QUA QUI SANCTOS MUROS PATIAE VIOLASSET: ...
Vista da Reanto De Paoli al Museo Correr Venezia il dicembre 2008 un giorno prima della festa del Tabarro.(12 €uro d'ingresso).
QUA QUI SANTO MURO PATITE VIOLASSE.
cosita LORIS PALMERINI ORGANO DELLA MAGISTRAXVRA VENEXIA REPVBLICA.
13. il presente decreto interessa i territori delle province di
cosita LORIS PALMERINI ORGANO DELLA MAGISTRAXVRA VENEXIA REPVBLICA.
L'attuale configurazione del Consorzio è stata costituita in base alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1228 del 7/3/78 che ufficializzava la fusione del Consorzio CONAGRO a nord (quasi esclusivamente irriguo) e il Consorzio Alto Tartaro ed influenti a sud (quasi esclusivamente di bonifica).
mentre del Tartaro ed influenti se ne parlava già nei Trattati del Tartaro tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Mantova del 1752
(par.3 art.2. Patto Internaz. dir. Civ.Pol L.n.881/1977)
Ordinanza del Presidente
ai Prefetti o ai loro sostituti.
1. considerando che ai sensi dell'articolo 2 della della legge
Costituzionale n.340 del 1971 il popolo veneto è riconosciuto e ha
diritto di autogoverno ove esso è presente;
2. considerando che il sedicente "autogoverno veneto" dichiarato in
Borgoricco di Padova il 27 luglio 1999 ai sensi dell'art.2 della
L.n.340/1971 è anche il "Governo del Popolo Veneto"
autodeterminato ai sensi dei patti internazionali recepiti dalla
L.n.881 del 1977 e per legge italiana e naturale il Governo del
Popolo Veneto ha sovranità politica, amministrativa e legislativa
sul territorio dell'Italia della ex Veneta Repubblica Serenissima
e su tale territorio tali potestà sono del popolo veneto anche
dove è solo una minoranza;
3. riconosciuta nella legge la piena competenza territoriale e
nazionale delle istituzioni di autogoverno veneto nelle province
di Belluno, Bergamo, Brescia, Crema, Padova, Pordenone, Rovigo,
Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza ed in tutti i territori
appartenenti alla Repubblica Serenissima al momento della Sua
caduta nel 1797;
4. stante la invalidità del referendum del 1886 perché mancante del
requisito della libera espressione del popolo veneto come da
trattato di cessione dall'Austria al Regno d'Italia del territorio
delle Venezie;
5. considerando che questa Autorità Giudiziaria "Tribunale del Popolo
Veneto" è stata istituita direttamente dal popolo veneto in
Borgoricco di Padova in data 26 settembre 1999 e riconosciuta la
sua piena legittimità nella legge da parte del Magistrato di
Sorveglianza c/o il Tribunale di Padova nel decreto n.21/2000
reg.ist. l.n.165/1998 del 09/03/2000;
6. avendo il "Tribunale del Popolo Veneto" "tutte le competenze e
giurisdizione che la legge veneta gli riconosce." e dovendo il
Presidente del Tribunale del Popolo Veneto denunciare e porre
sotto esame le violazioni di diritti umani di cui viene a comunque
a conoscenza nella piena indipendenza dal potere politico e in
nome del popolo veneto ed agire in sua difesa;
7. poiché le istituzioni autodecise dai veneti non possono essere
cancellate da organismi Italiani e la Repubblica Italiana con le
sue emanazioni territoriali (regioni, province, comuni, enti
locali, prefetture, tribunali ecc.) devono promuovere con il
massimo delle risorse disponibili le istituzioni di autogoverno
dei veneti come disposto dei patti internazionali recepiti dalla
L.n.881 del 1977;
8. poiché l'art.10 della Costituzione Italiana obbliga la Repubblica
Italiana a conformarsi ai patti internazionali di cui alla
L.n.881/1977 che garantiscono ai veneti la piena indipendenza in
tutti i sensi, con il diritto di indipendenza come Stato autonomo
e sovrano e nella forma politica solo da essi stessi voluta
obbligando la Repubblica italiana a prendere ogni misura
necessaria alla realizzazione di tale diritto;
