEL 1796 E DEL 1797.

MENIN , ISOLANO SAN ZENATE E' RIDOTTO A UNA RIGA DI CITAZIONE COME CRONISTA DELL'EPOCA.

 

E INTANTO VA A CIAPAR ORDINI A AMBURGO FRANCO FRANCHI.

 

Dopo le propulsioni dal pubblico Renato De' Paoli Poeta, Studioso storico artista, Candidato preseidente Parlamentare e Sindaco ha messo in chiaro cosa manca a tutt'oggi alla conta, infiammando la polemica: Manca na republica, le so istituzion millenarie, el bosco sacro, na flota; navigazione interna; n'arsenal; l'A<,VA; le gabele de oceano e de mar; le isole Sparse Sparè; l'isole Core zo; l'sola Venere (spogliata da Verona, Pigorini, Gughenaim del suo tesoro del III secolo d.C. Plenitudo potestatis, Lorgna, Capelli, Grimani, Michiel Carminati, e altri (neo latifondisti ampiamente documentati nelle pubblicazioni) sotto accusa come imputati illuminati al soldo di Vinbona con, Ludovico Manin Capitano nel periodo a Vicenza con la Grimani 1752 1757 periodo, a Verona deputato sopra li "beni inculti" con la Grimani 1757 1764 , ai tempi dell'INVASIONE FRANCESE , "Anzichè rinforzare la difese (che era L'AQCUA, pensavano a "SVGAR" e spartirse campi" (vedi Rugoloto Giuseppe Merlin etc.) già denunciati dal Poeta Sabadino nel secolo XVI ha ricarato la dose Andrea TRON plenipotenziario della Repubblica Veneta nel 1763/64 da Ostilia, Isola, Mantova, Verona. Andrea Tron descrisse , la difesa del confine sud Ovest Veneto come affare scabroso.

 

LA REPVBLICA VENEXA L'E' NA REPUBLICA FAXA DA ISOLE, LE'FATA DAI SETE MARI INTERNI DA CREAMA AL XIMAVO.

CI VOL RESXAURAR LA REPVBLICA SULA TERA SBAGLIA PAR PRINZIPIO. I VENETI I'E POPOLI DE MAR.

 

RESPONSABILE RE NAXO ISOLE SPARSE MENAGO SETE BOSC'AVE MARIE, ELETRIDI EDRON

 

Indirizzo di posta elettronica assoannette@libero.it

VARDA I SITI: http://depaoli.pbwiki.com

www.artedepaolironchin.org

e www.vicenzafoto.it

Link to Article 3

Link to Article 4

 

VADEMECUM E SCADENZE PER LE EMITTENTI LOCALI

2008: inizio della campagna elettorale

venerdì e sabato marzo ore 12,oo 2008:

scadenza presentazione liste elettorali.

11 aprile 2008 (ore 24): fine della campagna elettorale

PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE POLITICA

Durante tutta la campagna elettorale le emittenti tv e radio possono trasmettere programmi di comunicazione politica in cui ci sia parità di condizioni tra le diverse forze politiche in competizione.

Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche via fax, al Corecom che ne informa l’Autorità.

Dal 12 febbraio al venerdì 11 aprile ore 12,oo le forze politiche corrispondono ai gruppi presenti in Consiglio Regionale, nel parlamento europeo o in uno dei due rami del parlamento italiano. Dal venerdì 11 aprile ore 12,oo al .......... le forze politiche corrispondono alle liste regionali collegate a un candidato presidente e alle liste di candidati per il consiglio regionale che coprano almeno un quarto dell’elettorato regionale.

INFORMAZIONI PER LE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI INTERESSATE A TRASMETTERE MAG IN VENETO

Entro il 12 febbraio le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere MAG devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente le indicazioni previste dall’art. 11 delle Delibere n. 10/05/CSP e 11/05/CSP. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER per le elezioni regionali e MAG/1/EPC per le elezioni comunali. La richiesta di adesione delle emittenti deve essere inviata, anche a mezzo telefax, al Corecom del Veneto (Fax o ) che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER per le elezioni regionali e MAG/2/EPC per le elezioni comunali.

I MAG possono durare da 1 a 3 minuti per le tv, da 30 a 90 secondi per le radio.

