depaoli

 

VENEXIA MUSEO CORRER

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VENETORUM VRBS DIVINA DISPONENTE

PROVIDENTIA IN AQUIS FVNDATA , AQVARVM

AMBITV CIRCUMSEPTA , AQVIS PRO MVRO

MVNITVR: QVISQVIS IGITVR QVOQVOMODO

DETRIMENTV PVBLICIS AQVIS INFERRE

AVSVS FVERIT , ET HOSTIS PATRIAE

IVDICETVR: NEC MINORE PAENA

QUA QUI SANCTOS MUROS PATIAE VIOLASSET: ...

 

OGGI AL MVSEO CORRER ISOLA VENXIA

 

Iscrizione in marmo nero con lettere incise dorate ,

era posta sopra gli stalli dei MAGISTRATI ALLE ACQUE

IN RIO ALTO

MAGISTRATURA ISTITUITA DALLA REPVBBLICA ISOLE VENEXIA

NEL 1505

 

 

TRADUZIONE RENATO DE PAOLI

 

ISOLE VENEXIA VRBES DIVINE DISPOSTE

PROVVIDENZIALMENTE ACQUA FONDA,

ACQUATICI AMBITI CIRCE SETTE

AQVE PRO MVRI MVNITE:

CHIVNQUE OSERA' IN MODO QUALVNQUE

DETRIMENTO PVBBLICHE ACQUE

INFERNALI VSI FARANNO

E FOCI PATRIAE INVITTE

NON MINORE PENA

QUA QUI SANTO MURO PATITE VIOLASSE.

 

 

POSSONO RACCONTARE QUALCOSA I POSSESSORI DI CAMPI:

 

LVDOVICO MANIN E MOGLIE GRIMANI

ALVISE CORNARO

LORGNA

CAPPELLI

BOMBERI

PLENITUDO POTESTATIS

 

 

LORGNA : CHI ERA COSTUI? UN'AMICO DI LUDOVICO MANIN ULTIMO DOGE VENETO

1776 - il veronese Antonio M. Lorgna, matematico e ingegnere idraulico, scrivendo all'amico e matematico Malfatti, accenna all'idea di costituire «una Società di uomini letterati, ciascuno dei quali assuma l'incombenza di scrivere almeno in due anni una dissertazione che venga inserita in un tomo da stampare col titolo Atti liberi d'Italia», aggiungendo che il suo scopo era quello «di formare di tutti i Letterati italiani un'Accademia». In queste due frasi sta già il programma della futura Società fondata dal Lorgna e soprattutto la sua portata politica e patriottica: «tutti i Letterati italiani», non più un'Accademia piemontese, lombarda, veneta o delle due Sicilie, ma un'Accademia italiana.

 

 

1781 - il Lorgna decise d'invitare i più illustri scienziati che facevano «tant'onore all'Italia» una lettera che incominciava con queste parole: «Non ho dubbi che noi italiani, mancando di una Pubblica Società di Scienze, e Arti, ove sia aperto l'adito d'inserire le proprie Produzioni di mano in mano che nascono, noi siamo a peggior condizione di tutte le altre Nazioni». Il suo scopo era quello di fonadre una Accademia come una «Compagnia libera», non legata ad una delle piccole patrie in cui era diviso il paese, «ma di tutta l'Italia» per far sì che uomini di scienza sin qui separati formassero un «corpo unito col solo cemento dell'amor di patria». per un'Italia non più divisa, ma una e unita. Alessandro Volta, Lazzaro Spallanzani, Luigi Lagrange, ed il raguseo Ruggero Boscovich e quasi gli altri interpellati risposero entusiasticamente.

 

 

EVETOY (VENEXI)

VLTIMI SUPESTITI ATLANTICI

DICE AMMIANO MARCELLINO

 

ADORANO POSEIDONE E I DIOSCURI

 

 

IL CULTO DEI DIOSCURI E' STATO INTRODOTTO DAI VENETI ATLANTIDI. I DIOSCURI NUMI TUTELARI DEI MARINAI.

RITI ACQUATICI NEI SEPTE MARI ISOLE ELETTRICHE EDRON MEZSOACVA

 

DODVRO SICVLO

STRABONE , GEOGRAFIA, II, III, 6

ARISTOTELE

 

PLVTARCO , VITE PARALLELE

 

LISO PROCOLO , COMMENTI SUL TIMEO

 

GAIO PLINIO SECONDO DETTO IL VECCHIO , HSTORIA NATVRALIS, II XCII

 

TERTVLLIANO, DEL MARTELLO DEGLI ASCETI

 

 

The Visconti in the Fourteenth Century

and the Origins of their Plenitudo Potestatis

Visconti nel XIV secolo

e le origini della loro Plenitudo Potestatis

Estratto da Reti Medievali Rivista, V - 2004/1 (gennaio-giugno)

<http://www.storia.unifi .it/_RM/rivista/atti/poteri/Black.htm>

 

traduzione Renato De Paoli

 

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e

Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio

Atti del convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003)

A cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini e Gian Maria Varanini

 

 

 

Il 26 settembre 1334 Azzone Visconti, signore di allora di Milano, Bergamo,

Cremona e Vercelli, ha concesso la cittadinanza milanese e l'esenzione da

imposizione di Franceschino de Sancto Gallo di Bergamo: «Franceschino nato tibi

una volta Fineti de Sancto Gallo de Pergamo dilecto nostro volentes de nostri

plenitudine potestatis gratiam facere specialem ... »1. Il documento è uno dei

fi rst la sopravvivenza di qualsiasi riferimento alla loro Visconti plenitudo potestatis 2.

La frase, plenitudo potestatis, da modeste origini era venuta a incarnare la più alta papale crediti. Era nato come l'espressione definizione,

nel governo ecclesiastico, la distinzione tra il papa e la gerarchia:

il papa potrebbe esercitare la giurisdizione su tutta la Chiesa, i vescovi solo in

diocesi 3 loro. In termini di diritto, la pienezza di potere ha fatto sì che il papa è stato

sia più alta e giudice supremo legislatore nella chiesa: come l'imperatore

lex è stata animata in modo che il papa è stato canonico vivus che è stato di sopra della legge e

cui si ha avuto la forza di legge 4.

Legata al suo ruolo di legislatore è stato il papa

l'autorità di ignorare il diritto vigente: così Innocenzo III proclamato all'inizio del

XIII secolo che «con l'autorità della nostra pienezza di potere, siamo in grado di dare

dispense di diritto e perciò fare al di sopra della legge »5. E 'stato Hostiensis che successivamente

distinzione tra potere quotidiana (potestas ordinaria) e assoluta

potere (potestas absoluta), che ha dovuto essere invocato quando il papa ha agito

al di fuori del legge 6. Più ampi crediti vennero alla fine del tredicesimo e all'inizio XIV secolo con le TIC confl di Bonifacio VIII's pontifie categorie, quando

papalists ha iniziato ad affermare che il papa aveva pieni poteri non solo in spirituale

ma in realtà temporali. E 'in questo periodo che ci appaiono frasi

come ad esempio plenitudo pontifi CALIS et Regie potestatis, sive regalis imperialis

dignitatis plenitudo e entrambi potestatis et iurisdictionis plenitudo 7.

Dal XIV secolo plenitudo potestatis aveva quindi acquisito un vero e proprio

awesome campo di applicazione, e così si pone la questione di quale autorità e la sua Azzone

presunti discendenti di adottare una tale prerogativa per se stessi.

 

 

In termini generali i Visconti pienezza di potere può essere visto nel

contesto della sua annessione di sovrani secolari: una volta che la frase era diventata

l'espressione di uso comune per le grandi pretese di sovranità papale, ha iniziato

di esercitare un'attrazione per gli altri governanti. Durante il regno di Frederick II è è stato utilizzato da imperiale chancery 8 e all'inizio del prossimo secolo

tutti i tipi di documenti rilasciati imperiale di Henry VII di cui alla «pienezza

del potere regale »9. La frase è stata utilizzata presso il tribunale francese, che appare, per

esempio, Louis IX nel 1254 la riforma ordonnance, che ha dato al re

il diritto di «proclamare, modificare, migliorare, aggiungere o ridurre» la legge 10. Philip

IV 1303 rilasciato il suo statuto privato contro la guerra «de plenitudine regiae potestatis » 11 e nel 1315 e 1316 Louis X creato peerages« de nostrae

potestatis plenitudine »12. Plenitudo potestatis apparso troppo, e notevolmente

precoce, nei documenti associati a precariamente stabilito italiano Signori:

Azzone Visconti riferimenti alla sua pienezza di potere non sono stati univoci. Il

Bonacolsi, ad esempio, regolarmente agito sulla forza della loro pienezza di

potere all'inizio del XIV secolo. In tal modo una concessione è stata

concessa il 17 aprile 1300 al Corradino Gonzaga da Guido Bonacolsi, signore

di Mantova, «ex suo arbitrio et potestatis plenitudine, di certa scienza» 13.

 

Anche se in modo discutibile un dritto come Guecellone da Camino, che nel 1322 aveva già

perso la sua posizione come signore di Treviso, può essere considerato concessione di una esenzione fiscale

«De causa plenitudine potestatis et Meri et mixti imperii e sui antecessores

habuerunt et nunc habet ipse »14. Altresì agli Scala vennero rilasciati decreti e

privilegi de plenitudine potestatis. Nel 1324 Cangrande della Scala in un

controversia tra il Comune di Bassano e Niccolò di Rovero deliberato, «ex

vigore i nostri arbitrii et de plenitudine potestatis nostro ex certa scientia »15.

Di nuovo nel 1328 Cangrande, «autorità imperiale di vicario generale di Verona,

Padova e Vicenza », ha espresso il desiderio di concedere il castello di Vighizzolo al suo

leale sostenitore, Spinetta Malaspina, «de plenitud nostro » 16;

e nel 1331 Alberto II e Mastino II rinnovato una sovvenzione di esenzione fiscale reso

prima di Cangrande al convento di Santa Caterina «ex nostri capitaneatus

ufficio nostro et de plenitudine potestatis ac ex certa scientia »17.

Per quanto riguarda lo stanziamento di pienezza di potere da parte emergenti Signori, vi è una evidente spiegazione: erano disperati per essere visto come Princes. Certamente il Bonacolsi's riferimento alla loro pienezza di potere a

fine del secolo è stato in linea con le loro pretese alla famigerata assoluta sovranità 18. Forse il più vicino analogicamente ai Visconti può essere trovato nel

regime degli Scaligeri, che sono stati nel tentativo di stabilire se stessi e le loro discendenze durante la reputazione anni 1320 e Anni 1330. Il successo di Cangrande che riesce a conquistare Verona e Vicenza aveva fatto degli Scala la più potente famiglia nel Nord Italia e se stesso (Cangrande Scala figlio di Verde) «il più grande, il più potente e il più ricco tiranno in Lombardia dal tempo di Azzolino da Romano ai giorni nostri »19;« quodcunque

voluit, obtinuit », è stato detto 20. Cangrande come è stato abile nel creare un principesca immagine, come è stato ad imporre la sua autorità con la forza e la diplomazia. Poiché la fine del XIII secolo gli Scaligeri era stato il tentativo di mascherare la loro origine da parvenu da una serie di matrimoni e aristocratica di titoli

nobilità 21 e Cangrande è promosso con l'immagine di lui messo alla pari con il più grande Princes. Il suo entourage è stato spettacolare unica in contemporanea

i TALIA - TILIA 22. La sorprendente mostra di pageantry e di ospitalità che egli ha dato dal 1327 al 1328 per l'incoronazione di Lewis IV a Milano e la cattura di Padova eclissando anche il Imperatore 23. A metà degli anni 1320 sono stati i Trevisans a fare la previsione «entro un anno sarà re d'i Talia Tili» 24, e lo aveva convinto il

Scaligeri di diventare loro autorità, che il successore di Cangrande, Mastino II, ordinato una corona gemmata a essere effettuato in fase di preparazione per la sua incoronazione come Re di Lombardy 25. Scaligeri's affermazione dei tradizionali papale e prerogativa imperiale di pienezza di potere è perfettamente coerente con tali immagine processo decisionale 26.

