depaoli

 

VENETA LEGGE LAPIDARIA

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LE ISOLE DEI VENETI PER VOLERE DELLA DIVINA PROVVIDENZA

FONDATE SULLE ACQUE, E CIRCONDATE DALLE ACQUE SONO PROTETTE DA ACQUE IN LUOGO DI MURA: CHIUNQUE PERTANTO OSERA’ ARRECARE

NOCUMENTO IN QUALSIASI MODO ALLE ACQUE PUBBLICHE SIA CONDANNATO COME NEMICO DELLA PATRIA E SIA PUNITO

NON MENO GRAVEMENTE DI COLUI CHE ABBIA VIOLATO LE SANTE MURA DELLA PATRIA.

IL DIRITTO DI QUESTO EDITTO SIA IMMUTABILE E PERPETUO.

 

 

 

VENETORUM URBS DIVINA DISPONENTE

PROVIDENTIA IN AQUIS FUNDATA, AQUARUM

AMBITU CIRCUMSEPTA, AQUIS PRO MURO

MUNITUR: QUISQUIS IGITUR QUOQUOMODO

DETRIMENTU PUBLICIS AQUIS INFERRE

AUSUS FUERIT, ET HOSTIS PATRIAE

IUDICETUR: NEC MINORE PAENA

QUA QUI SANCTOS MUROS PATIAE VIOLASSET:

HUIUS EDICTI IUS RATUM PERPETUUM

ESTO

Dettata dall'Umanista

GIOVANBATTISTA CIPELLI

Detto L' EGNAZIO

(Venezia 1473-1553)

 


VVVVVVVVV

VENETORUM VRBS DIVINA DISPONENTE

PROVIDENTIA IN AQUIS FVNDATA , AQVARVM

AMBITV CIRCUMSEPTA , AQVIS PRO MVRO

MVNITVR: QVISQVIS IGITVR QVOQVOMODO

DETRIMENTV PVBLICIS AQVIS INFERRE

AVSVS FVERIT , ET HOSTIS PATRIAE

IVDICETVR: NEC MINORE PAENA

QUA QUI SANCTOS MUROS PATIAE VIOLASSET: ...

 

OGGI AL MVSEO CORRER ISOLA VENXIA

 

Iscrizione in marmo nero con lettere incise dorate ,

era posta sopra gli stalli dei MAGISTRATI ALLE ACQUE

IN RIO ALTO

MAGISTRATURA ISTITUITA DALLA REPVBBLICA ISOLE VENEXIA

NEL 1505

Vista da Reanto De Paoli al Museo Correr Venezia il dicembre 2008 un giorno prima della festa del Tabarro.(12 €uro d'ingresso).

 

 

 

TRADUZIONE RENATO DE PAOLI

 

ISOLE VENEXIA VRBES DIVINE DISPOSTE

PROVVIDENZIALMENTE ACQUA FONDA,

ACQUATICI AMBITI CIRCE SETTE

AQVE PRO MVRI MVNITE:

CHIVNQUE OSERA' IN MODO QUALVNQUE

DETRIMENTO PVBBLICHE ACQUE

INFERNALI VSI FARANNO

E FOCI PATRIAE INVITTE

NON MINORE PENA

QUA QUI SANTO MURO PATITE VIOLASSE.

 

 

 

VVVVVVVVVVVVVV

DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE DELL'ITALIA SUL VENETO

DI LORIS PALMERINI

http://www.palmerini.net/blog/?p=201

 

Dunque mancano i titoli di proprietà e in pratica l’Italia ha dimostrato di NON AVERE I TITOLI DELLA LEGALITA’ sul territorio del Lombardo-Veneto, e di non essere nemmeno una repubblica !

 

Tutt’al più, il Lombardo-Veneto è una colonia della Repubblica Italiana, ed in effetti la sfrutta come tale.

 

cosita LORIS PALMERINI ORGANO DELLA MAGISTRAXVRA VENEXIA REPVBLICA.