I MAG sono trasmessi in contenitori autonomi (massimo 6 contenitori al giorno) di almeno 3 messaggi in queste fasce orarie: 18,00 - 19,59; 12,00 - 14,59; 21,00 - 23,59; 7,00 - 8,59; 15,00 - 17,59; 9,00 - 11,59.

Nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente.

Ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

La collocazione dei MAG all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio nella sede del Corecom. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

MAP (MESSAGGI AUTOGESTITI A PAGAMENTO)

La trasmissione dei MAP durante la campagna elettorale è stata liberalizzata dal Codice di autoregolamentazione, nel senso che non è più legata obbligatoriamente alla trasmissione dei MAG. Le emittenti sono tenute ad assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

Per ogni approfondimento si vedano gli articoli 14 della delibera 10/05/CSP e 11/05/CSP.

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE

Durante tutta la campagna elettorale nei programmi di informazione le emittenti locali devono garantire il pluralismo, fatta salva la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Le emittenti sono tenute a conservare le registrazioni dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni di legge.

INFORMAZIONI PER I SOGGETTI POLITICI INTERESSATI A TRASMETTERE MAG IN VENETO

Dal 13 febbraio al venerdì 11 aprile ore 12,oo i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e al Corecom del Veneto (Fax ), che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti nonchè la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER per le elezioni regionali e MAG/3/EPC per le elezioni comunali.

E' possibile consultare l'elenco delle emittenti locali (radio e tv) che, in Veneto, si sono rese disponibili alla trasmissione dei MAG:

Elenco radio locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni regionali

Elenco Tv locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni regionali

Elenco radio locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni amministrative

Elenco Tv locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni amministrative

Si è tenuto il 10 marzo 2007 presso la sede del Corecom il sorteggio recante l’ordine di trasmissione del Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG) che risulta essere il seguente:

sorteggio MAG elezioni regionali

sorteggio MAG elezioni comunali

Il Corecom della Veneto autorizza l’avvio della trasmissione dei Mag dal 2008 e fino alle ore 24 del 11 aprile 2008 , termine della campagna elettorale.

I Mag dovranno essere trasmessi secondo l’ordine del sorteggio effettuato presso il Corecom il .......2008. Nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente. Complessivamente i soggetti politici richiedenti i Mag devono avere lo stesso numero di messaggi trasmessi.

L’autorizzazione all’avvio della trasmissione dei messaggi da parte delle emittenti sarà comunicata appena saremo a conoscenza dello stanziamento ministeriale.

Si informa che per decisione del Corecom, anche in questa competizione elettorale, qualora i soggetti politici richiedano gli spazi per i messaggi ma poi non provvedano a far pervenire in tempo utile le cassette, saranno considerati validi, ai fini del rimborso dei MAG, anche i cartelli apposti in video per almeno 15 secondi recanti la dizione “spazio riservato alla lista/coalizione che ne aveva fatto richiesta”. Per le radio sarà sufficiente la ripetizione dello stesso messaggio per almeno tre volte.

Si suggerisce alle emittenti di chiedere ai soggetti politici la liberatoria utilizzando apposito modello.

Le emittenti che hanno diffuso i MAG devono inviare al Corecom della Veneto entro il .... 2008 i moduli per la richiesta di rimborso relativa alle elezioni regionali MAG/ER e a quelle comunali MAG/EPC

 

 

MODULISTICA

ELEZIONI REGIONALI (/ER) DEL 2008

Dichiarazione relativa all’utilizzo degli spazi radiofonici e televisivi concernenti i messaggi autogestiti gratuiti di cui all’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e legge di modifica edintegrazioni del 6 novembre 2003, n. 313. (il moduolo dovrà essere inviato al Corecom unitamente alla richiesta di rimborso dei MAG)

 Moduli per la richiesta di rimborso MAG/ER

 Modello MAG/1/ER (Richiesta adesione delle emittenti)

 Modello MAG/2/ER (Richiesta di variazione trasmissione)

 Modello MAG/3/ER (Richiesta dei soggetti politici)

ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI POLITICHE (EPC) DEL 2008

Dichiarazione relativa all’utilizzo degli spazi radiofonici e televisivi concernenti i messaggi autogestiti gratuiti di cui all’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e legge di modifica edintegrazioni del 6 novembre 2003, n. 313. (il moduolo dovrà essere inviato al Corecom unitamente alla richiesta di rimborso dei MAG)

 Moduli per la richiesta di rimborso MAG/EPC

 Modello MAG/1/EPC (Richiesta adesione delle emittenti)

 Modello MAG/2/EPC (Richiesta di variazione trasmissione)

 Modello MAG/3/EPC (Richiesta dei soggetti politici)

RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

 Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della

concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e

provinciali POLITICHE , fissate per i giorni......2008

 Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 10/05/CSP. Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni .............. 2008.

 Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 11/05/CSP. Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni .......2008.

 Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali

 Legge 22 febbraio 2000 N. 28 (testo coordinato). “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata dalla L. 313/2003 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”

 Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

LEGISLAZIONE ELETTORALE E "PRIMARIE" IN VENETO

 Decreto del Presidente del 12 febbraio 2007, n.18: Indizione delle elezioni per il Consiglio Regionale e per il Presidente della Giunta regionale della Veneto.

 Decreto del Presidente del 30 dicembre 2004, n.385: Indizione elezioni primarie

 DPGR 24 dicembre 2004, n. 75/R: Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70

 Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74: Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Veneto, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25

 Testo coordinato della Legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70: Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

 Legge regionale 13 maggio 2004, n. 25: Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

 Nuovo Statuto della Regione Veneto

Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2008

 

 

Comitato Regionale per le Comunicazioni - Piazza S.Lorenzo, 2 - 50123 Firenze -

Tel 055/2387880 - Fax 055/2387871 - e-mail: corecom@consiglio.regione.Veneto.it

 

 

 

 

 

 

L'Autorità

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio 2007;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 25 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l’elezione diretta del presidente della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni";

RILEVATO che sono previste per i giorni 3 e 4 aprile 2007 le elezioni dei presidenti della Regione e dei consigli regionali dell’Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, della Emilia Romagna, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Piemonte, della Puglia, dell’Umbria e del Veneto;

RILEVATO che, in data 17 febbraio 2007, a seguito dei provvedimenti di indizione, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle elezioni regionali di cui sopra;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione durantela campagna per l’elezione del consiglio e del presidente della giunta delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, Umbria e Veneto, fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2007, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

TITOLO II - RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I - Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali in campagna elettorale

Articolo 2

Soggetti politici e riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. 1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

I. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

A. in caso di programmi riferiti ad ambito regionale: a) per il 90 per cento, ai soggetti politici che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare, tenendo conto della rispettiva consistenza; b) per il restante 10 per cento, in modo paritario, ai soggetti politici, diversi dai precedenti, che siano rappresentati nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; resta inteso che lo spazio dato a ciascuno di questi ultimi soggetti politici non può comunque essere superiore a quello attribuito al soggetto politico di minore consistenza di cui alla precedente lettera a);

B. in caso di programmi riferiti ad ambito nazionale: con gli stessi criteri di cui al punto A), tra i soggetti politici la cui rappresentanza nei consigli regionali da rinnovare trovi una proiezione nell’assemblea parlamentare nazionale o europea e quelli, diversi dai precedenti, che siano comunque rappresentati nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale.

II. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

A. in caso di programmi riferiti alla competizione in una singola regione: a) per metà, in modo paritario, alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegati all’elezione alla carica di presidente della Regione o della Giunta regionale; b) per l’altra metà, in modo paritario, alle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell’elettorato regionale, fatta salva l’eventuale presenza di forze politiche rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

B. in caso di programmi riferiti ad ambito nazionale: con gli stessi criteri di cui al punto A), tra le liste regionali, ovvero i gruppi di liste o le coalizioni di liste collegati all’elezione alla carica di presidente della Regione o della Giunta regionale e tra le forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del consiglio regionale, presenti in regioni che rappresentino almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alla consultazione.

Articolo 3

Modalità di trasmissione della comunicazione politica

1. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

2. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Articolo 4

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Articolo 5

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a. il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, punto II) lettera B); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b. i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c. i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 9,00 - 10,59;

d. i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e. ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f. nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g. ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Articolo 6

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente,concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ER, reso disponibile nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

b. inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ER, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 7

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Articolo 8

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a. la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all’esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all’attualità della cronaca;

b. quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

c. fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

2. La presenza delle persone di cui al comma 1, lettera a), è vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione di cui al comma 1.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo II - Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali in campagna elettorale

Articolo 9

Soggetti politici e programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:

I. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare; b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II. ) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegati all’elezione alla carica di presidente della Regione o della Giunta regionale; b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell’elettorato regionale, fatta salva l’eventuale presenza di forze politiche rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Articolo 10

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a. il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 2, punto II); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b. i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c. i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 7,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;

d. i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e. nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f. ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Articolo 11

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER resi disponibili nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b. inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 12

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2007.