Azzone è stato troppo forte per promuovere l'immagine di autorità non da ultimo perché la sua famiglia aveva subito una tale inversione di fortuna nel anni 1320. Città che ha avuto precedentemente oggetto di Visconti regola, o quantomeno di protezione, hanno ritirato la loro

fedeltà: Piacenza, Lodi, Alessandria, Tortona, Milano e anche per se stessa poche settimane nel 1322, era ribellato. Bergamo, Novara, Cremona e Bobbio

abbandonato il regime nel 1327, quando l'imperatore Lewis IV rivolto al Visconti ghibellina Galeazzo nemici e venne è stato espulso da Milano per la

seconda volta, di finire in carcere con il resto della sua famiglia. A Galeazzo's morte nel 1328 Visconti fortune sono state veramente a loro nadir. Azzone avrebbero

al pagamento di una somma enorme a Lewis 27 per un nuovo vicariato imperiale a Milano, ma che

sarebbe solo l'inizio del suo recupero. Tuttavia, al momento di morire nel 1339, aveva fatto lo stesso comandante della Lombardia e del signore di Milano,

Piacenza, Cremona, Como, Vercelli, Novara, Brescia, Bergamo e Lodi.

 

Il regime che egli ha creato, come quelli di altri Signori, è stato non solo sulla base di forza e la diplomazia: Azzone ha lanciato un programma per trasformare i Visconti in monarchi. Questo ordine del giorno ha lasciato ai suoi successori: a quel punto, nonostante le battute d'arresto, i Visconti non hanno mai deviato dalla loro ambizione a chiave per stabilirsi come principi in Lombardia e oltre.

Azzone delle attività in questo contesto, come è noto, sono state varie e energiche. Come i della Scala hanno sponsorizzato feste a uno stravagante gerarchia 28. Ha avviato la costruzione di un edificio nel qudro di glorificare Milano che comprendeva un

palazzo per sé stesso che ha lasciato la gente, con le parole del Fiamma, «Thunderstruck

in estatica ammirazione »29. Giotto decorò la nuova grande sala con un imponente affresco in cui è stato raffigurato Azzone prendendo il suo posto tra i leader di tutto il mondo grandi nazioni: Ercole e Hector, Attila, Enea e

Charlemagne 30. La sua ricerca della principesca stato prorogato al suo conio: Azzone ha avuto una serie di almeno venticinque monete coniate a Milano di sempre crescente

ambizioso piano: ha iniziato con l'introduzione di proprie iniziali; poi la dispensa con l'imperatore di nome, illustra la sua immaqgine in pieno; in fine ordinò la

Visconti biscione fosse sostituito per la croce di comune 31 milanese. Come egli ebbe acquisito altre città, ha continuato a pubblicizzare il suo dominio in stile regale,

attraverso personalizzata conio 32 locale.

 

Azzone's riferimenti alla sua plenitudo potestatis può sembrare semplicemente a

esprimere il desiderio ha condiviso con gli altri Signori a pappagallo la lingua e

bardature della monarchia. Ma una più stretta confronto tra documenti Visconti

e quelli di altri regimi rivela differenze significative cant. Considerando che Azzone

e dei suoi successori si basava sulla fiducia dently pienezza del potere di per sé a

esprimere la loro autorità e dare forza alla loro editti, i Bonacolsi, Scaligeri e Caminesi preferito la maggiore sicurezza di formule stabilite. Guido

Bonacolsi, l'esempio citato dal 1300, ha autorizzato Corradino Gonzaga di acquisire le terre (Isole) del carcerato Bonaventurino Zanicalli

«Ex suo arbitrio et potestatis plenitudine», e questa è stata la forma di parole seguita in altri suoi concessions 33. Come competenza consegnata da Comune a

signore, arbitrium implicita a livello esecutivo e potere legislativo ed è stato l’ essenza dell 'Autorità concesso a Guido dal Consiglio generale di Mantova nel 1299 (34). Di nuovo nel 1322 Guecellone da Camino, esenzione fiscale concessa «de citare plenitudine potestatis et Meri et mixti imperii e sui antecessores habuerunt et nunc habet ipse »35; aver ricevuto« Merum et iustum controllo et arbitrium generale secundum beneplacitum eius » da Il Consiglio generale di Treviso nel 1313 (36). Allo stesso modo nel 1324 Cangrande oltrepassato i limiti statutari

del ricorso, «ex vigore i nostri arbitrii et de plenitudine potestatis nostro» 37;

era stato espressamente arbitrium dal Consiglio generale di Vicenza e Verona nel 1312 (38). In concessione il castello di Vighizzolo a Spinetta Malaspina, la celebre ed esperto notaio e studioso, il benzo da Alessandria, ha elaborato un diploma che è stato formulato in termini analoghi: «vigore

arbitriorum nostrorum et de nostri plenitudine potestatis»; la carta di Alberto I e Mastino II di dotare il convento di Santa Caterina nel 1331 è stata purtroppo fatte «ex nostri funzionari cio capitaneatus et de plenitudine potestatis nostro» 39.

Su

altra parte, quando Azzone e dei suoi successori Luchino e Giovanni rilasciato

sovvenzioni utilizzando pienezza di potere, di routine che ha omesso di chiedere ulteriori

sostegni dall’ autorità. Azzone così dice semplicemente nel 1334, «vogliamo concedere una specialità a favore Franceschino de Sancto Gallo dalla nostra pienezza di potere

(volentes de plenitudine potestatis nostri gratiam facere specialem » 40. Nella sua (1336) confidenziali rmation del diritto di Molotono de Muzzo di Bergamo raccoglie i

doveri, egli ha annullato tutte le concessioni in contrasto «eciam de nostro plenitudine potestatis »41. Nel 1339 Giovanni e Luchino concesse l'esenzione dall’ imposta del sale al villaggio di Romano esclusivamente «de nostra liberalitate et plenitudine potestatis »42; e nel 1343 hanno pubblicato il loro decreto in materia di giustizia semplicemente« de nostrae plenitudine potestatis »43. Questa formula è stata identica a quella utilizzata dagli imperatori, la cui pienezza di potere è stata ritenuta sufficiente di per sé a fornire loro con tutti i comandi necessari vigore. Così nel 1329 Lewis IV concesso il Azzone

vicariato «ex certa scientia de plenitudine potestatis nostro» 44. Tale uso da primi Visconti, si fece ancora più audace di quella di altri Signori, e potrebbe essere

interpretato come una dichiarazione della loro unica ideologia monarchica.

 

Assunzione della plenitudo potestatis di parvenu dinastie come ad esempio Visconti culto difficoltà sollevate questioni che non hanno stabilito affrontare

poteri sovrani. Il modo in cui l'imperatore, il papa e il re di Francia hanno espresso la loro prerogativa è stata una dichiarazione in sé la natura della loro autorità: pienezza papale è stato descritto come «plenitudo pontifi CALIS et Regie potestatis »45,« plenitudo ecclesiasticae potestatis »46,« apostolicae plenitudo potestatis »47; o potrebbe essere spiegato in una breve frase:« plenitudo

potestatis quam habet quia est vicarius Christi »48. Imperatori hanno parlato del loro «imperatorie plenitudo potestatis» 49 o, più frequentemente nei primi XIV secolo, della loro «plenitudo potestatis Regie» 50. Il re francese,

anche lui ebbe a rilasciare leggi e privilegi «de plenitudine Regie potestatis» 51. Ma i poteri papali,

apostolici, o reale potere imperiale, sono stati ad alti livelli di autorità superando di gran lunga il niente che la piccola Signoria avrebbe diritto e non vi era alcuna comparabilità di idioma con il quale il Visconti precoce potrebbe incapsulare il loro status. Rilascio

decreti o concessioni semplicemente de plenitudine potestatis, pertanto, le sinistre basi teoriche dei primi Visconti fecero finire le loro pretese nel limbo.

È stato suggerito che plenitudo potestatis è stato un aspetto della vicariato imperiale acquisito da tanti Signori nel quattordicesimo secolo 52.

Tali diplomi, tuttavia, non ha incluso la concessione di plenitudo potestatis. Azzone se stesso semplicemente ricevuto «Merum et mixtum et controllo omnem iurisdictionem et exercitium »53. Inoltre c'è il problema che tra il 1329 e il 1355 nessuno dei Visconti possedeva un titlo 54 imperiale.

La situazione diplomatica in cui Azzone aveva acquisito il suo vicariato ha avuto uno stato unicamente complesso, con il risultato che il suo titolo è stato quasi annullato

non appena era stato acquisito. Motivi per cui destinò una una grande somma per Lewis IV per avere il titolo ed essurgere nello status diplomatico e militare: con ciò nei primi mesi del 1329 voleva prevenire l'invasione imperiale e reinserire Milano.

 

Ma l'ansia che questo aveva suscitato presso la corte pontificia e il conseguente rinnovo dell’ interdetto

e scomunica, insieme con la minaccia di una invasione francese, aveva portato Azzone di riaprire i negoziati con il Papa Giovanni XXII e alla fine presentarsi

alla sua autorità. Così è accaduto che la fiducia venne accordata con la riforma imperiale con diploma in data 23 settembre 1329 che ha avuto luogo nel momento in cui la curia aveva accettato il suo ritorno all’ obbedienza (15 settembre) e, entro il 26 novembre Azzone aveva ufficialmente accettato un vicariato apostolico in vece 55. Dato il suo rapido volta-faccia a favore del papato, è improbabile che egli nutrisse alcuna consapevole

intenzione di utilizzare un diploma imperiale come il fondamento per una rivendicazione di pienezza di potere.

Non vi è, d'altro canto, la possibilità che i Visconti creduta la pienezza di potere era stato concesso loro dai rispettivi soggetti. I superstiti

documenti di Azzone l'elezione alla posizione di dominus nei vari Comuni ha sequestrato non menzionando specificamente la pienezza di potere;

tuttavia, essi sembrano per incapsulare il suo elemento centrale, vale a dire autorità al di sopra della legge. A Milano il Consiglio Generale ha deciso di consegnare a lui tutti i loro poteri legislativi e il diritto «in tutto o in parte di annullamento, revoca, aggiungere, limitare, modificare, integrare, rettificare, interpretare e chiarire le disposizioni legislative di Milano », come egli vide adattò 56.