 

.....12. visti i decreti di coordinamento del Governo del Popolo Veneto in

data 04 giugno 2000;

 

il presidente del Tribunale ordina

 

(decolonizzazione dello Stato Italiano nel territorio dei veneti)

13. il presente decreto interessa i territori delle province di

Belluno, Bergamo, Brescia, Crema, Padova, Pordenone, Rovigo,

Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza e tutti i territori in

Italia parte della Serenissima Repubblica Veneta alla data del

1797

cosita LORIS PALMERINI ORGANO DELLA MAGISTRAXVRA VENEXIA REPVBLICA.

 


1796... I massoni a Verona erano talmente tanti che nelle osterie si scambiavano il segno convenuto ... da Ignazio Menin

1806 Napoleone si prende l'acqua delle Isole Sparse del Tartaro Tion .....

CONSORZIO BONIFICA AGRO TARTARO tione

Consorzi di Modifica Verona

L'attuale configurazione del Consorzio è stata costituita in base alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1228 del 7/3/78 che ufficializzava la fusione del Consorzio CONAGRO a nord (quasi esclusivamente irriguo) e il Consorzio Alto Tartaro ed influenti a sud (quasi esclusivamente di bonifica).

Tali Consorzi hanno origini molto più antiche essendo il Conagro costituito ufficialmente con R.D. n. 5402 del 4/4/1880, anche se la prima concessione di derivazione d'acqua venne riconosciuta dall' Imperatore Napoleone I il 25/7/1806;

mentre del Tartaro ed influenti se ne parlava già nei Trattati del Tartaro tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Mantova del 1752


PNV - BUSATO - REFERENDUM PER L'INDIPENDENZA VENETO

SCHIZA SU STO STRAMBOTO PAR CAPIR MEIO

 

http://notizie.alice.it/notizie/cronaca/2008/06_giugno/30/veneto_il_pnv_lancia_un_referendum_on-line_per_l_indipendenza,15286601.html


"L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti

alle caratteristiche e tradizioni della sua storia."

Art.2 Legge Cost. 22 maggio 1971, n. 340 votato dal Parlamento !italiano, valido

"La sovranità appartiene al popolo "

- Articolo 1 Costituzione italiana


Tribuna£ de'l Popo£o Veneto

Tribunale del Popolo Veneto

 

 

Autorità Giudiziaria costituita dall'autogoverno competente

ai sensi dell'art.2 L.n.340/1971 e L.n.881/1977

 

 

 

"Gli Stati parti del presente Patto,

ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione

di territori non autonomi e di territori in amministrazione

fiduciaria, debbono

promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei

popoli

e rispettare tale diritto,

in conformità alle disposizioni dello statuto delle Nazioni !Unite"

(par.3 art.2. Patto Internaz. dir. Civ.Pol L.n.881/1977)


[sv621622.jpg] [sv621623.jpg] Tribunale del Popolo Veneto

 

Ordinanza del Presidente

ai Prefetti o ai loro sostituti.

1. considerando che ai sensi dell'articolo 2 della della legge

Costituzionale n.340 del 1971 il popolo veneto è riconosciuto e ha

diritto di autogoverno ove esso è presente;

2. considerando che il sedicente "autogoverno veneto" dichiarato in

Borgoricco di Padova il 27 luglio 1999 ai sensi dell'art.2 della

L.n.340/1971 è anche il "Governo del Popolo Veneto"

autodeterminato ai sensi dei patti internazionali recepiti dalla

L.n.881 del 1977 e per legge italiana e naturale il Governo del

Popolo Veneto ha sovranità politica, amministrativa e legislativa

sul territorio dell'Italia della ex Veneta Repubblica Serenissima

e su tale territorio tali potestà sono del popolo veneto anche

dove è solo una minoranza;

3. riconosciuta nella legge la piena competenza territoriale e

nazionale delle istituzioni di autogoverno veneto nelle province

di Belluno, Bergamo, Brescia, Crema, Padova, Pordenone, Rovigo,

Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza ed in tutti i territori

appartenenti alla Repubblica Serenissima al momento della Sua

caduta nel 1797;