Articolo 13

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Articolo 14

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a. le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b. le modalità di prenotazione degli spazi;

c. le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Articolo 15

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregola-mentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Articolo 16

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità.

2. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III - Disposizioni particolari

Articolo 17

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo II del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo I del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Articolo 18

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I, II e III del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Articolo 19

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza deiservizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III - STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Articolo 20

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a. le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possonoessere prenotati;

b. le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Articolo 21

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l’indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 22

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV - SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Articolo 23

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesitirivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a. il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b. il committente e l’acquirente del sondaggio;

c. i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";

d. il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e. il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;

f. il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g. la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h. la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 24

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a. di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b. di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Articolo 25

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l’Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.

7. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 9.

8. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1,provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità medesima.

10. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 7 segnala tempestivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

11. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

12. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell’articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n.313.

13. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Articolo 26

Ambito territoriale di applicazione e altre consultazioni elettorali o referendarie

1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio di Regioni non interessate dalle consultazioni elettorali di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna per le elezioni regionali con altre consultazioni elettorali provinciali e comunali o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 3 febbraio 2007

IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE

Giuseppe Sangiorgi Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

Gloria Maria Callari

 

 

 

Delibera n. 11/05/CSP

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2007

Pubblicata su questo sito in data 17/02/05

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 39 del 17 febbraio 2007

 

 

L'Autorità

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio 2007;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 2venerdì 28 aprile ore 12,oo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale", e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1 febbraio 2007, n. 8, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2007";

RILEVATO che sono previste per i giorni 3 e 4 aprile 2007, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 17 e 18 aprile 2007, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale delle province di cui all’elenco che sarà reso disponibile sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

RILEVATO che, in data 17 febbraio 2007, a seguito dei provvedimenti di indizione dei comizi elettorali, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle elezioni comunali e provinciali di cui sopra;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

delibera

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

2. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2007, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

3. L’elenco dei comuni e delle province interessati dalla consultazione elettorale sarà reso disponibile sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

TITOLO II - RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I - Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali in campagna elettorale

Articolo 2

Soggetti politici

2. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a. le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali o provinciali da rinnovare;

b. le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a. le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia;

b. le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l’elezione del consiglio comunale o del consiglio provinciale.

Articolo 3

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

3. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata intende dedicare alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono ripartiti:

a. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;

b. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto II), lettere a), e per l’altra metà, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto II), lettera b).

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Articolo 4

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Articolo 5

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a. il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b. i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c. i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 9,00 - 10,59;

d. i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e. ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f. nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g. ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Articolo 6

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

3. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EPC, reso disponibile nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b. inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EPC, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EPC, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 7

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

3. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

4. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Articolo 8

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazional

4. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a. la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all’esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all’attualità della cronaca;

b. quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

c. fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

5. La presenza delle persone di cui al comma 1, lettera a), è vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione di cui al comma 1.

6. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo II - Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali in campagna elettorale

Articolo 9

Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali

5. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

6. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto I), lettera a) e punto II, lettere a) e b).

7. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

8. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Articolo 10

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

3. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

4. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a. il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b. i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c. i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 7,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;

d. i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e. nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f. ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Articolo 11

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

3. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EPC resi disponibili nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b. inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EPC resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EPC resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 12

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2004.

Articolo 13

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

3. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

4. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Articolo 14

Messaggi politici autogestiti a pagamento

13. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

14. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

15. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

16. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a. le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b. le modalità di prenotazione degli spazi;

c. le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

17. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

18. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

19. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

20. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

21. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.

22. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.

23. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.

24. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Articolo 15

Trasmissioni in contemporanea

2. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregola-mentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Articolo 16

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

4. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità.

5. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

6. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III - Disposizioni particolari

Articolo 17

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

5. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

6. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

8. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Articolo 18

Imprese radiofoniche di partiti politici

3. In conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I, II e III del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

4. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Articolo 19

Conservazione delle registrazioni

2. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III - STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Articolo 20

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

7. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

8. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a. le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b. le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

9. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

10. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

11. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

12. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Articolo 21

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

3. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l’indicazione del soggetto politico committente.

4. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 22

Organi ufficiali di stampa dei partiti

4. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

5. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

6. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV - SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Articolo 23

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

7. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

8. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a. il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b. il committente e l’acquirente del sondaggio;

c. i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";

d. il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e. il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;

f. il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g. la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h. la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

9. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

10. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

11. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

12. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 24

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

2. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a. di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b. di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Articolo 25

Procedimenti sanzionatori

14. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

15. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l’Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

16. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

17. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

18. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

19. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.

20. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 9.

21. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

22. Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità medesima.

23. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 7 segnala tempestivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

24. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

25. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell’articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n.313.

26. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO VI - TURNO DI BALLOTTAGGIO

Articolo 26

Turno elettorale di ballottaggio

3. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco del Comune o a presidente delle Provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell’eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Articolo 27

Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino al 4 aprile 2007, salva una eventuale estensione sino al 19 aprile 2007 in relazione a votazioni di ballottaggio.

2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma 1, della presente delibera.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne per le elezioni comunali e provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, con altre consultazioni elettorali regionali o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

4. Le disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili, si applicano a consultazioni elettorali provinciali e comunali ulteriori rispetto a quelle dei comuni e delle province riportati nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, che per fatti sopravvenuti si svolgeranno nei mesi di aprile, maggio e giugno 2007.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 3 febbraio 2007

IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE

Giuseppe Sangiorgi Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

Gloria Maria Callari

 

 

Delibera n. 43/04/CSP -

Attuazione dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo al Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali

Allegato A

Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003 n. 313

Articolo 1 (Finalità)

Articolo 2 (Definizioni)

Articolo 3 (Programmi di comunicazione politica)

Articolo 4 (Programmi di informazione)

Articolo 5 (Messaggi politici autogestiti)

Articolo 6 (Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario)

Articolo 7 (Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o non referendario)

Articolo 8 (Trasmissioni in contemporanea)

Articolo 9 (Sanzioni)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 marzo 2004;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

ESAMINATO, ai sensi dell’articolo 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel testo introdotto dall’articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313, lo schema di codice di autoregolamentazione presentato dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali e pervenuto, unitamente ai pareri di seguito indicati, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 1venerdì 28 aprile ore 12,oo 2004;

VISTO il parere reso in data 13 gennaio 2004 dall’Ordine nazionale dei giornalisti;

VISTO il parere reso in data 6 febbraio 2004 dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

VISTO il parere reso in data 9 marzo 2004 dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica;

VISTO il parere reso in data 10 marzo 2004 dalla competente commissione della Camera dei deputati;

RILEVATO che il Ministro delle comunicazioni, nel trasmettere lo schema di codice di autoregolamentazione e i pareri acquisiti, ha comunicato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non ha espresso il proprio parere;

RITENUTO necessario introdurre alcune modifiche di carattere formale ed alcune integrazioni allo schema di regolamento presentato, al fine di tenere conto dei pareri espressi e di meglio coordinare il testo alle previsioni delle norme della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

RITENUTO, quindi, di:

- richiamare esplicitamente, all’articolo 1 dello schema proposto, concernente le finalità del codice di autoregolamentazione, i principi enunciati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

- sostituire, all’articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema proposto, la nozione di "propaganda", non contemplata nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, con quella di "messaggio politico autogestito a pagamento" espressamente richiamata dall’articolo 11-quater, comma 3, introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

- fornire, all’articolo 2 dello schema presentato, una puntuale definizione del "periodo elettorale o referendario", che coincide, come previsto dalla legislazione vigente, ed in particolare dall’articolo 11-quater, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, con l’arco temporale che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali, o di indizione del referendum, alla data di chiusura della campagna elettorale, o referendaria, in tal modo recependo il parere espresso dalla competente commissione della Camera dei deputati;

- inserire, dopo l’articolo 2 dello schema proposto, un articolo dedicato alla disciplina dei programmi di comunicazione politica, in ossequio alle innovazioni introdotte dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, la quale prevede che il "codice di autoregolamentazione" contenga una disciplina di siffatti programmi, rinviando ai regolamenti dell’Autorità la relativa disciplina attuativa, in particolare, per ciò che riguarda la collocazione dei predetti programmi nelle diverse fasce orarie,