 

Analogamente, nel proemium ai nuovi statuti rilasciato

a Como l'anno più tardi, i poteri legislativi del comune sono stati espressamente consegnati: cioè «il illimitato e universale di alimentazione (arbitrium) e autorità (bailiam) di agire ... oltre, contro, al di là o al di fuori dei termini di statuto della città; a infl ict punizione e proscription; di fare leggi; e all’ esborso delle comunali entrate e per il rilascio dello statuto, di disposizioni e dei privilegi ».

Per rafforzare tali poteri, è stato aggiunto che «qualunque sia il signore se stesso ordini o decreti di lettera o altri mezzi è da considerarsi legge e deve essere rispettata da la gente come permanente emanazione » 57 a Vercelli (l'unico altro di Azzone di acquisizioni per i quali non vi sopravvive il testo completo del record di

la sua elezione) è stato convenuto anche che «qualunque Azzone ordains per quanto riguarda la città deve essere autorevole, vincolanti e il diritto di Vercelli » e che egli è nello stato di godere degli stessi poteri legislativi del comune stesso, «in deroga qualsiasi statuto, ordinanza, disposizione, consiglio o la legislazione in senso contrario »58.

Anche in questo caso non vi è alcuna menzione in uno di questi di plenitudo potestatis. Ma altre fonti suggeriscono che essa è stata una prerogativa legata alla sovranità popolare e trasferiti in conformità con la lex regia da persone a principe. Cynus di Pistoia nel suo Commento al Codex, composto c. 1312-1314, ha concluso

che l'imperatore ha goduto di pienezza di potere prima della sua incoronazione da parte del

Papa: la sua autorità uscivano dalla sua elezione da parte del tedesco principi attraverso la lex regia a seguito del quale ha goduto i diritti connessi con plenitudo

potestatis 59.

Iscritto nel anni 1320, Marsilio Padova, troppo, ha visto la fonte di pienezza di potere nelle persone (il cosiddetto «legislatore umano») 60. Questi autori sono stati in linea con una precedente tradizione, articolata nel tardo XII secolo dal canonista, Huguccio, che scriveva: «tutte le autorità di passare leggi e canoni è stata concessa dal popolo per l'imperatore e dalla chiesa per il papa e

da questo si intende abbia avuto origine la loro pienezza di potere »61. Uso in altri regimi signorili, troppo, dimostra che la pienezza di potere è stata

pensiero a venire dal popolo. I membri del Consiglio Generale di Mantova, ratificarono le spese immobiliari di Guido Bonacolsi del 1308, e ha dichiarato che

egli agiva «dal suo arbitrium e dalla pienezza del potere solennemente ammesso e su di lui donato dal Comune di Mantova »62. Anche dopo era stato concesso un vicariato, la stessa ipotesi è stata presentata da Rinaldo Bonacolsi nel 1324: come vicario imperiale di Modena e Mantova, ha concesso a Gonzaga il diritto di acquistare alcune proprietà, «agendo per autorità (arbitrium) e pienezza di potere egli ha esercitato in tali zone, prerogative

a lui trasferito dai Comuni, le persone e dei Consigli di queste città »63.

 

Vi è un ulteriore esempio da Modena di un Comune della concessione espressa pienezza del potere ai suoi nuovi Signori. Nel 1336, quando Obizzo e Niccolò

d'Este ebbero assunto il comando della città, uno statuto è stato approvato alla nomina di loro «perpetui

et generales dominio civitatis ». Insieme ad un ampio elenco di esecutivo e di poteri legislativi, è stato decretato che «l'area stabilito dal comune di

Modena insieme con piena autorità (baylia), pienezza di potere e di controllo deve essere consegnato ai due Signori dal Comune di Modena »64. Infine, per quanto riguarda

Mastino II Scala nel 1338 di cui alle due prerogative di «pienezza di potere e di controllo (arbitrium), che, »ha detto,« noi abbiamo l'onore di essere in possesso della città, distretto e diocesi di Verona con la misericordia di Dio e attraverso lo statuto del comune e la gente di Verona »65. Se Visconti ha avuto l'idea che loro plenitudo potestatis uscito dal persone quando primo ha cominciato a utilizzare l'espressione negli anni 1330 e non negli Anni 1340 si chiarì. Ma, come si è visto sopra, le circostanze allora sì che la prerogativa è stata improbabile che sia stata associata con il vicariato imperiale.

D'altra parte, l'idea di un collegamento tra pienezza di potere e popolari sovranità ha certamente avuto contemporanea moneta.

Nuova possibilità è nata nel 1355, quando l'imperatore Charles IV concesso un vicariato a Matteo, Bernabò e Galeazzo, che aveva assunto in comune la regola di

Visconti dominò l'anno precedente. Il diploma ancora non ha specificamente includesala pienezza di potere, ma è stato molto più ampia di prima vicariati, la concessione di «plenam, meram, et liberam ac omnimodam liberalem et gladii

potestatem et iurisdictionem nca non Merum, absolutum et mixtum controllo vice et auctoritate nostris et Sacri imperii ». Essi hanno avuto il controllo sulla punizione dei criminali, imposizione di fi Nes e 'audizione di cause civili e di ricorsi che si sono recati a norma l'imperatore, il potere di aumentare le imposte

e punire i ribelli contro l'impero e, in breve, sono stati di essere in possesso di «tutte le

superiorità e di giurisdizione » che l'imperatore stesso goduto 66. Nonostante l'apparente prestigio del loro nuovo status, i fratelli per primi avevano continuato ad utilizzare il titolo di dominus generalis concessi dalla loro oggetto communes 67, e solo poco a poco si cominciò a fare riferimento alla loro nuova vicaria alla posizione ufficiale documentata 68; dal 1360 sia Bernabò e Galeazzo regolarmente chiamati stessi solo vicari in generale i loro atti e correspondenti 69.

 

Questi anni ha visto sempre più frequenti riferimenti alla pienezza della potenza di Visconti, ma a causa della

duplice natura della loro autorità, sia popolare e imperiale, la fonte della loro plenitudo rimase ambigua. L'evidenza suggerisce che la loro concezione della propria

la sua derivazione mirroring loro esitazione iniziale e la successiva crescente dipendenza sul loro nuovo titolo. Nel 1357, iscritto sotto la loro tradizionale titolo «generales

dominio », Bernabò e Galeazzo ebbero annullata una concessione di terreni messi da Matteo I e lo diede a uno dei loro seguaci, Giordano Clerico de Clericis «nostro ex

plenitudine potestatis tanquam dominio Mediolani »70, il che indica che pienezza di potere è stato percepito come provenienti dal Comune. In un secondo esempio da

1366, Bernabò, la scrittura come «imperialis vicarius generalis», decretò che la moglie, Regina Scala, dovrebbero essere concessi assortite terre «nostra et de imperialis

potestatis plenitudine »71, suggerendo così che egli aveva acquisito pienezza di potere sia da parte del Comune e da l'imperatore come un aspetto della vicaria 72.

I due documenti implicano che dal 1350 e gli anni 1360 era diventato Visconti consapevole del fatto che le origini della loro pienezza di potere è stato un problema che doveva essere affrontato. Continuava tuttavia l’ incertezza: infatti il Vicariato si era dimostrato una

precaria fonte di autorità. Era stato concesso per la vita per i fratelli e i loro eredi, «ma solo fintanto che hanno mantenuto la loro fedeltà e obbedienza per l'impero »73, e quando il nuovo imperatore, Venceslao, è sceso con loro nel

1372, ha ritirato il privilegio. Questo non ha impedito Bernabò, Galeazzo o suo figlio, Giangaleazzo, che è riuscito nel 1378, di continuare a usare il titolo, né da

affermando pienezza di potere. Ma se Giangaleazzo, e non Bernabò, è stato sufficientemente disturbato dal suo status di anomalo fece di procurarsi un rinnovo del Vicariato in

1380 (74). Giangaleazzo attribuiva importanza a questo officio e può essere misurato dal fatto che Venceslao, è stato in grado di usare la condizionale natura del titolo di estratto di più per i suoi pagamenti continuava 75. Ma, ancora una volta, non c'è mai stato una concessione di esprimere la pienezza del potere.

L'omissione è stata finalmente sanata dopo 1395 Giangaleazzo una volta era stato fatto duca di Milano. La solennità di incoronazione e lo splendore della celebrazioni sono state disegnate per sottolineare la significativa opportunità epocale della dinastia nella elevazione a sovranità 76 permanente. Ma a parte il diritto di creare fi EFS, nel 1395 il diploma non ha chiaramente precisato quali poteri sono stati conferiti: Giangaleazzo e i suoi eredi sono stati semplicemente ammessi di godere dei diritti e lo status imperiale di duchi e principi 77. Il diploma non soddisfaceva Giangaleazzo, che insistette per averne di ulteriori (titoli) nel corso dei successivi due anni. Più significativa è stata la sopraelevazione

diploma rilasciato il 13 ottobre 1396 (78), il cui scopo era triplice: prorogare il titolo ducale al di là della fiducia di Milano; rendere le modalità per la successione; e per creare il nuovo titolo di Conte di Pavia. Ma oltre a queste modalità pratiche, il nuovo diploma esplicitamente concesse a Giangaleazzo plenitudo potestatis: da allora è nello stato di essere inteso che al duca è stato intitolato «di gestire, amministrare e discarico (gerere, facere

et expedire) nel ducato ... quello che abbiamo e altri re dei Romani e imperatori hanno il potere di gestire, amministrare e scarico anche da pienezza di potere »79. Non vi è alcun dubbio che i diplomi sono stati in pratica

redatti da Giangaleazzo e la sua cancelleria, refl ecting proprie ambizioni.

Fu uno scherzo, quando a Venceslao, lui fornì al momento una pergamena vuota , con sigillo imperiale, e per lui la si riempì come egli si compiace 80. Il

desiderio di una concessione di esprimere la pienezza del potere sottolineato la perplessità circostante Visconti pretese finora, i dubbi di cui Giangaleazzo deve essere stato consapevole.

 

Si è scherzato al momento Venceslao, che lui aveva ricevuto da lui una pergamena senza il sigillo imperiale, ma fu , li per lì messo per fagli piacere 80. Il

desiderio di una concessione che esprimesse la pienezza del potere sottolinea la perplessità circostante circa le pretese fino ad allora accampate dai Visconti, dubbi di cui Giangaleazzo deve essere stato consapevole. È stato così rapido per trasmettere l'autorizzazione

che egli ha avuto per ora occupando la pienezza di potere: nella carta rilasciata al università di Piacenza il 1 ° gennaio 1399 ha scritto, «dato che naturalmente vogliamo

arricchire la nostra monarchia ducale con l'apprendimento e la virtù », è stato mentalità di avere l'università istituita «dalla nostra pienezza di potere, come concesso a noi e ai nostri eredi di funzionari imperiali (a Cesarea dignitate) »81.

  • * *

Quando Azzone Visconti Primo ha iniziato ad assumere la pienezza di potere, non è stato che lui solo ad avvalersi del nuovo potere giuridico: giuristi contemporanei

ancora hanno lavorato a condizione che tale prerogativa fosse stata associata alla incontrastata sovranità dei papi, imperatori e re.