9. poiché ogni norma emanata dal Governo del Popolo Veneto
(leggi,decreti,ordinanze e sentenze) e la giurisprudenza di questo
Tribunale del Popolo Veneto (sentenze, ordinanze, decreti del
presidente), sono prodotte da istituzioni di autogoverno veneto
autodecise dai veneti ai sensi delle leggi internazionali recepite
dall'Italia e per tanto emananti istituzioni sovrane sui territori
italiani appartenuti alla ex Repubblica Veneta detta la
Serenissima (sentenza nr.1 del 25/03/2000 Trib.del Pop.Veneto);
10. dato che le leggi venete non possono essere derogate o non
applicate da alcuna istituzione o persona italiana nel territorio
interessato poiché tale deroga sarebbe una violazione dei diritti
umani protetti dall'art.2 Costituzione e di fatto sarebbe la
eversione della Costituzione Italiana e costituirebbe atto di
guerra dello Stato Italiano a danni delle sovrane istituzioni di
Autogoverno del Popolo Veneto e per lo Stato Italiano hanno il
valore di legge della Repubblica Italiana e derogano tutte le sue
norme;
11. stante la autodeterminazione della Costituente per lo Stato Veneto
da Parte dell'Autogoverno Veneto in data 04 giugno 2000 con
imminente proclamazione di piazza ad opera di migliaia di agenti
di polizia veneta;
12. visti i decreti di coordinamento del Governo del Popolo Veneto in
data 04 giugno 2000;
il presidente del Tribunale ordina
(decolonizzazione dello Stato Italiano nel territorio dei veneti)
13. il presente decreto interessa i territori delle province di
Belluno, Bergamo, Brescia, Crema, Padova, Pordenone, Rovigo,
Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza e tutti i territori in
Italia parte della Serenissima Repubblica Veneta alla data del
1797;
14. la frontiera politica ed amministrativa dell'Autogoverno Veneto ed
i confini del Territorio Veneto è quella determinati dei territori
interessati e, dietro referendum, allargata ai territori della
Repubblica Italiana appartenuti alla antica Repubblica di Venezia
per almeno 50 anni indipendentemente dal periodo storico compreso
il Lombardo-Veneto ceduto dall'Austria in virtù del trattato di
cessione al Regno d'Italia;
15. tutte le amministrazioni italiane presenti nei territori
interessati seguono le direttive organizzative della AutoritÃ
Giudiziaria del Tribunale del Popolo Veneto e seguono le direttive
politiche del Governo del Popolo Veneto; i Prefetti italiani delle
province interessate devono mettersi a immediata disposizione del
Governo del Popolo Veneto, notificando tutti gli altri prefetti
del presente decreto;
16. le forze di Polizia e di Pubblica Sicurezza devono seguire ed
applicare soltanto le direttive emanate dal Governo del Popolo
Veneto secondo le leggi venete emanate e pubblicate nel sito
internet 1http://www.repubblica.org/governo/veneto/ ;
17. i dipendenti delle amministrazioni ex-italiane (comprese le
amministrazioni con funzioni di ordine pubblico) che vogliono
conservare la qualifica, le funzioni, e gli emolumenti acquisiti
devono fare domanda scritta di "riconoscimento della carriera" al
superiore diretto o facente funzioni entro 72 ore, avendo cura di
inviare copia della domanda in raccomandata con ricevuta di
ritorno alla sede del Governo Veneto (v. Roma 56, Borgoricco -
Padova), includendo nella busta una domanda di ottenimento della
cittadinanza veneta specificando "per motivi speciali";
18. i prefetti o facenti funzioni del Ministero dell'interno Italiano,
i Questori ed i vice Questori della Polizia di Stato italiana, i
Generali Militari dello Stato Maggiore, i responsabili Comandanti
provinciali dei Carabinieri e tutti i responsabili di Agenti di
Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria o della Guardia di
Finanza devono presentarsi direttamente o tramite un loro
mandatario con delega scritta al Presidente del Governo del Popolo