- ampliare l’ambito soggettivo e specificare ulteriormente la disposizione, contenuta nell’articolo 3 dello schema proposto, in tema di divieto di fornire indicazioni di voto nelle trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti, accogliendo così le indicazioni contenute nei pareri formulati dalle competenti Commissioni parlamentari, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dall’Ordine nazionale dei giornalisti;

- prevedere, rispetto a quanto stabilito nell’articolo 5 dello schema proposto, che le emittenti, le quali intendano diffondere i messaggi autogestiti a pagamento, trasmettano ripetutamente il relativo avviso e che, ai sensi della legge 10 dicembre 1993, n. 515, non sia consentito alle emittenti di stipulare contratti per spazi a pagamento in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali, conformemente alle osservazioni formulate dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica e dall’Ordine nazionale dei giornalisti;

RITENUTO quindi di adottare il codice di autoregolamentazione con le modifiche e le integrazioni sopraindicate;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 11-quater, della legge 22 febbraio 2000, n.28, il codice di autoregolamentazione di cui all’allegato A alla presente delibera, e ne dispone la trasmissione al Ministero delle comunicazioni.

Articolo 2

1. L'Autorità emana le disposizioni regolamentari ed attuative del Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione.

2. L'Autorità vigila sul rispetto di quanto previsto dal Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dal codice di autoregolamentazione e dalle relative disposizioni regolamentari e attuative.

3. Per le attività preparatorie e istruttorie, l’Autorità si avvale dei competenti Comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano stati ancora costituiti, dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

Roma, 30 marzo 2004

IL COMMISSARIO RELATORE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sangiorgi

Enzo Cheli

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Per IL SEGRETARIO GENERALE

Gloria M. Callari

Allegato "A"

(alla delibera n. 43/04/CSP del 30 marzo 2004)

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2003 N. 313

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente codice di autoregolamentazione reca disposizioni in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, in attuazione dei principi di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

Articolo 2

(Definizioni)

Ai fini del presente codice di autoregolamentazione si intende

a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca;

c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;

d) per "messaggio politico autogestito a pagamento", ogni messaggio recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;

e) per "periodo elettorale o referendario", il periodo dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum alla data di chiusura della campagna elettorale o referendaria.

Articolo 3

(Programmi di comunicazione politica)

1. Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e alle coalizioni e alle liste in competizione; ai due candidati ammessi, in caso di ballottaggio, e ai favorevoli e ai contrari a ciascun quesito, in caso di referendum.

3. I programmi di comunicazione politica sono collocati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in contenitori con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie, secondo quanto stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle disposizioni regolamentari e attuative.

Articolo 4

(Programmi di informazione)

1. Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità.

2. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Articolo 5

(Messaggi politici autogestiti)

1. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come disciplinati dal successivo articolo 6.

2. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono, altresì, trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, come disciplinati dalla vigente normativa e, in particolare, dall’articolo 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Al di fuori del periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.

Articolo 6

(Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario)

1. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi di cui al presente comma devono essere praticate condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

3. Nell’avviso le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

4. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

5. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

6. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

7. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

8. La messa in onda dell’avviso di cui ai commi 2 e 3 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario; in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, la diffusione dei messaggi stessi può avere comunque inizio dal secondo giorno successivo a quello di messa in onda dell’avviso.

9. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale/referendario a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.

10. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale/referendario a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.

11. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Articolo 7

(Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o non referendario)

1. In periodo non elettorale o non referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 5, 6 e 7.

2. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio politico a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.

3. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio politico a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.

Articolo 8

(Trasmissioni in contemporanea)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal presente codice di autoregolamentazione esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Articolo 9

(Sanzioni)

1. Per le violazioni del presente codice di autoregolamentazione si applicano le disposizioni dell’articolo 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

 

ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI DEL 28 e 29 APRILE 2007 IN VENETO-

QUOTIDIANI E PERIODICI

Gli editori che vogliono diffondere messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici devono attenersi a quanto previsto agli art. 20 e 21 delle delibere 10/05/CSP e 11/05/CSP dell'Autorità.