E 'stato il Signore

che ha preso l'iniziativa, lasciando agli avvocati il compito di integrare le loro richieste in un nuovo quadro giuridico. Ma è stato un processo graduale.

Albericus de Rosate, il più eminente giurista del circolo di Azzone 82's, è stato uno

dei pochi avvocati i talia i- tilia - ad esaminare il senso di pienezza di potere nel secolare contesto. Plenitudo potestatis consentiva all'imperatore il lusso di

agire con la legalità ancora al di fuori della legge. Nella sua analisi ha elencato i vari

mezzi attraverso il quale l'imperatore potrebbe in via confidenziale confiscare proprietà: egli potrebbe fare in modo di superare una legge generale che potrebbe portare alla perdita della proprietà (ad esempio,

attraverso la tassazione), oppure attraverso una sentenza del tribunale (pensieri) o di un contratto, o

di esercitare la sua autorità giudiziaria e del rilascio di una fine o di un tribunale. Nessuno di

questi atti richiede il diritto di eludere la legge. Infine egli poteva farlo in un rescritto; rescripts, ma non sono stati validi se fossero controindicazioni ius, ius significato non solo il diritto, in generale, ma i singoli diritti 83. L'Imperatore non poteva disporre

dei suoi sudditi 'di proprietà di questo tipo di ordine esecutivo «a meno che non fossero stati

disposti a utilizzare la plenitudo potestatis »84. Albericus ha ammesso che «un rescritto

che ignora completamente i pregiudizi o gravemente i diritti di un altro non può essere concesso »85, ma ha permesso che, con plenitudo potestatis, l'imperatore

potrebbe agire a proprio piacimento. Albericus portò dei chiarimenti ed in tal modo la teoria della pienezza di potere dal punto di vista delle autorità secolari ed è stato responsabile, insieme con Cynus de Pistoia, per portare in i talia Tilia un concetto di monarchia che aveva stato suggerito di avvocati francese come ad esempio Petrus Bellaperticus e Jacobus de Ravannis 86. Albericus composto sua commenti sulla Digest e del Codex prima del 1345 e da quel momento i Visconti e gli altri Signori erano già stati utilizzando la plenitudo nei loro atti ufficiali. E ancora la sua discussioni concentratasi interamente sull’

imperatore e papa: da nessuna parte egli suggerisce che i Visconti sono stati dotati con plenitudo. D'altra parte la sua fiducia rmation che la plenitudo potestatis

è stato uno strumento per consentire ai secolari governanti di aggirare le leggi stabilite e dei diritti e a dato loro

un potenziale immenso. Il giurista milanese, Signorolus de Homodeis († 1371), così come è stato molto

coinvolto in affari locali come il suo contemporaneo Albericus nel corso degli anni dopo 1330, quando i Visconti sono stati istituiti nel loro regime. Dal 1330 al 1362 egli

è stato membro del Collegium milanese Iurisconsultorum; nel 1351 è stato nominato da Giovanni Visconti per contribuire a modificare lo statuto di Milano ed è stato invitato da Galeazzo II a una seggio presso l'Università di Pavia, quando fu prima ristabilito nel 1361 (87). Albericus considerando che non era disposto a rompere con il vecchio sistema ed è rimasto difficilmente in bilico circa le pretese monarchiche dei Visconti.

Signorolus sembra aver abbracciato con entusiasmo il nuovo mondo dei Signori. Signorolus, infatti, sembra essere stato il primo dei figli milanesi avvocati a prendere il passo decisivo e dare il pieno titolo di Principi ai Visconti

nei loro domini. In un caso gli è stato chiesto di esprimere un parere in una controversia tra Parma e Cremona, oltre ai dazi 88 doganali. Un aspetto particolare

del caso di specie è stato quel diritto di essere giudicati dal loro comune Visconti; Signorolus concluse

che, quando si tratta di svolgere la volontà del signore, «ciò che gli piace principe ha forza di legge, come si dice in Istituti »89. Nel 1343, a pena di vedere paura

dovrebbe ribelli a trovare rifugio nel suo territorio, Luchino Visconti ha rilasciato l’ ordine che appare come la prima legge nel Antiqua Decreta ducum Mediolani.

Esso assume la forma di una lettera al «potestati, et sapientibus comunicazione» di Piacenza, affermando che ogni persona penale o vietati in un milanese giudice dovrebbe essere considerato tale anche a Piacenza. Allegato al decreto è un elenco degli altri comuni che ha ricevuto la stessa lettera, una pesante procedura che refl ected il fatto che ogni città ha il suo patto con Visconti ed è stata trattata come una entità separata, la loro interrelazione sono lasciati undefi ned 90. Luchino così non è stato, in questo caso, il tentativo di legiferare per tutti i suoi territori come un'unità, ma è stato mostrando il suo rispetto per il tradizionale indipendenza dei Comuni. Signorolus, d'altra parte, è stato più simpatico a Visconti per il riconoscimento della globale aspirazioni di essere considerati Princes territoriale. Consilium in un composto un po 'di tempo dopo la morte di Luchino, ha discusso lo stato di questo provvedimento inibitorio. «La lettera» ha insistito, «dovrebbe essere vista come un diritto » e non solo come uno statuto comunale. «Il ritardo

venerato Luchino stabilito che le terre soggette alla sua regola, che in altri modi goduto di separare la competenza giurisdizionale, dovrebbero unirsi in materia di proscription e hanno il beneficiario di unità tra di loro » 91.

E 'nel contesto di ammettendo un quasi-reale grado di Visconti che Signorolus l'accettazione della loro domanda di plenitudo potestatis può essere vista.

Quando Giovanni Visconti ha approvato la vendita di una azienda agricola fiscale «ex plenitudine

potestatis causa »Signorolus è stato felice di sostenere Giovanni prerogativa in Naturalmente la risultante di dispute 92. Una tassa rilasciata su tale base imposta, nel suo parere, il diritto di esenzione di una particolare casa religiosa. Prima di tutto egli dimostrato l'esistenza di una giusta causa, la condizione preliminare ogni volta accettato diritti individuali dovevano essere minato da pienezza di potere. In questo caso la pace e la sicurezza dovevano essere protetti in tempi infelici di truppe mercenarie, che doveva essere pagato, ma è stato giusto che, come primo beneficiario ciaries di difesa

spese, case religiose dovrebbero contribuire 93. Giovanni's fece concessione di una tassa fattoria, ed è basata su pienezza di potere usato con giusta causa, ha avuto l’

effetto di annullare la fondatezza dei privilegi del convento.

 

In tal modo il Visconti pretendente di plenitudo potestatis per primo ha iniziato a essere riconosciuto dalla

professione legale, un riconoscimento che per Signorolus è andato di pari passo con l'idea che i Visconti sono stati dotati di privilegi imperiali. Per lui l’idea che è stato estraneo a Charles IV nel vicariato, che non è stato concesso fino a dopo la morte di Luchino e Giovanni. I loro pensieri appaiono piuttosto paralleli a quelli della sua contemporanea Bartolus il cui concetto di civitas

Sibi princeps dovuto sua esistenza, analogamente, non formale diplomi, ma la pratica necessità di governare indipendenti città-stato 94. (le Isole Sparse o spampinè n.d.r.)

Il tempo di Baldus ha accettato l'invito a Giangaleazzo Visconti Lezione a Pavia nel 1390, è stato l'i talia tilia più celebre giurista e la sua presenza

vi fino alla sua morte nel 1400 ha portato prestigio alla nuova università e per il regime. Sua Eminenza diede la redoubtable indipendenza e, anche se

disposto a sostenere Giangaleazzo ove possibile, la sua reputazione è stata tale che egli non si sentono obbligati a temperare i suoi pareri. Nei suoi scritti essenziali il

paradosso al centro della plenitudo potestatis emerse. Pienezza di potere ha sempre avuto due facce: è simboleggiato, da un lato, unica supremazia

ed è stato impiegato in questo senso dall'imperatore e di altri capi di stato.

 

Ma allo stesso tempo pienezza di potere è stato il mezzo attraverso il quale un diritto potrebbe ignorare le leggi esistenti e diritti. E 'stato sia un segno della sovranità

e uno strumento di ingiustizia. Intrinseche contraddizioni sono in refl ected

Baldus's atteggiamento ambivalente a pienezza di potere: ha riconosciuto che era un impressionante attributo della monarchia distrusted ma il suo ruolo nel governo.

Dato il suo punctiliousness, forse non è sorprendente che gli è stato sospetto di una prerogativa che potrebbe essere utilizzata come un mezzo di by-passando quanto stabilito dalla legge. Egli si comporta in contrasto con correttezza con delibera dalla pienezza del potere: «quelle cose che si presume essere effettuate correttamente (decenter) e non

da pienezza di potere »95. Uno dei suoi enfatici e molto quotati definizioni plenitudo di legge: «pienezza del potere è pienezza di autorità (arbitrium), soggetto a nessun obbligo e limitato da nessuna delle norme di diritto pubblico ». Questo mancanza di moderazione ha avuto conseguenze allarmanti: «Il principe è in grado di favorire la meno equa il giusto e il peggio nel migliore; poiché egli non è vincolata da qualsiasi cosa, può essa rinviare a se stesso »96. Molto è cambiato nei decenni dal

Albericus presumere che pienezza di potere appartiene esclusivamente alla sede sovrani. Secondo Baldus ha fatto poca differenza se plenitudo è stato sostenuto de iure o de facto 97: «dal momento che pienezza di potere al di là di normale competenza territoriale si basa sul diritto », ha detto,« deve disporre di alcuna sorta di privilegio di stand, ma che potrebbe essere o un impero perduto o di uno

lungamente personalizzato »98. Pienezza del potere è stata una frase che è stata gettata circa e da tutti i vari autori: «Tutte le Lombard Signori», ha scritto, «di routine

utilizzarono la frase "de plenitudine potestatis" basandosi su una sorta di teoria e prassi e di agire come se avessero il diritto di espressione e la sua realtà e, dirlo fatto salvo il diritto, io ritengono che le loro parole dovrebbe essere attendibili. Dopo tutto è poco probabile che avrebbero utilizzato un’ espressione senza alcun fondamento »99. Per parte sua, ha scritto, «Ho sempre accettato la pienezza di potere e considerato le affermazioni di tutti i Signori come legittime »100.

Baldus's è ostile per il modo in cui la pienezza di potere è stato abusata ed è stato nulla di più crudamente ha rivelato che nel suo parere del Comitato la concessione di due Castra fatto dall’ imperatore Charles IV alla famiglia Malaspina, più tardi confidenziali rimedi di Venceslao. Queste terre non erano, secondo gli elementi di prova

presentate dal proprietario originario, l'imperatore's a dare e, come sottolineato Baldus , «se una nobile coglie l'azienda di un altro a imperiale autorità, [la legge

dice] che ha per tornare insieme con tutte le entrate che hanno accumulato »101.