4. stante la invalidità del referendum del 1886 perché mancante del

requisito della libera espressione del popolo veneto come da

trattato di cessione dall'Austria al Regno d'Italia del territorio

delle Venezie;

5. considerando che questa Autorità Giudiziaria "Tribunale del Popolo

Veneto" è stata istituita direttamente dal popolo veneto in

Borgoricco di Padova in data 26 settembre 1999 e riconosciuta la

sua piena legittimità nella legge da parte del Magistrato di

Sorveglianza c/o il Tribunale di Padova nel decreto n.21/2000

reg.ist. l.n.165/1998 del 09/03/2000;

6. avendo il "Tribunale del Popolo Veneto" "tutte le competenze e

giurisdizione che la legge veneta gli riconosce." e dovendo il

Presidente del Tribunale del Popolo Veneto denunciare e porre

sotto esame le violazioni di diritti umani di cui viene a comunque

a conoscenza nella piena indipendenza dal potere politico e in

nome del popolo veneto ed agire in sua difesa;

7. poiché le istituzioni autodecise dai veneti non possono essere

cancellate da organismi Italiani e la Repubblica Italiana con le

sue emanazioni territoriali (regioni, province, comuni, enti

locali, prefetture, tribunali ecc.) devono promuovere con il

massimo delle risorse disponibili le istituzioni di autogoverno

dei veneti come disposto dei patti internazionali recepiti dalla

L.n.881 del 1977;

8. poiché l'art.10 della Costituzione Italiana obbliga la Repubblica

Italiana a conformarsi ai patti internazionali di cui alla

L.n.881/1977 che garantiscono ai veneti la piena indipendenza in

tutti i sensi, con il diritto di indipendenza come Stato autonomo

e sovrano e nella forma politica solo da essi stessi voluta

obbligando la Repubblica italiana a prendere ogni misura

necessaria alla realizzazione di tale diritto;

9. poiché ogni norma emanata dal Governo del Popolo Veneto

(leggi,decreti,ordinanze e sentenze) e la giurisprudenza di questo

Tribunale del Popolo Veneto (sentenze, ordinanze, decreti del

presidente), sono prodotte da istituzioni di autogoverno veneto

autodecise dai veneti ai sensi delle leggi internazionali recepite

dall'Italia e per tanto emananti istituzioni sovrane sui territori

italiani appartenuti alla ex Repubblica Veneta detta la

Serenissima (sentenza nr.1 del 25/03/2000 Trib.del Pop.Veneto);

10. dato che le leggi venete non possono essere derogate o non

applicate da alcuna istituzione o persona italiana nel territorio

interessato poiché tale deroga sarebbe una violazione dei diritti

umani protetti dall'art.2 Costituzione e di fatto sarebbe la

eversione della Costituzione Italiana e costituirebbe atto di

guerra dello Stato Italiano a danni delle sovrane istituzioni di

Autogoverno del Popolo Veneto e per lo Stato Italiano hanno il

valore di legge della Repubblica Italiana e derogano tutte le sue

norme;

11. stante la autodeterminazione della Costituente per lo Stato Veneto

da Parte dell'Autogoverno Veneto in data 04 giugno 2000 con

imminente proclamazione di piazza ad opera di migliaia di agenti

di polizia veneta;

12. visti i decreti di coordinamento del Governo del Popolo Veneto in

data 04 giugno 2000;

 

il presidente del Tribunale ordina

 

(decolonizzazione dello Stato Italiano nel territorio dei veneti)

13. il presente decreto interessa i territori delle province di

Belluno, Bergamo, Brescia, Crema, Padova, Pordenone, Rovigo,

Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza e tutti i territori in

Italia parte della Serenissima Repubblica Veneta alla data del

1797;