Veneto, dimostrando le loro generalità e ponendosi al suo servizio
immediatamente e facendo giuramento scritto e firmato di fedeltÃ
al Governo del Popolo Veneto ed alla bandiera del Popolo Veneto
oppure devono dimettere immediatamente le proprie funzioni ad un
diretto dipendente e possono ottenere la pensione e l'immunitÃ
diplomatica dal Governo Veneto secondo la loro funzione attuale se
ne fanno domanda;
19. i militari non veneti dell'esercito italiano hanno diritto di fare
domanda e devono essere immediatamente trasferiti al di fuori del
territorio veneto, ma possono ottenere la cittadinanza veneta
facendone domanda e giurando fedeltà alla Istituzioni Venete; i
non veneti comandanti di caserme venete devono chiedere il
trasferimento presso l'esercito dello Stato Italiano; la
nazionalità si determina dalla parola dell'interessato o nel
dubbio dalla residenza;
20. le amministrazioni ex-italiane o loro organi aventi funzioni di
ordine pubblico sono sottoposte alle dipendenze del Governo
Veneto; gli agenti di PS che hanno fatto domanda di riconoscimento
della carriera assumo la qualifica di Agente Veneto di PS;
21. gli Agenti Veneti di PS che ravvisassero in loro superiori
comportamenti difformi dalle direttive di questo decreto devono
segnalare il fatto appena possibile direttamente al Presidente del
Tribunale del Popolo Veneto o a un membro del Governo Veneto ed
agire per la difesa del diritto di autodeterminazione dei veneti
secondo le direttive di tali autorità , anche eseguendo l'arresto
in flagranza di reato se necessario ai sensi dell'art.1 della
"Lista dei Crimini veneti" o in subordine ai sensi degli articoli
266,270-bis e 283 del Codice Penale Italiano;
22. tutti i beni dello Stato Italiano e dei suoi ministeri e dei suoi
enti territoriali presenti nel territorio veneto ritornano di
proprietà del Popolo Veneto e vengono amministrate dal Tribunale
del Popolo Veneto sotto direzione del Governo del Popolo Veneto;
fra tali beni sono comprese le quote societarie, i crediti degli
enti dello Stato Italiano, i versamenti IVA ed ogni tassa versata
a partire dal 1 agosto 1999, i beni appartenuti alla Ex-Repubblica
di Venezia dati all'Italia in amministrazione sin dal 1866;
23. i cittadini veneti ex dipendenti di amministrazioni italiane che
venissero molestati in qualunque modo per le loro opinioni
legittime o per il rispetto del processo di autodeterminazione,
devono denunciare il fatto ad un agente di Veneto di PS o
direttamente in una qualunque istituzione veneta;
24. i presidenti delle amministrazioni regionali interessate della
Lombardia e del Friuli Venezia Giulia debbono optare per la
competenza per il solo territorio veneto o venire sostituiti dai
primi non eletti la cui elezione non sia nulla;
25. il Governo del Popolo Veneto succede nei diritti di contratti
regolarmente stipulati dall'amministrazione italiana per oggetti
di interesse pubblico che vengono bloccati fino a esecuzione della
presente sentenza;
26. il presente decreto non esclude ulteriori rivendicazioni del
Governo del Popolo Veneto ma esclude che l'oggetto di questo
decreto possa essere ceduto in qualunque maniera;
27. il Governo Italiano o i suoi facenti funzioni restano obbligati al
rimborso di tutte le somme sborsate dagli abitanti nel territorio
di Autogoverno dei Veneti, dai Comuni, stabilimenti pubblici,
emolumenti per il clero casse pubbliche e casse popolari, a titolo
di cauzione o depositi o consegne;
28. il Governo del Popolo Veneto è tenuto a riconoscere e confermare
in tutte le loro disposizioni e per tutta la loro durata le
concessioni delle vie ferrate e stradali accordate dal Governo
Italiano sul territorio di Autogoverno veneto, ma il diritto di
devoluzione di dette vie è riconosciuto al Governo dei Veneti
fatte salve la riparazione dei danni anche economici comunque giÃ