L’atto di concessione a Malaspina è stato, pertanto dichiarato non valido: « l'imperatore non può,

semplicemente da sé, dare il permesso per qualcuno di espulsione di un giusto

e legittimo proprietario » 102. Coltà la difficoltà è stata che la concessione era stato effettuato ex

plenitudine potestatis. Baldus, ma è stato irremovibile: «non fa alcuna differenza che le parole "de plenitudine potestatis" siano state utilizzate, ma per la pienezza di potere significa pienezza del bene e del potere lodevole, non ciò che è vergognoso e tirannico ... Thoughtless questo dispositivo è abusivo, chi utilizza questi principi nei

giorni riscritti da loro, dovrebbero essere totalmente sradicata dalla Royal Courts »103. Il

consilium incapsulati Baldus nei confronti della pienezza di potere: in pratica

è stato utilizzato solo per quel «vergognoso e tirannico» scopo che egli aveva denunciato.

Per quanto riguarda il Visconti, troppo, Baldus ha trovato difficoltà del culto per nascondere il suo

disprezzo per il trionfo della pienezza di potere su di diritto e di giustizia. La tesoreria ha avuto fiducia scated una casa come pagamento per un debito di un certo

Thomas, Giangaleazzo e aveva dato la proprietà «ex certa scientia et de plenitudine potestatis » a Benentono, un ricco proprietario dal Piemonte. Successivamente una terza persona ha sostenuto che la casa era stata impegnata a

lui come garanzia per il denaro dovuto e che egli fu effettivamente derubato del Tesoro. Baldus è stato detto confidenzialmente che la richiesta è stata la più forte della legge: «Benentono dovrebbe riprendere la casa, Giangaleazzo che gli ha dato perché è universalmente riconosciuto che "Primo nel tempo è più forte che in

legge "» 104. Benentono a parte tutto ciò che potrebbe dire che è stato «egli possedeva la casa in buona fede e con un decreto dal principe, o anzi, dovrebbe piuttosto va detto che, quando un decreto è coinvolto non vi è alcuna necessità di buona fede ... Per il principe può, a causa, prendere la proprietà di qualcuno ... Inoltre, la

donazione incluse le parole "ex certa scientia et de plenitudine potestatis" e, se queste parole sono incorporate, sarebbe come sacrilegio a disobbedire

(sempre supponendo che il donatore sia in tale potere) »105. Ancora una volta vi è stata a destra in diritto

e non vi è stato pienezza di potere. E’ Baldus stesso a dirla francamente, alla fine del consilium: «questo è un caso problematico, perché da un lato si dispone di

equità e, dall'altro, avete il potere supremo ... Io non consiglio in qualsiasi altro modo, perché il caso tocca gli interessi dei nostri magnifi cento signori e la decisione spetta al Consiglio di giustizia, non a me »106.

BALDUS aveva sottolineato nella sua conferenza che plenitudo potestatis intendeva ad essere utilizzati superpartes 107, ma in pratica era diventato comune. Le

implicazioni sono state negative: e gli plenitudo potestatis sono in contrasto con plenitudo honestatis108. Di aver visto i Visconti ottenere turno stabilito leggi e diritti di liberale uso della loro domanda di pienezza di potere, ma non vi era alcun ritorno: «Se qualcuno dovesse mettere in discussione i poteri dei Signori,» ha scritto, «egli distruggerebbe l'efficacia della loro regola e io non addotto tale parere, perché non vorrei che a sua volta il mondo fosse girato sotto sopra e in giù »109.

Qualunque fosse la riserva circa i Visconti e la plenitudo, il loro sistema di borse di studio, i privilegi e decreti ora dipendevano dal loro utilizzo. Baldus avrebbe dovuto lavorare all'interno di un sistema di governo dove, come ha amesso, «il principe, motivato da

qualsiasi obiettivo, tuttavia è banale se può fare quello che egli vuole quando a la pienezza di potere »110.

I cento anni da quando i primi Bonacolsi's riferimenti alla loro pienezza di potere avevano visto il consolidamento di signori al regime in termini di legittimità burocratico e organizzazione. Durante tale periodo è stata la plenitudo potestatis impiegata sempre più come uno dei mezzi attraverso i quali i Visconti potrebbe imporre

la loro volontà su una rete esistente di diritti; nel secolo quindicesimo la pienezza

del potere continuò a piano ourish come una componente fondamentale per il governo di Milano. Finalmente la concessione di una prerogativa di Venceslao a

Giangaleazzo ha segnato una tappa fondamentale della legittimazione formale della regola dei Visconti

ma, come nell’opera di Baldus per i seguenti, poi avvocati sarebbero abili alla fine nei modi dell’epoca ad usare indiscriminatamente uno strumento che minacciava stabilmente i privilegi e le leggi di proprietà.

 

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Note

1

C. Santoro, La politica fi nanziaria dei Visconti. Documenti, vol. I, Milan 1976, p. 7.

2

Examples of Azzone’s use of plenitudo are rare, in part because of the paucity of documents

surviving from his rule; but the 1353 statutes of Bergamo provide another example in the

confi rmation of the right of Molotono de Muzzo of Bergamo to collect duties on wood carried

on sections of the Serio and Brembo rivers which Azzone had given on 15 November 1336

«auctoritate nostra et comunis nostri Pergami et de nostre plenitudine potestatis»; at the end

of the statute he annulled contrary laws «eciam de nostre plenitudine potestatis» (Lo Statuto di

Bergamo del 1353, ed. G. Forgiarini, Spoleto, 1996, pp. 355-357).

3

«... in partem sollicitudinis non in plenitudinem potestatis». See R. L. Benson, «Plenitudo

potestatis»: evolution of a formula from Gregory IV to Gratian, in Collectanea Stephan Kuttner,

Studia Gratiana, vol. XIV, Bologna 1967, vol. IV, p. 198; J. A. Watt, The use of the term «plenitudo

potestati» by Hostiensis, in Proceedings of the Second International Congress of Medieval

Canon Law, eds. S. Kuttner and J. J. Ryan, Vatican City 1965, p. 161. Benson («Plenitudo

potestatis» cit.) cites some of the literature on the history of the term. More bibliography may be

found in K. Pennington, Pope and Bishops: the Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth

Centuries, Philadelphia 1984.

4

Watt, The Use of the term cit., pp. 164-165.

5

«... secundum plenitudinem potestatis de iure possumus supra ius dispensare» (Benson,

«Plenitudo potestatis» cit., p. 197, n. 7).

6

Watt, The Use of the term cit., pp. 166-168.

7

W. McCready, Papal «plenitudo potestatis» and the source of temporal authority in late

medieval papal hierocratic theory, in “Speculum”, vol. XLVIII, 1973, p. 655.

8

For a discussion of the early use of «plenitudo potestatis» at the imperial court see E. Schubert,

König und Reich: Studien zur spätmittelalterlichen deutschen Verfassungsgeschichte, Göttingen

1979, pp. 128-139.

9

A privilege was issued in 1310 to the count of Guelderland «de plenitudine potestatis regie» to

collect tolls, (Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio IV, Constitutiones IV pt. 1,

nr. 429, p. 373 ); in the same year Henry VII appointed his son John, king of Bohemia, to the

position of imperial regent «de regie plenitudine potestatis», (ibidem, nr. 444, p. 389); in 1311,

he announced laws quashing the reprisals and banishments which had been passed against his

enemies in Lombardy and Tuscany «ex nostre plenitudine potestatis», (ibidem, nr. 563, p. 523);

in 1311 the archbishop of Mainz was restored to certain rights near Dietfort «de plenitudine regie

potestatis», (ibidem, nr. 678, p. 648.). The bishop of Eichstätt was absolved of charges of usury in

1311 «de plenitudine regie potestatis» (ibidem., nr. 680, p. 649).

10

«Omnia ergo singula supradicta, que pro subditorum quiete duximus ordinanda, retenta nobis

plenitudine regie potestatis declarandi, mutandi, vel etiam corrigendi, addendi vel minuendi...

volumus observari». Ordonnance pour la réformation des mœurs dans Languedoc et Languedoil,

published in J. Isambert, Recueil Général des Anciennes Lois Françaises, Paris 1822-33, vol. I, p.

274. See also A. Gouron, Royal ‘ordonnances’ in medieval France, in Legislation and Justice, ed.

A. Padoa Schioppa, Oxford 1997, p. 62.

11

Isambert, Recueil cit., vol. II, p. 808; J. Krynen discusses the use of the phrases «certa

scientia», «auctoritas regia» and «plenitudo potestatis» in French royal ordinances in the

fourteenth century in «De nostre certaine science... » Remarques sur l’absolutisme legislatif de

la monarchie medievale Française, in Renaissance du Pouvoir Legislatif et Genèse de l’Etat, eds.

A. Goron and A. Rigaudiere, Montpellier 1988, pp. 57-69.

12

Isambert, Receuil cit., vol. III, pp. 119 and 151.

13

Quoted in P. Torelli, Capitanato del popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi

della signoria bonacolsiana, in “Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova”, n. s.,

vols. 14-16 (1923), p. 114. The author cites further examples from 1304 and 1305 (p. 115); 1308

(pp. 116, 118 ) and 1324 (p. 147).

14

G. B. Verci, Storia della Marca Trivigiana e Veronese, Venice, 1786-91, vol. IX, Doc. 950, p. 23.

15

Verci, Storia cit., vol. IX, Doc. 973, p. 55.

16

16 September 1328; the document is published by G. Biadego, Tre documenti Scaligeri

riguardanti Spinetta Malaspina, in Miscellanea di Studi Storici in onore di Giovanni Sforza,

Turin 1923, pp. 195f. It is described and reproduced by A. Bartoli Langeli, Diplomi scaligeri,

in Gli Scaligeri. 1277-1387. Saggi e schede pubblicati in occasione della mostra storico-

Jane Black14

Reti Medievali Rivista, V - 2004/1 <http://www.storia.unifi .it/_RM/rivista/atti/poteri/Black.htm>

documentaria allestita dal Museo de Castelvecchio di Verona, ed. G. M. Varanini, Verona 1988,

pp. 77 and 195.

17

10 July 1331; Bartoli Langeli, Diplomi, cit., p. 77, reproduced p. 78.

18

Torelli, Capitanato cit., pp. 117ff.

19

«... il maggiore tiranno e ’l più possente e ricco che fosse in Lombardia da Azzolino di Romano

infi no allora, e chi dice di più» (G. Villani quoted by G. P. Marchi, «Valore e cortesia»: l’immagine

di Verona e della corte scaligera nella letteratura e nella memoria storica, in Gli Scaligeri cit.,

p. 485.)

20

Quoted by G. M. Varanini, Cangrande Della Scala, DBI, vol. XXXVII, p. 402.

21

G. M. Varanini, Propaganda dei regimi signorili: le esperienze venete del Trecento, in

La forma della propaganda politica nel Due e nel Trecento. Relazioni tenute al Convegno

internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste dall’Ecole française di Roma,

Rome 1994, pp. 314-316.

22

This was vividly described in the poem Bisbidis by Immanuel Romano (Marchi, «Valore e

cortesia» cit., p. 486; the text is published in the Appendix, pp. 494-495). The dating of the

description to the 1320s is convincingly argued by G. M. Varanini, Propaganda cit., pp. 322ff.

23

«Nec imperatoriam, regiamve curiam in Longobardiae provincia a referendae memoriae

tempore ullam auditam, visamve, constabat huic potuisse conferri», cited by P. Rigoli,

L’esibizione del potere. «Curie» e feste scaligere nelle fonti cronistiche, in Gli Scaligeri cit., p.