In particolare, entro il 22 febbraio 2007 gli editori interessati devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata. Nel comunicato devono essere indicate le condizioni generali nonché le modalità per l'accesso agli spazi.

Gli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti non sono sottoposti ad alcun vincolo (art. 22 delle Delibere già citate).

 

 

 

 

PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE POLITICA

Durante tutta la campagna elettorale le emittenti tv e radio possono trasmettere programmi di comunicazione politica in cui ci sia parità di condizioni tra le diverse forze politiche in competizione.

Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche via fax, al Corecom che ne informa l’Autorità.

Dal 17 febbraio al venerdì 28 aprile ore 12,oo le forze politiche corrispondono ai gruppi presenti in Consiglio Regionale, nel parlamento europeo o in uno dei due rami del parlamento italiano. Dal venerdì 28 aprile ore 12,oo al 1 aprile le forze politiche corrispondono alle liste regionali collegate a un candidato presidente e alle liste di candidati per il consiglio regionale che coprano almeno un quarto dell’elettorato regionale.

INFORMAZIONI PER LE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI INTERESSATE A TRASMETTERE MAG IN VENETO

Entro il 22 febbraio le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere MAG devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente le indicazioni previste dall’art. 11 delle Delibere n. 10/05/CSP e 11/05/CSP. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER per le elezioni regionali e MAG/1/EPC per le elezioni comunali. La richiesta di adesione delle emittenti deve essere inviata, anche a mezzo telefax, al Corecom della Veneto (Fax 055/2387871 o 2387874) che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER per le elezioni regionali e MAG/2/EPC per le elezioni comunali.

I MAG possono durare da 1 a 3 minuti per le tv, da 30 a 90 secondi per le radio.

I MAG sono trasmessi in contenitori autonomi (massimo 6 contenitori al giorno) di almeno 3 messaggi in queste fasce orarie: 18,00 - 19,59; 12,00 - 14,59; 21,00 - 23,59; 7,00 - 8,59; 15,00 - 17,59; 9,00 - 11,59.

Nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente.

Ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

La collocazione dei MAG all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio nella sede del Corecom. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

MAP (MESSAGGI AUTOGESTITI A PAGAMENTO)

La trasmissione dei MAP durante la campagna elettorale è stata liberalizzata dal Codice di autoregolamentazione, nel senso che non è più legata obbligatoriamente alla trasmissione dei MAG. Le emittenti sono tenute ad assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

Per ogni approfondimento si vedano gli articoli 14 della delibera 10/05/CSP e 11/05/CSP.

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE

Durante tutta la campagna elettorale nei programmi di informazione le emittenti locali devono garantire il pluralismo, fatta salva la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Le emittenti sono tenute a conservare le registrazioni dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni di legge.

INFORMAZIONI PER I SOGGETTI POLITICI INTERESSATI A TRASMETTERE MAG IN VENETO

Dal 23 febbraio al venerdì 28 aprile ore 12,oo i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e al Corecom della Veneto (Fax 055/2387871 o 2387874), che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti nonchè la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER per le elezioni regionali e MAG/3/EPC per le elezioni comunali.

E' possibile consultare l'elenco delle emittenti locali (radio e tv) che, in Veneto, si sono rese disponibili alla trasmissione dei MAG:

Elenco radio locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni regionali

Elenco Tv locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni regionali

Elenco radio locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni amministrative

Elenco Tv locali disponibili alla trasmissione MAG elezioni amministrative

Si è tenuto il 10 marzo 2007 presso la sede del Corecom il sorteggio recante l’ordine di trasmissione del Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG) che risulta essere il seguente:

sorteggio MAG elezioni regionali

sorteggio MAG elezioni comunali

Il Corecom della Veneto autorizza l’avvio della trasmissione dei Mag dal 24 marzo 2007 e fino alle ore 24 del 25 maggio 2007 , termine della campagna elettorale.

I Mag dovranno essere trasmessi secondo l’ordine del sorteggio effettuato presso il Corecom il 10 marzo 2007. Nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente. Complessivamente i soggetti politici richiedenti i Mag devono avere lo stesso numero di messaggi trasmessi.

L’autorizzazione all’avvio della trasmissione dei messaggi da parte delle emittenti sarà comunicata appena saremo a conoscenza dello stanziamento ministeriale.