14. la frontiera politica ed amministrativa dell'Autogoverno Veneto ed

i confini del Territorio Veneto è quella determinati dei territori

interessati e, dietro referendum, allargata ai territori della

Repubblica Italiana appartenuti alla antica Repubblica di Venezia

per almeno 50 anni indipendentemente dal periodo storico compreso

il Lombardo-Veneto ceduto dall'Austria in virtù del trattato di

cessione al Regno d'Italia;

15. tutte le amministrazioni italiane presenti nei territori

interessati seguono le direttive organizzative della Autorità

Giudiziaria del Tribunale del Popolo Veneto e seguono le direttive

politiche del Governo del Popolo Veneto; i Prefetti italiani delle

province interessate devono mettersi a immediata disposizione del

Governo del Popolo Veneto, notificando tutti gli altri prefetti

del presente decreto;

16. le forze di Polizia e di Pubblica Sicurezza devono seguire ed

applicare soltanto le direttive emanate dal Governo del Popolo

Veneto secondo le leggi venete emanate e pubblicate nel sito

internet 1http://www.repubblica.org/governo/veneto/ ;

17. i dipendenti delle amministrazioni ex-italiane (comprese le

amministrazioni con funzioni di ordine pubblico) che vogliono

conservare la qualifica, le funzioni, e gli emolumenti acquisiti

devono fare domanda scritta di "riconoscimento della carriera" al

superiore diretto o facente funzioni entro 72 ore, avendo cura di

inviare copia della domanda in raccomandata con ricevuta di

ritorno alla sede del Governo Veneto (v. Roma 56, Borgoricco -

Padova), includendo nella busta una domanda di ottenimento della

cittadinanza veneta specificando "per motivi speciali";

18. i prefetti o facenti funzioni del Ministero dell'interno Italiano,

i Questori ed i vice Questori della Polizia di Stato italiana, i

Generali Militari dello Stato Maggiore, i responsabili Comandanti

provinciali dei Carabinieri e tutti i responsabili di Agenti di

Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria o della Guardia di

Finanza devono presentarsi direttamente o tramite un loro

mandatario con delega scritta al Presidente del Governo del Popolo

Veneto, dimostrando le loro generalità e ponendosi al suo servizio

immediatamente e facendo giuramento scritto e firmato di fedeltà

al Governo del Popolo Veneto ed alla bandiera del Popolo Veneto

oppure devono dimettere immediatamente le proprie funzioni ad un

diretto dipendente e possono ottenere la pensione e l'immunità

diplomatica dal Governo Veneto secondo la loro funzione attuale se

ne fanno domanda;

19. i militari non veneti dell'esercito italiano hanno diritto di fare

domanda e devono essere immediatamente trasferiti al di fuori del

territorio veneto, ma possono ottenere la cittadinanza veneta

facendone domanda e giurando fedeltà alla Istituzioni Venete; i

non veneti comandanti di caserme venete devono chiedere il

trasferimento presso l'esercito dello Stato Italiano; la

nazionalità si determina dalla parola dell'interessato o nel

dubbio dalla residenza;

20. le amministrazioni ex-italiane o loro organi aventi funzioni di

ordine pubblico sono sottoposte alle dipendenze del Governo

Veneto; gli agenti di PS che hanno fatto domanda di riconoscimento

della carriera assumo la qualifica di Agente Veneto di PS;

21. gli Agenti Veneti di PS che ravvisassero in loro superiori

comportamenti difformi dalle direttive di questo decreto devono

segnalare il fatto appena possibile direttamente al Presidente del

Tribunale del Popolo Veneto o a un membro del Governo Veneto ed

agire per la difesa del diritto di autodeterminazione dei veneti

secondo le direttive di tali autorità, anche eseguendo l'arresto

in flagranza di reato se necessario ai sensi dell'art.1 della

"Lista dei Crimini veneti" o in subordine ai sensi degli articoli

266,270-bis e 283 del Codice Penale Italiano;