150. Rigoli emphasizes that «una curia ben riuscita dava celebrità al principe quasi quanto una

vittoria» (ibidem, p. 151); see also Marchi , «Valore e cortesia» cit., p. 487.

24

«El sarà re d’Italia, enançi un anno», cited by A. di Salvo, «Celebrazioni politiche d’occasione»:

il caso dei primi Scaligeri, in La forma della propaganda politica cit., p. 297.

25

This was said by the the anonymous Roman in his Cronica (Di Salvo, «Celebrazioni politiche

d’occasione» cit., p. 297); the account of the crown appears in other chronicles and it is said that

Azzone was dismayed by his rival’s presumption (F. Cognasso L’unifi cazione della Lombardia

sotto Milano in Storia di Milano, vol. V, Milan 1955, p. 275).

26

Studies on the della Scala chancery show that their staff were consciously attempting to refl ect

the lofty status of their masters (Bartoli Langeli, Diplomi cit., p. 82). Bartoli Langeli stresses in

this context the signifi cance of the reference to the Scaligeri’s plenitudo potestatis.

27

C. Santoro, La politica fi nanziaria cit., p.1. He had to hand over 12,000 gold fl orins per month

in addition to paying the salaries of the 200 members of the emperor’s entourage in Italy.

28

On the occasion of the Corpus Christi celebrations in 1335, for example, there was, according

to the chronicler Galvano Fiamma, an outburst of splendour, including a procession of 100,000

people and a sumptuous banquet (Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino et Johanne

Vicecomitibus ab anno MCCCXXVIII usque ad annum MCCCXLII, ed. C. Castiglioni, Bologna

1938, RIS, vol. XII, parte 4, p. 19.

29

Fiamma, Opusculum cit., p. 16.

30

Fiamma, Opusculum cit., p. 17. G. Creighton convincingly demonstrated that the fresco

described by Fiamma was the work of Giotto (The fresco by Giotto in Milan, in “Arte Lombarda”,

1977, pp. 47-48). The signifi cance of Azzone’s artistic patronage in terms of «evoking the quality

of princely greatness» is shown by L. Green in Galvano Fiamma, Azzone Visconti and the revival

of the classical theory of magnifi cence, in “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, vol.

LIII (1990), pp. 98-113.

31

B. Biondelli, La zecca e le monete di Milano, Milan, 1869, p. 111; P. Verri, Storia di Milano,

Milan 1834-1850, vol. I, p. 390: «Azone fu il primo che veramente fosse sovrano; e laddove

nessuno dei Torriani, nè Ottone Visconti, nè Matteo, nè Galeazzo I ardirono mai di porre il loro

nome nella moneta, la quale anzi sempre fu coniata o col nome solo di Milano e di Sant’Ambrogio,

ovvero coll’aggiunta del nome del Re dei Romani o dell’imperatore... ».

32

In 1335, for example, when Como was handed to Azzone by Franchino Rusca, the commune

issued coins which for the fi rst time boasted the name of their signore. There were to be thirteen

such in the four years before Azzone’s death (Corpus nummorum Italicorum, vol. IV, Rome 1913,

pp. 183-185).

33

Quoted by Torelli, Capitanato cit., pp. 114ff.

34

He was given «merum et purum imperium et jurisdictionem, dominium, potestatem,

signoraticum et liberum arbitrium» (the document is published in E. Salzer, Ueber die Anfänge

der Signorie in Oberitalien, Berlin 1900, pp. 302-303). On this aspect of arbitrium, see, for Reti Medievali Rivista, V - 2004/1 <http://www.storia.unifi .it/_RM/rivista/atti/poteri/Black.htm>

example, G. Sandri, Il vicariato imperiale e gli inizi della signoria scaligera in Vicenza, in

“Archivio Veneto”, a. IX (1932), p. 77; G. De Vergottini, Signorie e principati, in Scritti di storia

del diritto italiano, ed. G. Rossi, vol. II, Milan 1977, pp. 654ff; F. Ercole, Comuni e signori nel

Veneto (Scaligeri, Caminesi e Carraresi), in Dal comune al principato. Saggi sulla storia del

diritto pubblico del rinascimento italiano, Florence 1929, p. 106; C. Storti Storchi, Aspetti

generali della legislazione statutaria Lombardia in età viscontea, in Legislazione e società

nell’Italia medievale per il VII centenario degli statuti di Albenga, Atti del Convegno, Bordighera

1990, pp. 78-79; M. Meccarelli, «Arbitrium». Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici

in età di diritto comune, Milan 1998, pp. 186ff.

35

Verci, Storia cit., vol. IX, Doc. 950, p. 23.

36

G. B. Picotti, I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312, Livorno 1905, p. 229

and Doc. 53, p. 301.

37

Verci, Storia cit., vol. IX, Doc. 973, p. 55.

38

G. Sandri, Il vicariato cit., p. 101; for the provision of the general council of Vicenza, 27

February 1312, see pp. 113-114.

39

Bartoli Langeli, Diplomi cit., p. 78.

40

26 September 1334, (Santoro, La politica fi nanziaria cit., p. 7).

41

Lo Statuto di Bergamo del 1353 cit., p. 357.

42

Santoro, La politica fi nanziaria cit., pp. 18-19. In 1341 Giovanni and Luchino granted a tax

rebate to the city of Piacenza «de nostre plenitudine potestatis et omni nostra auctoritate»

(Santoro, La politica fi nanziaria cit., p. 24).

43

«Quod reddatur ius subditis dominorum non obstante quod non subeant onera» (23 May

1343), Antiqua ducum Mediolanum decreta, Milan 1654, p. 1.

44

Santoro, La politica fi nanziaria cit., p. 2.

45

E.g. James of Viterbo, De regimine Christiano (ed. H.-X. Arquillière, Le plus ancien traité de

l’Eglise, Jacques de Viterbe, «De regimine Christiano» 1301-1302, Paris 1926), p. 268.

46

Watt, The Use of the term cit., p. 176; Benson, Plenitudo potestatis cit., pp. 197 n. 3 and 210.

47

Krynen, «De nostre certaine science» cit., p. 137 n. 25.

48

G. B. Ladner, The concepts of « ecclesia» and «Christianitas» and their relation to the idea

of papal « plenitudo potestatis» from Gregory VII to Boniface VIII, in Images and Ideas in

the Middle Ages: Selected Studies in History and Art, vol. II, Rome 1983 (originally published

in Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII (Miscellanea Historiae Pontifi ciae 18,

Rome 1954), p. 511.

49

E.g. Sententia diffi nitiva contra Regem Robertum Siciliae per Henricum Imperatorem lata,

26 April 1313, in G. Doenniges, Acta Henrici VII, pars I, Berlin 1839, p. 200.

50

E.g. Scriptum de privilegiis concedendis, 9 September 1310 (MGH, Legum Sectio IV,

Constitutiones IV, part i, p. 373); Encyclica italicis missa, 13 September 1310 (ibidem, p. 389);

Cassatio repressaliarum, 12 September 1311 (ibidem, p. 648).

51

Louis IX’s Ordonnance pour la réformation des moeurs dans le Languedoc et la Languedoil,

December 1254 (Isambert, Receuil cit., vol. I, p. 274); Philip IV’s Etablissment portant défense

des guerres privées, 9 January 1303 (Isambert, Receuil cit., vol. II, p. 808).

52

E. Besta maintained «Attraverso il vicariato il signore acquistò la facoltà di esercitare la

plenitudo potestatis» (Il diritto pubblico italiano dagli inizi del secolo decimoprimo alla seconda

metà del secolo decimoquinto, Padua 1929, p. 299).

53

Santoro, La politica fi nanziaria cit., p. 1. The 1311 diploma to Cangrande appears to come

closest to a grant of plenitude of power: the document itself does not survive, but in the statutes

issued under his name in Verona in 1328, Cangrande is described as having obtained from

Henry VII «merum et mixtum imperium ac plenissimam potestatem et iurisdictionem» (F.

Ercole, Impero e Papato nel diritto pubblico italiano del Rinascimento (secc. XIV-XV) in

Dal comune cit., p. 287, n. 2). But plenissima potestas did not have the same connotations as

plenitudo potestatis.

54

There was only the title briefl y held from John of Bohemia in 1331 (G. Biscaro, Le relazioni dei

Visconti di Milano con la Chiesa. Giovanni XXII ed Azzone, in “Archivio Storico Lombardo”, ser.

V, a. XLVI 1919, p. 208 n. 1).

55

Biscaro, Le relazioni cit., p. 145; Cognasso, L’unifi cazione cit., p. 217.

56

«... ea in toto vel in parte cassandi, irritandi et eis addendi, minuendi, mutandi, supplendi,

corrigendi, interpretandi et declarandi secundum quod ei videbitur expedire». The account is

Jane Black16

Reti Medievali Rivista, V - 2004/1 <http://www.storia.unifi .it/_RM/rivista/atti/poteri/Black.htm>

published by F. Cognasso, Note e documenti sulla formazione dello stato visconteo, in “Bollettino

della società pavese di storia patria”, a. XXIII, 1923, Doc. 3, pp. 123-128.

57

«Insuper liberum et generale arbitrium et bailiam faciendi per se vel alios, ut predicitur, ultra,

contra, citra, vel preter formam statutuorum dicte civitatis, imponendi penas et banna, leges

condendi, pecunias dicti comunis expendendi, statuta. reformationes et privilegia faciendi...

quicquid ipse dominus per litteras, vel alio modo, iuxerit vel statuerit sit et intelligatur esse lex et

pro lege perpetuo ab eis debeat observari» (Statuti di Como del 1335. Volumen magnum, vol. I,

ed. G. Manganelli, Como 1936, p. 17)

58

«Quicquid decreverit idem dominus Azo de civitate et districtu Vercellarum... sit validum

et fi rmum et lex communis Vercellarum. Et pro statutis et decretis communis Vercellarum

habeantur et teneantur ac si tunc foret ordinatum per commune Vercellarum.... et quod habeat

et habere debeat plenam et liberam potestatem et bayliam ordinandi statuendi legem et leges

condendi et statuta faciendi secundum et eo modo ut habet et habuit et habere potest commune

Vercellarum... non obstantibus aliquibus statutis, ordinamentibus, provisionibus, consciliis et

legibus in contrarium facientibus», 26 September 1335 (Statuta Communis Vercellarum ab anno

mcccxli, in Monumenta Historiae Patriae XVI, Leges Municipales, vol. II part 2, Turin 1876,

Appendix sexta et postrema, coll. 1503-4).

59

The discussion opens with the question whether the emperor has the right to legitimize

fatherless children (spurios) «quia ex plenitudine potestatis dispensatio procedit». He concludes:

«sed electo a populo per legem regiam, omne ius utriusque potestas competit merito, et electo

a principibus competit... Et sic cum eadem iurisdictione fungatur quia Iustinianus lege non

tenetur, ut lex “digna vox”. Et sic patet quod iurisdictionem habet legitimandi et privilegium

concedendi cum iurisdictionem et potestatem imperialem obtineat... » (C. 7, 37, 3 De quadrennii

praescriptione, l. Bene a Zenone, nr. 4).