Si informa che per decisione del Corecom, anche in questa competizione elettorale, qualora i soggetti politici richiedano gli spazi per i messaggi ma poi non provvedano a far pervenire in tempo utile le cassette, saranno considerati validi, ai fini del rimborso dei MAG, anche i cartelli apposti in video per almeno 15 secondi recanti la dizione “spazio riservato alla lista/coalizione che ne aveva fatto richiesta”. Per le radio sarà sufficiente la ripetizione dello stesso messaggio per almeno tre volte.

Si suggerisce alle emittenti di chiedere ai soggetti politici la liberatoria utilizzando apposito modello.

Le emittenti che hanno diffuso i MAG devono inviare al Corecom della Veneto entro il 16 maggio 2007 i moduli per la richiesta di rimborso relativa alle elezioni regionali MAG/ER e a quelle comunali MAG/EPC

MODULISTICA

ELEZIONI REGIONALI (/ER) DEL 3 E 4 APRILE 2007

Dichiarazione relativa all’utilizzo degli spazi radiofonici e televisivi concernenti i messaggi autogestiti gratuiti di cui all’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e legge di modifica edintegrazioni del 6 novembre 2003, n. 313. (il moduolo dovrà essere inviato al Corecom unitamente alla richiesta di rimborso dei MAG)

 Moduli per la richiesta di rimborso MAG/ER

 Modello MAG/1/ER (Richiesta adesione delle emittenti)

 Modello MAG/2/ER (Richiesta di variazione trasmissione)

 Modello MAG/3/ER (Richiesta dei soggetti politici)

ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI (EPC) DEL 3 E 4 APRILE 2007

Dichiarazione relativa all’utilizzo degli spazi radiofonici e televisivi concernenti i messaggi autogestiti gratuiti di cui all’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e legge di modifica edintegrazioni del 6 novembre 2003, n. 313. (il moduolo dovrà essere inviato al Corecom unitamente alla richiesta di rimborso dei MAG)

 Moduli per la richiesta di rimborso MAG/EPC

 Modello MAG/1/EPC (Richiesta adesione delle emittenti)

 Modello MAG/2/EPC (Richiesta di variazione trasmissione)

 Modello MAG/3/EPC (Richiesta dei soggetti politici)

RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

 Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della

concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e

provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2007

 Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 10/05/CSP. Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2007.

 Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 11/05/CSP. Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2007.

 Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali

 Legge 22 febbraio 2000 N. 28 (testo coordinato). “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata dalla L. 313/2003 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”

 Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Articles I've Completed

 

 

Nike è la personificazione della Vittoria e viene raffigurata con ali aperte, mentre vola con impeto. In Esiodo viene detta figlia del Titano Pallante e di Stige; appartiene perciò alla prima stirpe divina, anteriore agli Olimpici. Per l'omonimia in greco dei due "Pallas", il titano Pallante e la dea Pallade Atena, Nike, ad Atene, non è altro che uno degli epiteti di Atena.

 

 

 

"La Nike di Samotracia" ritrovata nel 1863 a Samotracia senza testa né braccia (soltanto una mano fu ritrovata nel 1950), viene datata intorno al 190 a.C., epoca in cui i Rodiensi , in guerra contro Antioco III, riportarono una serie di vittorie. La Nike - polena ante litteram - doveva essere collocata sulla prua della nave che ella conduce al successo: il vento la colpisce in pieno, agitando le vesti e incollandole al corpo. Il drappeggio appare quasi barocco, il che giustifica la data piuttosto tardiva attribuita all'opera, ed il vento spinge indietro con forza le ali. Alta m. 2,75, in marmo di Paros, è senza dubbio una delle opere più importanti e sensazionali di tutta la produzione plastica ellenistica.

 

 

Articles I'm Working On

http://depaoli.pbwiki.com/VENETI+GABELLATI+

  • []
  • []
  • []
  • []
  • []
  • []
  • []
  • []
  • []

 

height=26 width=132 alt="Google Gruppi">

EDAR

Visita questo gruppo

 

 

height=26 width=132 alt="Google Gruppi">

Iscriviti a EDAR
Email:

Visita questo gruppo

 

 

Articles I've Completed

 

 

 

CLICCA SOTTO SU "Show all pages" in fondo alla pagina, PER VEDERE LE PAGINE SUCCESSIVE DEL SITO

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.