22. tutti i beni dello Stato Italiano e dei suoi ministeri e dei suoi

enti territoriali presenti nel territorio veneto ritornano di

proprietà del Popolo Veneto e vengono amministrate dal Tribunale

del Popolo Veneto sotto direzione del Governo del Popolo Veneto;

fra tali beni sono comprese le quote societarie, i crediti degli

enti dello Stato Italiano, i versamenti IVA ed ogni tassa versata

a partire dal 1 agosto 1999, i beni appartenuti alla Ex-Repubblica

di Venezia dati all'Italia in amministrazione sin dal 1866;

23. i cittadini veneti ex dipendenti di amministrazioni italiane che

venissero molestati in qualunque modo per le loro opinioni

legittime o per il rispetto del processo di autodeterminazione,

devono denunciare il fatto ad un agente di Veneto di PS o

direttamente in una qualunque istituzione veneta;

24. i presidenti delle amministrazioni regionali interessate della

Lombardia e del Friuli Venezia Giulia debbono optare per la

competenza per il solo territorio veneto o venire sostituiti dai

primi non eletti la cui elezione non sia nulla;

25. il Governo del Popolo Veneto succede nei diritti di contratti

regolarmente stipulati dall'amministrazione italiana per oggetti

di interesse pubblico che vengono bloccati fino a esecuzione della

presente sentenza;

26. il presente decreto non esclude ulteriori rivendicazioni del

Governo del Popolo Veneto ma esclude che l'oggetto di questo

decreto possa essere ceduto in qualunque maniera;

27. il Governo Italiano o i suoi facenti funzioni restano obbligati al

rimborso di tutte le somme sborsate dagli abitanti nel territorio

di Autogoverno dei Veneti, dai Comuni, stabilimenti pubblici,

emolumenti per il clero casse pubbliche e casse popolari, a titolo

di cauzione o depositi o consegne;

28. il Governo del Popolo Veneto è tenuto a riconoscere e confermare

in tutte le loro disposizioni e per tutta la loro durata le

concessioni delle vie ferrate e stradali accordate dal Governo

Italiano sul territorio di Autogoverno veneto, ma il diritto di

devoluzione di dette vie è riconosciuto al Governo dei Veneti

fatte salve la riparazione dei danni anche economici comunque già

subiti;

29. le caserme, le stazioni di polizia e di ogni forza pubblica, le

carceri tutte gli stabilimenti e gli edifici pubblici ex-italiani

presenti nel territorio veneto devono innalzare la bandiera del

Popolo Veneto in un apposito pennone visibile e in bella mostra,

eventualmente sostituendo altra bandiera compresa quella della

Unione Europea o quella della Repubblica Italiana qualora non

fosse disponibile un pennone supplementare; la bandiera del popolo

veneto deve godere del miglior posto di esposizione disponibile, e

deve esserne curato il buon stato da parte di chiunque, ma la

responsabilità penale della mancata o cattiva esposizione della

bandiera è dell'amministratore di ciascun ente se egli non ha

vigilato;

30. i detenuti italiani nelle carceri venete hanno diritto di fare

domanda e di essere immediatamente trasferiti in territorio dello

Stato Italiano per completare la detenzione; i detenuti veneti in

carceri italiane debbono venire richiesti in trasferimento dai

direttori di carceri veneti salvo opposizione dell'interessato;

31. i detenuti veneti per reati politici condannati dallo Stato

Italiano sono immediatamente liberati e devono presentarsi per la

vigilanza al Tribunale del Popolo Veneto al quale vengono

sottoposti; sono considerati detenuti veneti per reati politici

anche gli appartenenti al cosiddetto commando dei Serenissimi che

assaltarono il Campanile di S.Marco a Venezia nel maggio 1997 in

quanto il loro diritto di autodeterminazione è stato negato;

32. le pensioni regolari dei residenti in territorio veneto da almeno

10 anni senza distinzioni d'origine continueranno a rimanere

acquisite ai loro titolari e verranno in avvenire pagate dal

Governo dal Popolo Veneto;