60

Defensor Pacis, Bk 3, ii, 13: «No ruler, and still less any partial group or individual person of

whatever status, has plenitude of control or power over the individual or civil acts of other persons

without the determination of the mortal legislator» (trans. A. Gewirth , Marsilius of Padua: the

Defender of Peace, New York 1951-6, vol. II, p. 427 in the Medieval Academy of America reprint).

Gewirth explains that according to Marsilius, «the legislator possesses, and hence can grant,

such plenitude; so that Marsilius’ republicanism as to the source of power is coupled with an

absolutism as to the extent of power» (vol. I, pp. 257-258). L. Mayali suggests that the same idea

was current in France (Lex animata. Rationalisation du pouvoir politique et science juridique

XIIème-XIVème siècles, in Renaissance du Pouvoir cit., p. 162 and n. 50).

61

«Omne enim ius condendi leges vel canones populus contulit in imperatorem et ecclesia in

apostolicum unde intelligitur uterque plenitudinem potestatis quo ad hoc... » (Summa ad dist. 4

c.3, quoted by B. Tierney, Foundations of the Conciliar Theory. The Contribution of the Medieval

Canonists from Gratian to the Great Schism, Cambridge 1955, p. 145 n. 2).

62

«... ex arbitrio suo et plenitudine potestatis eidem solemniter concessis et attributis per

comune Mantue»’ (quoted by Torelli, Capitanato cit., p. 118). Similarly in the following year

Rinaldo Bonacolsi authorized a procurator to act for him in negotiations with Verona and other

cities «ex arbitrio et plenitudine potestatis sibi per Comune et Universitatem Mantue sollemniter

attributis» (19 march 1309). The document is published by C. Cipolla, Documenti per la storia

delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantua nel secolo XIV, in Miscellanea di Storia

Veneta, ser. II, vol. XII, parte 1, Venice 1907, Doc. 78, pp. 204-205.

63

«... ex arbitrio suo et plenitudine potestatis quibus fungitur in partibus supradictis, eidem

collatis per communia, homines et consilia civitatum predictarum» (cited by Torelli, Capitanato

cit., p. 147).

64

L. A. Muratori, Delle antichità estensi ed italiane, Modena 1718-40, vol. II, p. 97: «et sit

statutum precixum comunis Mutine cum omni baylia et plenitudine potestatis et arbitrii in ipsos

Dominos Marchiones collacta per comune Mutine».

65

This appeared in the document confi rming the privileges given by Bartolomeo, bishop of

Verona, to the monastery of S. Cassiano, «de nostre plenitudine potestatis et arbitrii quod et quam

in civitate et diocesi ac districtu Verone, divina disponente clementia et per statuta Comunis et

Populi Verone dignoscimur obtinere» (Bartoli Langeli, Diplomi cit., pp. 78 and 82).

66

Santoro, La politica fi nanziaria cit., pp. 99-100.

67

Examples from the years 1355-1360 can be found in Santoro, La politica fi nanziaria cit., pp.

103, 106, 108, 109, 110, 116.

68

There was a grant of 29 December 1357 from «nos Bernabos et Galeaz fratres Vicecomites

17

Reti Medievali Rivista, V - 2004/1 <http://www.storia.unifi .it/_RM/rivista/atti/poteri/Black.htm>

The Visconti in the Fourteenth Century

civitatum Mediolani etcetera, sacri Romani imperii vicarii generales» (Santoro, La politica

fi nanziaria cit., p. 113); on 22 February 1359 Galeazzo wrote to the podestà of Bobbio as «Nos

Galeaz Vicecomes Mediolani etc. imperialis vicarius generalis» (Santoro, La politica fi nanziaria

cit., p. 115).

69

That is except where the proper name of the sender was not used, as in dominus Mediolani etc.

Imperialis Vicarius generalis. Occasionally the two styles appear together, as in the 1369 statute

facilitating the sale of property which referred to «domini Bernabos et Galeaz, fratres Vicecomites

Mediolani etc. imperiales vicarii et Domini generales» (Antiqua ducum cit., p. 34).

70

Santoro, La politica fi nanziaria cit., p. 109.

71

12 February 1366 (Santoro, La politica fi nanziaria cit., p. 160).

72

The double reference refl ected the nature of Bernabò’s diploma: it concerned lands over which

he wished to make his wife outright ruler but where he exercised a confusing variety of titles

(G. Bonelli, A proposito dei beni di Beatrice della Scala nella Calciana, in “Archivio Storico

Lombardo”, ser. III, vol. XIX, a. XXX, 1903, p. 132 and Doc. 5, p. 140; F.E. Comani, Sui domini

di Regina della Scala e dei suoi fi gli, in “Archivio Storico Lombardo”, ser. III, vol. XVII, a. XXIX

1902, pp. 232ff). Bernabò listed his claims to authority over the lands: «... damus, concedimus et

traddimus quicquid ad nos sive tamquam nostrum alodium sive iure dominationis, dignitatis vel

vicariatus pertinet, sive etiam ad aliquas civitates et terras vel loca nostro dominio subiecta vel ad

imperialem celsitudinem, cuius vices gerimus in partibus istis» (Santoro, La politica fi nanziaria

cit., p. 160).

73

«... dumtamen in nostra et sacri imperii fi de et obedientia persistatis» (Santoro, La politica

fi nanziaria cit., p. 98).

74

D. M. Bueno de Mesquita, Giangaleazzo Visconti, Duke of Milan (1351-1402). A study in the

political career of an Italian despot, Cambridge 1941, p. 26. The diploma is reproduced in J.

Dumont, Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens, Amsterdam 1726, vol. II, part 1, pp.

145-147.

75

A. De Circourt, Le Duc Louis d’Orléans, frère de Charles VI, ses enterprises en Italie (1392-

1396), in “Revue des Questions Historiques” (1 January, 1889), p. 81.

76

Bueno de Mesquita, Giangaleazzo cit., p. 174; C. Cantù, Gian Galeazzo Visconti, in “Archivio

Storico Lombardo”, ser. II, vol. IV, a. XIV (1887), pp. 465-467.

77

Dumont cit., p. 237: «Decernentes et hoc Romano Regio statuentes edicto quod tu, heredes

et successores tui perpetuo Duces et principes civitatis et diœcesis Mediolanensis nominari et

appellari debeatis et tanquam caeteri imperii duces et principes teneri et honorari et utique

ab ominbus reputari, omnique tunc privilegio, honore, gratia, dignitate et immunitate absque

impedimento perfrui quibus alii Sacro-Sancti Imperii duces et principes in dandis sive recipiendis

juribus, in conferendis seu suscipiendis feudis et omnibus aliis illustrem statum et conditionem

ducum sive principum concernentibus fruiti sunt hactenus... ».

78

Published in J. C Luenig, Codex Italiae diplomaticus, Frankfort and Leipzig 1725-35, vol. I, cols

425-432.

79

Luenig cit., vol. I, col. 429: «... et alia gerere, facere et expedire in ducatibus Mediolani etc

praedictis, quod nos et Romani Reges et Imperatores gerere, facere et expedire possemus, etiam

de plenitudine potestatis... ».

80

G. Dati, Cronaca: «... egli ebbe dall’imperadore una carta biancha di pergameno col suggello

pendente dello imperio da potervi fare poi scrivere quello che avesse voluto... » (Cited in G.

Romano, Gian Galeazzo Visconti e gli eredi di Bernabò, in “Archivio Storico Lombardo”, ser. II,

vol. VIII, a. XVIII 1891, p. 303, n. 2).

81

M. Campi, Dell’historia ecclesiastica di Piacenza, Piacenza 1666-7, vol. III, p. 307: «Nos qui

ducalem sane nostram monarchiam desideramus scientiis ac virtutibus facundare et huiusmodi

veris ornamentis fulcire, non immerito, motu proprio, de nostrae plenitudine potestatis a

Caesarea dignitate nobis, et nostris successoribus attributa, Deo auctore, et de certa scientia,

et omnimodo quo melius possumus, duximus in civitate nostra Placentiae generale studium

instaurandum». The same phrase appears a few weeks later in a decree against corrupt offi cials

which Giangaleazzo issued «motu proprio, ex certa scientia, et de nostra plenitudine potestatis

nutu divino a Caesare dignitatis nobis concessae» (Antiqua ducum cit., p. 225).

82

He had spent most of the 1330s working for Azzone Visconti, helping to reestablish his position

and to reorganize the Visconti dominions, as well as undertaking missions on his behalf to the

papal court (L. Prosdocimi, Alberico da Rosate, DBI, vol. I, pp. 656f).

83

Albericus de Rosate, In primam Digesti Veteris partem commentaria, Venice 1585, reprinted

Jane Black18

Reti Medievali Rivista, V - 2004/1 <http://www.storia.unifi .it/_RM/rivista/atti/poteri/Black.htm>

Bologna 1979, ad Const. Omnem, nr. 13 (omitting his citations): «Aliquando imperator exercet

iurisdictionem imperialem legem condendo, et tunc transfert dominium; quandocunque ex lege

immediate et ubicunque lex inducit confi scationem bonorum; quandoque mediante sententia vel

contractu et tunc idem; quandoque imperialem iurisdictionem iudicialiter exercendo, et tunc

idem ut transferat dominium de uno in alium, nam hoc etiam facit quilibet iudex ex faciendo

decretum et dividendo, et hoc verum si res sit illius contra quem exercet iurisdictionem, alias

secus; aut rescriptum concedendo, et non potest, propter legem derogatoriam, C. De precibus

imperatori offerendis l. Quoties et l. Rescripta [C. 1, 19, 2 and 7]».

84

Albericus, ad Const. Omnem, nr. 13: «Et hoc nisi in rescripto vellet uti plenitudine potestatis,

dicendo non obstante tali lege vel aliqua lege, ut nota dicta l. Quoties».

85

Albericus, ad C.1, 19, 2 (De precibus imperatori offerendis l. Quoties), nr. 1: «Rescriptum quod

ex toto tollit ius alterius vel quod nimium laedit, non est concedendum».

86

See K. Pennington, The Prince and the Law 1200-1600. Sovereignty and Rights in the

Western Legal Tradition, Berkeley 1993, pp. 113ff; 130ff; E. Cortese, Il problema della sovranità

nel pensiero giuridico medioevale, Rome 1966, pp 142ff; U. Nicolini, La proprietà, il principe e

l’espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia, Milan 1952, pp.

132ff.

87

A. Lattes, Due giureconsulti milanesi, Signorolo e Signorino degli Omodei, in “Rendiconti

dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere”, ser. II, vol. XXXII (1899), pp. 1017-1021.

88

Signorolus de Homodeis, Consilia, Milan 1521, 70 (In quaestione vertente). The details of the

dispute are explained by G. Dolezalek, I commentari di Odofredo e Baldo alla Pace di Costanza,

in La pace di Costanza, 1183: un diffi cile equilibrio di poteri fra società italiana ed impero,

Bologna 1984, p. 63, nr. 14. The Visconti took over Parma only in 1346 but, since the date of the

case is unclear, it is not known which of the Visconti was involved.