subiti;
29. le caserme, le stazioni di polizia e di ogni forza pubblica, le
carceri tutte gli stabilimenti e gli edifici pubblici ex-italiani
presenti nel territorio veneto devono innalzare la bandiera del
Popolo Veneto in un apposito pennone visibile e in bella mostra,
eventualmente sostituendo altra bandiera compresa quella della
Unione Europea o quella della Repubblica Italiana qualora non
fosse disponibile un pennone supplementare; la bandiera del popolo
veneto deve godere del miglior posto di esposizione disponibile, e
deve esserne curato il buon stato da parte di chiunque, ma la
responsabilità penale della mancata o cattiva esposizione della
bandiera è dell'amministratore di ciascun ente se egli non ha
vigilato;
30. i detenuti italiani nelle carceri venete hanno diritto di fare
domanda e di essere immediatamente trasferiti in territorio dello
Stato Italiano per completare la detenzione; i detenuti veneti in
carceri italiane debbono venire richiesti in trasferimento dai
direttori di carceri veneti salvo opposizione dell'interessato;
31. i detenuti veneti per reati politici condannati dallo Stato
Italiano sono immediatamente liberati e devono presentarsi per la
vigilanza al Tribunale del Popolo Veneto al quale vengono
sottoposti; sono considerati detenuti veneti per reati politici
anche gli appartenenti al cosiddetto commando dei Serenissimi che
assaltarono il Campanile di S.Marco a Venezia nel maggio 1997 in
quanto il loro diritto di autodeterminazione è stato negato;
32. le pensioni regolari dei residenti in territorio veneto da almeno
10 anni senza distinzioni d'origine continueranno a rimanere
acquisite ai loro titolari e verranno in avvenire pagate dal
Governo dal Popolo Veneto;
33. gli archivi dei territori veneti contenenti i titoli e le
proprietà , i documenti amministrativi e civili, e di giustizia e
di segreti politici, come pure i documenti politici e storici o
comunque appartenuti alla Repubblica di Venezia devono essere
consegnati nella loro integrità al responsabile nominato indicato
dal Governo del Popolo Veneto e stessa sorte per i beni storici e
artistici gli oggetti d'arte e di scienza, i brevetti industriali
e le opere dell'ingegno;
34. i prefetti italiani del territorio interessato devono comunque
vigilare sul buon svolgimento del processo di decolonizzazione
dando ad esso ogni priorità ed il massimo di risorse disponibili,
anche intercedendo presso il governo italiano perché restituisca i
soldi non legittimamente presi come IRPEF, IRPEG ed IVA sin dal 1
agosto 1999 e ne stanzi ulteriori per questo scopo;
35. nei territori interessati, il Governo dello Stato Italiano è
responsabile per i danni consequenziali alla mancata esecuzione
del presente decreto da parte dei suoi funzionari o persone da
esso nominate, qualora non fosse possibile il risarcimento del
danno dalle singole persone;
36. il Governo del Popolo Veneto è richiesto di decretare pene
dettagliate e sanzioni pecuniarie aggiuntive per la mancata
esecuzione del presente decreto, considerando la equipollenza del
reato all'art 283 del C.P. Italiano.
37. sono esclusi dal presente decreto i diritti dello Stato Veneto e
dei particolari da farsi valere con i mezzi idonei;
Questo decreto ha valore di legge ordinaria con applicazione diretta
ed esecuzione immediata. E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla e
di renderla immediatamente pubblica in maniera idonea .
all'unanimità il 4 dicembre 1970, legge dello stato italiano n. 340 del 22
caratteristiche e tradizioni della sua storia.
quanto scritto del prof. Sabatino Moscati, già presidente dell'Accademia
di un popolo, di cultura e di territorio, questa è il Veneto.
veneto" è irrinunciabile nel testo della nuova Costituzione del Veneto.
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