33. gli archivi dei territori veneti contenenti i titoli e le

proprietà, i documenti amministrativi e civili, e di giustizia e

di segreti politici, come pure i documenti politici e storici o

comunque appartenuti alla Repubblica di Venezia devono essere

consegnati nella loro integrità al responsabile nominato indicato

dal Governo del Popolo Veneto e stessa sorte per i beni storici e

artistici gli oggetti d'arte e di scienza, i brevetti industriali

e le opere dell'ingegno;

34. i prefetti italiani del territorio interessato devono comunque

vigilare sul buon svolgimento del processo di decolonizzazione

dando ad esso ogni priorità ed il massimo di risorse disponibili,

anche intercedendo presso il governo italiano perché restituisca i

soldi non legittimamente presi come IRPEF, IRPEG ed IVA sin dal 1

agosto 1999 e ne stanzi ulteriori per questo scopo;

35. nei territori interessati, il Governo dello Stato Italiano è

responsabile per i danni consequenziali alla mancata esecuzione

del presente decreto da parte dei suoi funzionari o persone da

esso nominate, qualora non fosse possibile il risarcimento del

danno dalle singole persone;

36. il Governo del Popolo Veneto è richiesto di decretare pene

dettagliate e sanzioni pecuniarie aggiuntive per la mancata

esecuzione del presente decreto, considerando la equipollenza del

reato all'art 283 del C.P. Italiano.

37. sono esclusi dal presente decreto i diritti dello Stato Veneto e

dei particolari da farsi valere con i mezzi idonei;

 

Questo decreto ha valore di legge ordinaria con applicazione diretta

ed esecuzione immediata. E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla e

di renderla immediatamente pubblica in maniera idonea .

 

 

In nome del Popolo Veneto, Loris Palmerini,

 

 

Presidente supplente al Tribunale del Popolo Veneto

 

 

Padova, 05 Luglio 2000

 

References

 

 

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M O Z I O N E

 

Oggetto: Il concetto di "popolo veneto" pilastro fondamentale e

irrinunciabile della nuova Costituzione veneta!

 

Premesso che

- l'attuale Statuto della Regione Veneto approvato dal Consiglio Regionale

all'unanimità il 4 dicembre 1970, legge dello stato italiano n. 340 del 22

maggio 1971, all'articolo 2 recita:

"L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle

caratteristiche e tradizioni della sua storia.

La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e

linguistico delle singole comunità"

- una dichiarazione così forte di appartenenza e di identità non esiste in

alcun altro statuto, nemmeno in quelli delle regioni a statuto speciale,

neanche nello statuto della provincia autonoma di Bolzano/Bozen che pure

ha alle spalle un trattato internazionale;

considerato che

- negli oltre trent'anni dall'approvazione dello Statuto è cresciuta in

maniera esponenziale la coscienza e la consapevolezza di appartenenza al

popolo veneto, popolo con una propria identità, una propria storia, una

propria lingua, e con tutte le caratteristiche che a livello internazionale,

nei trattati e nelle convenzioni, sono riconosciute come proprie di un

"popolo";

- oltre al sentire comune, che è la cosa più importante, studiosi

autorevolissimi hanno più volte ribadito questo concetto, valga per tutti

quanto scritto del prof. Sabatino Moscati, già presidente dell'Accademia

dei Lincei:

"Se c'è una regione d'Italia antica nella quale sia evidente la coincidenza

di un popolo, di cultura e di territorio, questa è il Veneto.

....tutto coincide: il popolo dei Veneti, la cultura che da loro prende il

nome, il territorio che è sostanzialmente lo stesso ancor oggi";

tenuto conto che

-in questi giorni sta per concludersi il lavoro portato avanti dalla

Commissione Statuto e Regolamento del Consiglio Regionale per la stesura

della Costituzione regionale e uno dei contrasti più accesi nella

Commissione si ha proprio per il mantenimento o meno del concetto di

"popolo veneto";

il Consiglio Provinciale di Vicenza ribadisce che il concetto di "popolo

veneto" è irrinunciabile nel testo della nuova Costituzione del Veneto.

 

Vicenza 02/02/2004 ETTORE BEGGIATO

capogruppo Liga

Fronte Veneto

 

 

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