89

Signorolus, Consilia cit., 70 (In quaestione vertente), nr. 22: «Sed his non obstantibus,

dicendum est contrarium primo quod ex tenore commissionis facte per prefatum dominum cuius

forma fuit secuta comparitio predicti sindici et dictam comparitionem fecit, et ad executionem

sue commissionis seu voluntatem predicti domini que inter suos subditos est servanda ut

Institutiones, De iure naturali et gentium et civili, l. sed quod principi [Inst. 1, 2, 6]».

90

On the circumscribed nature of Visconti legislative powers in this period see C. Storti Storchi,

Aspetti della condizione giuridica dello straniero negli statuti lombardi dei secoli XIV-XV, in

“Archivio Storico Lombardo”, ser. XI, vol. II, a. CXI (1985), pp. 62ff and Ead., Aspetti generali

cit., pp. 93ff.

91

Signorolus, Consilia cit., 89 (Presupponitur infrascriptum statutum), nn. 8-9: «Nec fi at ratio

de istis litteris ad similitudinem iuris municipalis, cum reputari debeant tanquam lex generalis;

primo propter auctoritatem condentis ut lex iii § divus, Dig. De sepulchro violato [D. 47, 12, 3];

secundo propter eius formam et hoc dupliciter, primo quia nomen edicti est insertum, secundo

quia per cunctos subditos fuerunt promulgate ut l. ii C. De legibus et constitutionibus principum

C 1, 14, 2... Appareat bone memorie dominum Luchinum voluisse terras dominio suo subditas,

et alias separatam iurisdictionem habentes, in hoc venire, et ut adinvicem unitatem habeant

videlicet respectu banni... Non erit novum si in his habentibus unitatem et connexitatem ad

invicem sub dominio prefati domini respectu banni, extensi fi at de uno loco ad alium... ».

92

Signorolus, Consilia cit., 82 (In questionibus vertentibus), nr. 12: «Mandavit enim dominus

Mediolani MCCCL, die xii Augusti ex certa scientia et ex plenitudine potestatis sue qualiter

approbabat venditionem seu locationem factam de datio vini imbotati... ».

93

Signorolus, Consilia cit., 82 (In questionibus vertentibus), nr. 6: «Cum ergo sit verum et

notorium in quacunque parte Lombardie quod [ed.: cives] pacifi cus status cuiuscunque civitatis

conservatur armorum podio et intuitu ministrorum ipsorum armorum qui sunt stipendiarii

necessario concluditur huiusmodi onera in civitatibus vigentia et que tendunt ad solutionem

talium ministrorum imminere ob necessitatem utilitatis publice et pro tanto ab ipsis iuxta

occurrentia temporibus nostris religiosas domos non esse immunes maxime quia propter talium

ministratorum solicitudines status religiosarum domorum in civitatibus conservatur. Equitas

ergo dictat ab ipsis in ipsorum stipendiis debere conferri... ».

94

This is not to say that Signorolus was deliberately following Bartolus’s lead: he rarely refered to

Bartolus’s work and was not much impressed by it (A. Lattes, Due giureconsulti cit., p. 1041).

95

Baldus de Ubaldis, In usus feudorum commentaria, Lyon 1552, Proœmium, § Aliqua, Sed

pauca de principe dicamus, nr. 34: «Ea tamen quae facit praesumiter facere decenter et non ex

plenitudine potestatis». The dictinction between morality and plenitudo potestatis is discussed

19

Reti Medievali Rivista, V - 2004/1 <http://www.storia.unifi .it/_RM/rivista/atti/poteri/Black.htm>

The Visconti in the Fourteenth Century

by U. Nicolini, La proprietà cit,. pp. 137-138, 140, 143 and by N. Cortese, La norma giuridica.

Spunti teorici nel diritto comune classico, Milan 1962-4, vol. II, pp. 277-278.

96

Baldus de Ubaldis, In primum, secundum et tertium Codicis libros commentarii, Venice 1577,

ad C. 3, 34, 2 (De servitutibus et de aqua, l. Si aqua), nr. 45: «Est autem plenitudo potestatis

arbitrii plenitudo nulli necessitati subiecta nullisque iuris publici regulis limitata... In principi

sedes libertatis est, et potest praeferre magis aequo minus aequum et magis bono minus bonum,

nam cum non sit obligatus ad aliquid, potest eligere sicut placet».

97

J. Canning, The Political Thought of Baldus de Ubaldis, Cambridge 1987, pp. 223-225;

Id., Permanence and change in Baldus’ political thought, in “Ius Commune. Zeitschrift für

Europäische Rechtesgeschichte, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische

Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main”, vol. XXVII, VI. Centenario della morte di Baldo degli

Ubaldi, Frankfurt 2000, pp. 292-293.

98

Baldus de Ubaldis, Consiliorum sive responsorum volumen primum... quintum, Venice 1575

(reprinted Turin 1970), vol. I, 267 (Ad evidentiam praemitto), nr. 9: «Secundo praemitto ad

evidentiam habere plenitudinem potestatis in temporalibus competit soli imperatori vel libero

regi in regno suo ut ff. De captivis, l. hostes [D. 49, 15, 24]. Inferioribus autem non competit iure

ordinariae potestatis, sed bene possunt habere ex speciali privilegio, puta si vicariatus est eis

collatus cum plenitudine potestatis. Nam quod princeps potest per se potest per alium sicut quotidie

videmus in comitibus... Quia igitur plenitudo potestatis extra omnem iurisdictionem territorii

consistit in privilegio, oportet de tali privilegio constare per privilegium principis vel inveteratam

consuetudinem... ».

99

Baldus, Consiliorum cit., vol. I, 267 (Ad evidentiam praemitto), nr. 9: «Sed tamen quia omnes

domini Lombardiae de consuetudine usuali et quasi de quadam theorica et practica ponunt hic

verba “de plenitudine potestatis” et sunt in quasi possessione verbi et facti, puto, salva substantia

veritatis, credendum eorum sermoni; quia non est verisimile quod falsa voce uterentur... ».

100

Baldus, Consiliorum cit., vol. I, 267 (Ad evidentiam praemitto), nr. 9: «Alioquin multis

praeteritis possent lites excitari, et quaecunque et quantumcunque bona sopita resolvi, quod est

iniquum ut C. De summa trinitate, l. 3 [C. 1,1, 3]. Et illusoria fi erent decreta tantorum dominorum

ut ff. De iudiciis, l. si praetor, in principio[D. 5, 1, 75]... Semper enim praesupposui plenitudinem

potestatis, putans sermones tanti domini esse iuridicos «veridicos» in other editions». See

Canning, The Political Thought cit., p. 224.

101

Baldus, Consiliorum cit., vol. I, 345 (Ad evidentiam), nr. 2: «... si auctoritate rescripti unus

Baro occuparet rem alterius, tenetur ei restituere cum fructibus... ».

102

Baldus, Consiliorum cit., vol. I, 345 (Ad evidentiam), nr. 1: «Sed non posset imperator dare

licentiam quod quis posset propria autoritate expellere iustum et legitimum possessorem, quia

talis licentia contineret fl agitium et delictum».

103

Baldus, Consiliorum cit., vol. I, 345 (Ad evidentiam), nr. 1: «Nec obstat clausula “de

plenitudine potestatis” quia illa clausula intelligitur de plenitudine potestatis bonae et laudabilis,

non vituperabilis vel tyrannicae. Nam non dicitur imperator posse nisi quod de iure potest. Item

nihil operantur illa verba “ex certa scientia” quia immo magis sunt apta ad expressionem maioris

delicti. Et ideo ista temeraria et abusive cautela, qua hodie principes utuntur in suis rescriptis,

deberent in totum radicari ab aula nec ita in usu frequentari». Regarding my translation of «ista

cautela», it must refer to both phrases, and not just to «ex certa scientia» since these expressions

were used together in this as in so many instances and it was the expedient as a whole that Baldus

dislikes. In the sixteenth century Aymo Cravetta read the passage as if Baldus meant that it was

particularly the phrase plenitudo potestatis which should be banned: «Allego Baldus in Consilio

345, “Ad evidentiam praemittendum est, quod imperator,” col. 2, libr. 1 ubi quod clausula de

plenitudine potestatis intelligitur de potestate bona et laudabili non vituperabili vel tirannica;

nam non dicitur imperator posse nisi quod de iure potest et quod ista temeraria et abusive

cautela, qua hodie principes utuntur in suis rescriptis, deberet in totum radicari ab aula nec ita in

usu frequentari secundum eum» (Consiliorum Aymonis Cravettae, Venice 1566, 241, nr. 20).

104

Baldus, Consiliorum cit., vol. I, 253 (Illustris dominus noster), nr. 1: «Et sic Benentonus

tenetur ad restitutionem dictae domus... cum creditor agens sit prior tempore, constat, quod

potior in iure, ut in regula “quod prior” [C. 8, 17, 3]».

105

Baldus, Consiliorum cit., vol. I, 253 (Illustris dominus noster), nn. 3-4: «Sed ipse Benentonius

possedit bona fi de et cum decreto principis, immo plus videtur dicendum, quod ubi intervenit

decretum non requiratur bona fi des... Sed princeps ex causa potest tollere dominium, ergo fortius

hypothecam ut ff. De legatis 2, l. peto, § praedium [D. 31, 69]. Praeterea in donatione sunt haec

Jane Black20

verba “ex certa scientia et de plenitudine potestatis” et quando apponuntur ista verba, instar

sacrilegii est infringere, supposita potestate concedentis».

106

Baldus, Consiliorum cit., vol. I, 253 (Illustris dominus noster), § 4: «Quaestio ista dubitabilis

est, pro prima parte facit aequitas; pro seconda suprema potestas... Ego aliter in ista causa non

consulo quia tangit interesse magnifi ci domini nostri et eius determinatio pertinet ad consilium

iustitiae non ad me».

107

Baldus, In primum cit., Ad C 4, 52, 2 (De communium rerum alienatione, l. Multum): «Nota

tamen quod licet princeps habeat plenitudinem potestatis, raro debet ea uti magis cavere se debet

princeps quam alius... ».

108

Baldus, Consiliorum cit., vol. I, 333 (Ad intelligentiam sequendorum), nr. 1, referring to the

emperor: «tanta est in eo plenitudo potestatis quod legibus solutus est... licet de plenitudine

honestatis teneatur habere fi rmas concessiones suas»; see Cortese, La norma cit., vol. I, p. 161.

It was an axiom that «he who has supreme power should act on the highest principles (honestas)

and with the greatest fairness» (Baldus, Consiliorum cit., vol. IV, 19 Factum sic proponuntur,

nr. 3: «... qui enim tenet supremam potestatem debet observare summam honestatem et

summam aequitatem... ». It was Cynus who had emphasized in his comment on the l. Digna vox

that «morality binds even the prince»; and Baldus transcribed Cynus’s «precious lecture» word-

for-word in Baldus, Consiliorum cit., vol. III, 371 (Verba Cyni).

109

Baldus, Consiliorum cit., vol. I, 262 (Recolo me consuluisse), nr. 2: «Item si quis vellet

revocare in dubium potestatem dominorim, evacuaret omnem virtutem eorum et ego non essem

istius consilii qui vellem evangare mundum».

110

Baldus, Consiliorum cit., vol. I, 333 (Ad intelligentiam), nr. 1: «Tamen si aliquod motivum,

etiam leve, movet principem de plenitudine potestatis facere potest quod ei libet».

 

 

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